Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18891 del 16/09/2011

Cassazione civile sez. trib., 16/09/2011, (ud. 03/12/2010, dep. 16/09/2011), n.18891

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – est. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 27789/2006 proposto da:

Z.G., elettivamente domiciliato in ROMA VIA

CELIMONTANA 38, presso lo studio dell’avvocato PANARITI Benito, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato CAMPANINI GIANPAOLO,

delega in ATTI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE in persona del Ministro pro

tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 69/2006 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

VERONA, depositata il 30/06/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

03/12/2010 dal Consigliere Dott. RENATO POLICRETTI;

udito per il ricorrente l’Avvocato CAMPANINI, che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso in

subordine rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.1. – La commissione tributaria provinciale di Verona, con la sentenza in data 22 dicembre 1998, accolse i ricorsi proposti da M. e F.V. e Z.G. contro un avviso di liquidazione (per quanto ancora rileva) dell’Invim attinente alla compravendita di un compendio immobiliare in (OMISSIS), avvenuta nel gennaio 1996 al prezzo dichiarato di L. 415.000.000.

1.2. – Invero l’ufficio del registro di Verona aveva rettificato il valore dichiarato in L. 1.490.000.000, recuperando la maggiore imposta sulla base della rendita catastale attribuita dopo il rogito.

Per quanto interessa, Z. – venditore del mentovato compendio – aveva dedotto, a motivo del suo ricorso, di aver fatto richiesta, nel pubblico contratto, di valutazione automatica dei beni ai sensi della L. 13 maggio 1988, n. 154, art. 12, e di non aver mai ricevuto, di contro, alcuna notifica e/o comunicazione della determinazione del reddito catastale attribuito all’immobile. Aveva dunque incentrato la propria difesa su una perizia di parte attestante l’asserito reale valore dei beni alienati.

2.1. – Quella decisione fu riformata, dalla commissione tributaria regionale del Veneto, sez. dist. di Verona, con la sentenza in data 5 marzo 2002, la quale accolse l’appello con il quale l’amministrazione aveva dedotto che in data 17 settembre 1997 era stata comunicata alle parti la riduzione della rendita originariamente attribuita, così come da loro istanza in data 3 settembre 1997.

2.2. – Questa Corte, con sentenza n. 20860/2004, accogliendo il ricorso di Z., cassò la sentenza de qua con rinvio ad altra sezione della medesima commissione regionale, avendo riscontrato un’insufficienza (e un’illogicità) motivazionale in ordine all’indicazione degli elementi di prova da cui il giudice di merito aveva affermato di desumere la conoscenza, in capo al contribuente, della rendita attribuita, essendo la proposizione dell’istanza di revisione dimostrativa – disse la Corte – della conoscenza della sola (e non applicata) rendita originaria, rispetto a quella, successivamente ridotta, posta a base della maggiore imposizione.

3.1. – Riassunto il giudizio a opera dello Z., la commissione tributaria del Veneto, decidendo in sede di rinvio, ha ribadito la decisione di accoglimento dell’appello a suo tempo proposto dall’amministrazione finanziaria.

In ossequio alla pronuncia di cassazione, ha invero testualmente argomentato che “dagli atti emerge che l’atto di classamento attributivo di rendita (..) era stato comunicato regolarmente allo Z. (cfr. documento 2 allegato all’atto di appello, del 17.9.1997 e quindi prima della notificazione dell’avviso di liquidazione (22.9.1997) – cfr. in particolare la cartolina di ricevimento della raccomandata spedita – correlata all’istanza di revisione del 3.9.97 anch’essa allegata, nonchè il contenuto delle controdeduzioni degli appellati) oltre alla comunicazione del 26.2.2000”.

Ha quindi concluso affermando che “tale dato di fatto (..) conferma che il contribuente conosceva la rendita determinata dall’Ute”, e ha ritenuto privata di fondamento l’ulteriore censura relativa alla violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3.

3.2. Contro questa sentenza Z. ricorre nuovamente per cassazione, articolando quattro motivi di censura illustrati anche da memoria.

L’intimata Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

Non ha svolto attività difensiva il Ministero dell’economia e finanze.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – il ricorso è inammissibile nella misura in cui è proposto contro il Ministero dell’economia e finanze, essendo l’agenzia delle entrate, alla data in cui fu pronunciata la sentenza d’appello, unica titolare dei poteri giuridici strumentali all’adempimento delle obbligazioni tributarie, in quanto successore a titolo particolare dei Ministero in ordine a tali rapporti a decorrere dalla data relativa di operatività (1 gennaio 2001). Con conseguente assunzione in via esclusiva della gestione del contenzioso e connessa spettanza dell’esercizio delle facoltà processuali in ordine all’impugnazione in sede di legittimità (per tutte, sez. un. 2006/3116).

2. – Con i primi tre mezzi il ricorrente denuncia vizi di motivazione sul punto decisivo individuato nella affermata, (dalla commissione regionale) sua conoscenza circa l’atto di attribuzione di rendita catastale, in quanto asseritamente comunicato in data 17 settembre 1997.

Nello specifico:

(a) col primo motivo si ascrive alla commissione di aver giustificato l’intervenuta conoscenza dell’atto in questione in base alla cartolina di ricevimento della raccomandata asseritamente (spedita e) unita al succitato doc. 2 del fascicolo di merito, mentre si afferma che “agli atti del processo tale cartolina non esiste”;

(b) col secondo motivo le si addebita di aver ulteriormente giustificato la conoscenza detta con un riferimento alle controdeduzioni della difesa del contribuente all’avverso appello, mentre si assume che nell’atto richiamato non esiste alcuna ammissione, neanche implicita, della intervenuta conoscenza della rendita catastale asseritamente comunicata in data 17 settembre 19 97; nè – si aggiunge – il giudice di merito ha indicato quale passo delle citate controdeduzioni fosse da ritenere determinante per il giudizio espresso;

(c) col terzo motivo si sostiene l’incongruità del riferimento ulteriore alla comunicazione del 26 febbraio 2000, sul rilievo che trattasi di documento contenente una dichiarazione di parte dell’Ute, priva di valore probatorio circa la intervenuta conoscenza dell’atto attributivo del classamento.

3. – Codesti motivi, suscettibili di esame congiunto in quanto tra loro connessi, sono complessivamente inammissibili, perchè si rivelano intesi a sollecitare un sindacato di fatto in ordine all’effettiva esistenza di documenti e al valore probatorio degli elementi da cui è stato tratto il convincimento di avvenuta conoscenza del classamento; in relazione al quale valore, invece, ogni apprezzamento è riservato al giudice di merito, salva la necessità di darne conto a mezzo della motivazione.

In tal senso, l’onere di completezza, congruenza e logicità imponeva, al detto giudice, di rendere note, nella motivazione, le fonti del proprio convincimento allo specifico fine di potersi individuare il procedimento logico sfociato nella decisione.

Ora, quest’onere risulta dalla commissione osservato in aderenza alla ragione del rinvio (conseguente alla cassazione della anteriore sentenza 5 marzo 2002), a mezzo della concorrente indicazione di tre elementi che sono stati ritenuti, convergenti nel senso della conclusione circa l’avvenuta presa di conoscenza del classamento, da parte del contribuente, anteriormente alla notifica dell’avviso di Liquidazione.

Il primo di detti elementi è stato enucleato nel fatto della esistenza, agli atti del processo, della cartolina di ricevimento della raccomandata afferente la comunicazione detta.

E, al riguardo, il primo motivo del ricorso nell’affermazione di inesistenza, invece, della cartolina de qua, si risolve nella denuncia di un errore revocatorio, dovendosi confermare l’indirizzo di questa Corte secondo il quale – appunto – l’affermata inesistenza agli atti del processo di un determinato documento, per contro dato per esistente dal giudice di merito, da luogo a vizio revocatorio della sentenza che abbia deciso sulla domanda sulla scorta di questo documento, ed è quindi denunciabile con il mezzo della revocazione ex art. 395 c.p.c., n. 4, e non con il ricorso per cassazione (per tutte Cass. n. 14044/2008; n. 10027/2004; n. 6319/2000). Difatti il rilievo di effettuato riscontro del documento comprovante (nel caso di specie, la cartolina di ricevimento) non costituisce (per definizione) la conseguenza di una interpretazione di risultanze processuali (e dunque di un giudizio che, se privo di base legale, può ricadere nell’ambito della previsione di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5), sebbene postula – come esattamente evidenziato da attenta e autorevole dottrina – la mera assunzione del fatto in sè, dissociata da qualunque ragionamento di tipo esegetico.

