Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18891 del 17/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 18891 Anno 2018
Presidente: MANNA FELICE
Relatore: ORICCHIO ANTONIO

ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 10173-2017 proposto da:
SANASI ANTONIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
GRACCHI 278, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIA
CANNIZZARO, rappresentato e difeso da se medesimo;

– ricorrente contro
MINISTER() DELLA GIUSTIZIA 8018440587, MINISTERO
DELLA DIFESA 80425650589, PUBBLICO MINISTERO PRESSO
II, TRIBUNALE DI BRINDISI;

– Mtimati avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di BRINDISI, depositata il
03/03/2017;

Data pubblicazione: 17/07/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 15/03/2018 dal Consigliere Dott. ANTONIO

ORICCI 110.

Rie. 2017 n. 10173 sez. M2 – ud. 15-03-2018
-2-

Rilevato che :
è stata impugnata da Sanasi Antonio l’ordinanza ex artt. 84 e 170 D.P.R. n.
115/2002, 15 D.L.vo n. 150/2011 e 702-ter c.p.c. emessa il 3 marzo 2017 dal
Tribunale di Brindisi.

decreto di liquidazione dei compensi in favore dell’avv. Sanasi in relazione al
procedimento civile n. 2354/2016 R.G. Lav. (nel quale era parte ammessa a
gratuito patrocinio l’assistita Degliangeli Claudia).

Considerato che :
la controversia attiene alla diminuzione delle spese liquidate rispetto a quelle
dovute dal soccombente nella causa in cui veniva espletata la difesa in favore
dell’ammessa al gratuito patrocinio ;
la questione fulcro della controversia appare , invero, controvertibile rispetto
alle norme di cui si lamenta la violazione (pur in presenza i altro orientamento
della Sezione di cui a Cass. n. 18167/2016) ;
deve, pertanto, ritenersi che difetta, in ipotesi, l’evidenza decisoria

che

consentirebbe la definizione in sede camerale del ricorso.
Appare , pertanto, opportuno rimettere la causa alla pubblica udienza.

P.Q.M.
La Corte
rimette la causa alla pubblica udienza.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile – 2 della
Corte Suprema di Cassazione il 15 marzo 2018.

Con tale provvedimento veniva rigettata l’opposizione proposta avverso il

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