Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18891 del 30/08/2010

Cassazione civile sez. I, 30/08/2010, (ud. 13/07/2010, dep. 30/08/2010), n.18891

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Presidente –

Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.A. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA SICILIA 235, presso l’avvocato DI GIOIA

GIULIO, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

– intimato –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositato il

08/10/2007, n. 51160/06 R.G.A.D.;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/07/2010 dal Consigliere Dott. ANTONIO DIDONE;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato ALFREDO MANCINI, con delega, che

ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAMBARDELLA Vincenzo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

1.- Con decreto depositato il 29 gennaio 2003 la Corte d’appello di Roma ha rigettato la domanda proposta dalla sig.ra M.A., la quale aveva chiesto di essere indennizzata per l’eccessiva durata di un giudizio da lei promosso dinnanzi al Pretore di Benevento;

giudizio avente ad oggetto il riconoscimento degli interessi e della svalutazione monetaria su provvidenze assistenziali tardivamente attribuite all’attrice.

La Corte d’Appello, pur riconoscendo che detto giudizio aveva ecceduto i normali limiti di durata, ha escluso che la ricorrente avesse sofferto per questo un danno non patrimoniale; e cio’ in considerazione della trascurabile entita’ del credito controverso e del fatto che il decorso del tempo era stato compensato dall’attribuzione di interessi e rivalutazione monetaria sino alla data della decisione.

A seguito di ricorso proposto dall’attrice, la Corte di cassazione, con sentenza n. 175 del 2006, ha cassato il provvedimento impugnato con rinvio (per nuovo esame e anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimita’) perche’ la modesta entita’ degli interessi in gioco nel giudizio nel quale e’ stato violato il diritto della parte alla ragionevole durata, in se’ sola considerata, non appare sul piano logico una di quelle circostanze particolari che consentono positivamente di escludere l’esistenza del presumibile danno, potendosene arguire che i disagi ed i turbamenti provocati dal protrarsi nel tempo del giudizio sono stati altrettanto modesti quanto lo era l’oggetto del giudizio stesso, ma non che essi siano del tutto mancati.

Pronunciando in sede di rinvio, la Corte di appello di Roma, con decreto depositato in data 8.10.2007, ha condannato il Ministero della Giustizia a pagare all’attrice la somma di Euro 2.000,00 per il periodo – pari ad anni due – eccedente il termine ragionevole del processo presupposto, con il favore delle spese, liquidate in Euro 1.000,00.

Contro tale decreto l’attrice ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi con i quali denuncia: a) violazione degli artt. 91 e 112 c.p.c., lamentando l’erronea liquidazione delle spese processuali relative al solo giudizio di rinvio e l’omessa liquidazione delle spese del giudizio di legittimita’ e del primo giudizio di merito; b) violazione e falsa applicazione della L. n. 794 del 1942, art. 4 e succ. mod. nonche’ del D.M. n. 127 del 2004, art. 24 lamentando l’omessa liquidazione delle spese generali. Il Ministero intimato non ha svolto difese.

2.- Il primo motivo di ricorso – con assorbimento del secondo, dovendosi procedere a nuova liquidazione delle spese ex art. 384 c.p.c. – e’ fondato.

Invero, pur mancando qualsiasi indicazione, al riguardo, nel decreto impugnato, che neppure distingue i diritti dagli onorari, l’importo liquidato e’ equivalente ai soli diritti che, sulla base di criteri adottati da questa Sezione per cause similari, la Corte avrebbe liquidato per i due gradi di merito e per il giudizio di legittimita’. Il decreto impugnato va quindi cassato limitatamente al capo concernente le spese e la causa decisa nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, mediante la liquidazione delle spese dovute per i giudizi di merito e per quelli di legittimita’, in applicazione dei criteri innanzi indicati.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna l’Amministrazione a corrispondere alla parte ricorrente le spese del giudizio:

che determina per il primo giudizio di merito in Euro 50,00 per esborsi, Euro 311,00 per diritti e Euro 445,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge; per il primo giudizio di legittimita’ in Euro 595,00 di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge; per il giudizio di rinvio in Euro 50,00 per esborsi, Euro 311,00 per diritti e Euro 445,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge e, per il presente giudizio di legittimita’, in Euro 525,00 di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Dispone la distrazione in favore del difensore antistatario.

Cosi’ deciso in Roma, il 13 luglio 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 agosto 2010

 

 

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