4. – L’inammissibilità del suddetto motivo si riflette sugli altri due, in quanto ha l’effetto di cristallizzare la prova (e la connessa ratio decidendi) sulla rilevanza del fatto appena considerato, così da rendere non decisivi i punti della decisione oggetto della seconda e della terza censura.

Può in ogni caso osservarsi che entrambe le suddette ulteriori censure chiedono una valutazione di atti (le controdeduzioni) e di documenti (l’attestazione dell’Ute di avvenuta comunicazione della variazione del classamento in data 17 settembre 1997) diversa da quella data dal giudice di merito, e conforme a quella soggettiva del deducente, sì da rivelarsi pure queste inammissibili.

La ripetuta terza censura si fonda – inoltre – su un postulato non condivisibile quanto al valore dell’attestazione detta. Alla quale la commissione ha attribuito rilevanza nel quadro di una valutazione complessiva degli elementi di prova. E la correlata inferenza – secondo la quale il contribuente aveva avuto effettiva conoscenza dell’atto presupposto così da poter svolgere la propria difesa con pienezza di mezzi e di argomenti – appare congruamente motivata. Deve invero correggersi la generica affermazione del ricorrente circa la mancanza di ogni valore probatorio della dichiarazione dell’Ute di cui al richiamato documento 26 febbraio 2000, in quanto, per quel che emerge dalla trascrizione effettuata in seno al ricorso per cassazione, detto documento contenne l’attestazione di un fatto specifico (“i signori indicati in oggetto, in data 3.9.97, hanno presentato istanza per rettifica del classamento (..), l’ufficio, dopo approfondito esame, ha ritenuto variare il classamento che è stato regolarmente comunicato al sig. Z.G. in qualità di venditore, in data 17.9.97”) in relazione al quale la provenienza da un organo pur costituente articolazione tecnica dell’amministrazione non consente di affermarne di per sè l’inattendibilità e la connessa irrilevanza giuridica: (a) perchè trattasi di fattispecie anteriore all’entrata in vigore della L. n. 342 del 2000, art. 74, sicchè la comunicazione del classamento ben potevasi ritenere equipollente della notifica dell’atto (v. per spunti Cass. n. 19743/2004; n. 13241/2003; n. 4509/2000); (b) perchè, secondo la più recente e condivisibile giurisprudenza, neppure la stima dell’Ute (che pure è atto valutativo in sè e per sè) può essere automaticamente considerata inattendibile, ai fini che la riguardano, in base al mero fatto della provenienza da organo tecnico interno dell’amministrazione finanziaria, dovendo essa stessa formare oggetto di successiva valutazione di pieno merito (tra le recenti, v. Cass. 26364/2010; n. 17702/2009). Donde è evidente che una eguale conclusione di inattendibilità ontologica devesi viepiù escludere laddove si discorra di atti dell’amministrazione attestativi di un fatto storico, quale quello dell’avvenuta comunicazione di un dato documentale (la variazione della rendita) in un ben determinato giorno.

Per quanto precede, dunque, i primi tre motivi vanno considerati inammissibili.

5. – Inammissibile è infine il quarto motivo, col quale il ricorrente, denunziando violazione di legge o falsa applicazione delle norme di diritto dettate dagli artt. 1334 e 1335 c.c., pone la questione se, di fronte alle altrui contestazioni, possa ritenersi sufficiente, ai fini della produzione degli effetti propri della comunicazione di un atto attributivo di rendita catastale, il riscontro di una velina di lettera accompagnatoria dell’Ute e/o di una successiva nota che ne indica la spedizione.

Osserva il collegio che trattasi di censura correlata a quella di cui al terzo motivo, esaminata in precedenza e già confutata, e che, al di là di ogni rilievo, manca di autosufficienza e suppone un riferimento a dati documentali (velina e nota) di cui non è dato di apprezzare il contenuto specifico.

In conclusione, il ricorso è rigettato.

Le spese del presente giudizio, nel rapporto con la costituita agenzia delle entrate, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, che liquida, in favore dell’agenzia delle entrate, in Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 3 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2011

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