Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18892 del 16/09/2011

Cassazione civile sez. trib., 16/09/2011, (ud. 14/01/2011, dep. 16/09/2011), n.18892

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – est. Presidente –

Dott. POLICHETTI Renato – rel. Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 20168/2006 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

IL BARICENTRO COMMERCIALE INGROSSO SPA IN LIQUIDAZIONE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 103/2005 della COMM. TRIB. REG. di BARI,

depositata il 27/10/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

14/01/2011 dal Consigliere Dott. RENATO POLICHETTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAETA Pietro, che ha concluso per il rinvio per acquisizione della

ricevuta della consegna della raccomandata (cartolina verde), di

avvenuta notifica del ricorso.

Fatto

La s.p.a. “Bari Centro commerciale all’Ingrosso” vendeva un capannone sito in (OMISSIS) dichiarando un valore di L. 248.160.000 ed avvalendosi della disposizione contenuta nella L. 13 maggio 1988, n. 154, art. 12.

L’Ufficio del Registro accertato, sulla base della rendita catastale determinata dal competente dell’UTE, che il valore dell’immobile era superiore a quello dichiarato provvedeva ad elevare il valore stesso a L. 510.700.000 liquidando la relativa imposta.

Proponeva opposizione la soc. contribuente con ricorso che veniva disatteso dalla C.T.P. di Bari sul presupposto che nel caso di utilizzazione da parte del contribuente della procedura prevista dal richiamato art. 12 l’Ufficio è legittimato ad emettere avviso di liquidazione non preceduto da avviso di accertamento.

A seguito di appello proposto dalla liquidatrice della soc. contribuente la C.T.R. di Bari accoglieva l’opposizione dichiarando la nullità dell’avviso impugnato.

Per la cassazione della sentenza della C.T.R. propone ricorso fondato su unico motivo l’Agenzia delle Entrate.

Non svolge attività difensiva la soc. contribuente.

Diritto

Preliminare ed assorbente è l’esame della ritualità della notifica del presente ricorso.

Al riguardo si osserva che la notifica del ricorso, a mezzo posta, si perfeziona per il notificante con la consegna dell’atto all’Ufficiale giudiziario e per il notificando con la recezione dell’atto attestata dalla cartolina di ritorno da depositare in cancelleria unitamente 1 ricorso o al più tardi prima della relazione del consigliere designato da svolgersi nella pubblica udienza o nell’adunanza camerale.

Nella specie non risulta che la cartolina di ritorno, attestante l’avvenuta notifica, sia stata depositata nella cancelleria della Corte di Cassazione e d1 altra parte la cartolina medesima non è stata neppure depositata successivamente, non essendo l’Agenzia delle Entrate comparsa in udienza.

Consegue che il ricorso va dichiarato inammissibile, senza liquidazione delle spese, non avendo il Bari Centro Commerciale Ingrosso s.p.a. in liquidazione svolto attività difensiva.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 14 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA