Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18891 del 26/09/2016


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Cassazione civile sez. VI, 26/09/2016, (ud. 28/06/2016, dep. 26/09/2016), n.18891

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14255/2015 proposto da:

D.M.U., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ADDA 99,

presso lo studio dell’avvocato BRUNO DE CICCIO, rappresentato e

difeso da se stesso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

e contro

DIREZIONE PROVINCIALE SALERNO – UFFICIO CONTROLLI;

– intimata –

avverso la sentenza n. 9827/09/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI SEZIONE DISTACCATA di SALERNO del 17/09/2014,

depositata il 12/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

28/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. LUCIO NAPOLITANO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue:

Con sentenza n. 9827/2014, depositata il 12 novembre 2014, non notificata, la CTR della Campania – sezione staccata di Salerno – ha rigettato l’appello proposto dal contribuente avv. D.M.U. nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Salerno, per la riforma della sentenza di primo grado della CTP di Salerno, che aveva, valutando il valore dell’immobile in Euro 1,00 (uno/00) al mq in luogo di quello pari ad Euro 2,00 al mq attribuito con l’avviso di liquidazione, solo parzialmente accolto il ricorso del contribuente, volto a conseguire in toto l’annullamento di avviso di rettifica di valore e liquidazione della maggiore imposta di registro richiesta dall’Amministrazione con riferimento a compravendita di terreno, ricadente in zona E/2, tutela silvo- pastorale, soggetta ai vincoli di cui alla L. n. 352 del 2000, art. 10, comma 1.

Avverso detta pronuncia il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione del D.P.R n. 131 del 1986, art. 51 e art. 52, commi 2 e 2 bis, nonchè della L. n. 212 del 2000, art. 7, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nella parte in cui la decisione impugnata ha ritenuto legittimo l’avviso di rettifica e liquidazione in quanto “completo”, ai sensi delle citate disposizioni del D.P.R. n. 131 del 1986, degli atti specifici utilizzati e degli estremi della registrazione.

Il motivo deve ritenersi inammissibile per carenza di autosufficienza.

La stessa parte ricorrente, nel ricordare il contenuto dell’art. 52, comma 2 bis del T.U. in tema di imposta di registro, ricorda che, ove la motivazione dell’avviso in rettifica di valore faccia riferimento ad altro atto non conosciuto nè ricevuto dal contribuente, l’onere di allegazione, che concorre ad integrare il requisito motivazionale dell’atto, può essere altrimenti soddisfatto mediante la riproduzione nell’avviso di rettifica e liquidazione del contenuto essenziale dell’atto. Parte ricorrente, che si duole anche della carenza della riproduzione del contenuto essenziale dell’atto, ha omesso, peraltro, di trascrivere il contenuto dell’atto impositivo, onde porre la Corte in condizione di verificare, in relazione alla denunciata ipotesi di violazione di legge, la sussistenza del vizio dedotto.

Va dunque in proposito ricordato che la giurisprudenza di questa Corte, allorchè, come nella fattispecie in esame, la denuncia di violazione di legge investa la non rispondenza dell’atto amministrativo tributario al requisito motivazionale previsto dalla norma (nel caso di specie, in relazione al principio generale posto dalla L. n. 212 del 2000, art. 7 e, specificamente, dal ricordato del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52, comma 2 bis), ha più volte ribadito il principio secondo cui il ricorrente, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ha l’onere di riportare il contenuto dell’atto la cui illegittimità è stata eccepita in relazione al vizio di motivazione (cfr., tra le molte, Cass. sez. 5, 17 ottobre 2014, n. 22003; Cass. sez. 5, 19 aprile 2013, n. 9536; Cass. sa. 5, 4 aprile 2013, n. 8312) e che si deduce sia stata erroneamente esclusa dal giudice di merito.

Non avendo il ricorrente ottemperato a detto onere, il motivo incorre nel denunciato difetto di autosufficienza e va perciò ritenuto inammissibile.

Con il secondo motivo, al tempo stesso, il contribuente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e art. 360 c.p.c., nn. 4 e 5, nella parte in cui ha, secondo il ricorrente, omesso di pronunciarsi sul motivo di ricorso, riproposto in appello, in punto di mancata osservanza dell’onere probatorio ex art. 2697 c.c., incombente all’Ufficio in sede contenziosa.

Il motivo è inammissibile in relazione al denunciato parametro dell’art. 360 c.p.c., n. 5, che attiene all’accertamento in fatto da parte del giudice di merito laddove, nella formulazione della norma applicabile al presente giudizio, esso risulti censurabile “per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”.

Il motivo è invece manifestamente infondato in relazione al denunciato error in procedendo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, atteso che, per giurisprudenza costante di questa Corte, non sussiste il vizio di omessa pronuncia allorchè sulla domanda debba intendersi intervenuta, anche implicitamente, la decisione nel senso dell’infondatezza della questione proposta (tra le molte, Cass. sez. 3, 3 ottobre 2013, n. 22589; Cass. sez. 1, 20 settembre 2013, n. 21612).

Nella fattispecie in esame il giudice tributario d’appello, confermando la valutazione espressa al riguardo dalla decisione di primo grado, ha, in effetti, statuito nel senso che l’Amministrazione finanziaria non ha dato piena prova della congruità del valore attribuito al terreno con l’avviso in rettifica, ma al tempo stesso ha accertato l’irrisorietà del valore dichiarato in atto di Euro 0,13 al mq, ritenendo dunque provata la maggiore pretesa impositiva nei limiti del valore, quale già stimato dalla CTP, di un euro al mq (a fronte di quello attribuito dall’Ufficio di Euro 2,00 al mq).

Il ricorso deve essere pertanto rigettato per manifesta infondatezza.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Ricorrono i presupposti di legge, come indicato in dispositivo, per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione in favore dell’Agenzia delle Entrate delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1300,00 per compenso, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2016

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