Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18891 del 15/07/2019

Cassazione civile sez. lav., 15/07/2019, (ud. 28/05/2019, dep. 15/07/2019), n.18891

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piegiovanni – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1859-2016 proposto da:

A.G., + ALTRI OMESSI, tutti elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA DEI GRACCHI 39, presso lo studio dell’avvocato ADRIANO

GIUFFRE’, rappresentati e difesi dall’avvocato ANTONIO CARULLO;

– ricorrenti –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del

Consiglio pro tempore, ALMA MATER STUDIORUM – UNIVERSITA’ DI

BOLOGNA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentati e difesi dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso

i cui Uffici domiciliano ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI N.

12;

– resistenti con mandato –

avverso la sentenza n. 557/2015 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 09/06/2015 R.G.N. 1074/2013.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. la Corte d’Appello di Bologna, con sentenza pubblicata il 9 giugno 2015, ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva respinto le domande dei ricorrenti in epigrafe nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri nonchè della Università degli Studi di Bologna presso cui avevano frequentato corsi di specializzazione in medicina;

2. i medici – come riferisce la sentenza impugnata – avevano agito allegando “che il rapporto sub iudice aveva natura subordinata e che doveva essere riconosciuta la misura della borsa poi attribuita a partire dall’anno accademico 2006/2007, in subordine, a titolo risarcitorio, posto che la normativa che aveva differito il predetto aumento doveva ritenersi incostituzionale, rientrando l’adeguamento annuale, in ragione della perdita di potere di acquisto della moneta, nella nozione comunitaria di adeguatezza”;

3. per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso gli istanti in epigrafe con due motivi, illustrati anche da memoria; l’Avvocatura dello Stato ha depositato per le amministrazioni “atto di costituzione” al solo fine di una eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. con il primo motivo di ricorso si denuncia “ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 – violazione dell’art. 112 c.p.c.per omesso esame della fattispecie sottoposta a giudizio – violazione della direttiva 93/16 del D.Lgs.n. 368 del 1999”; per un verso si deduce “motivazione assolutamente insufficiente” per avere la Corte territoriale negato la rideterminazione triennale delle borse di studio “in funzione del miglioramento tabellare stipendiale minimo previsto dai rinnovi dei contratti collettivi per i medici dipendenti del SSN”, per altro verso si contesta il mancato risarcimento del danno “pari alla differenza tra il trattamento che essi avrebbero percepito in applicazione del D.P.C.M. 7 marzo, D.P.C.M. 6 luglio e D.P.C.M. 2 novembre 2007 e quello che, pur frequentando corsi di specializzazione, non hanno goduto” in precedenza;

il motivo – oltre i profili di inammissibilità derivanti dal censurare la violazione dell’art. 112 c.p.c., senza adeguatamente formularlo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., art. 4 nelle forme previste dagli errores in procedendo (non già per inesatta numerazione della rubrica, ma in assenza di ogni riferimento alla nullità della sentenza nel tenore complessivo del motivo: Cass. SS.UU. n. 17931 del 2013; Cass. n. 19124 del 2015; Cass. n. 10862 del 2018), nonchè la violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 senza enucleare il “fatto” di cui sarebbe stato omesso l’esame ma piuttosto indicando questioni e argomentazioni della motivazione – è infondato;

infatti costituisce orientamento già ribadito più volte da questa Corte quello secondo cui: “La disciplina del trattamento economico dei medici specializzandi, prevista dal D.Lgs. n. 368 del 1999, art. 39 si applica, per effetto di ripetuti differimenti, in favore dei medici iscritti alle relative scuole di specializzazione solo a decorrere dall’anno accademico 2006-2007 e non a quelli iscritti negli anni antecedenti; tale diversità di trattamento non è irragionevole, in quanto il legislatore è libero di differire gli effetti di una riforma ed il fluire del tempo costituisce di per sè idoneo elemento di diversificazione della disciplina” (per tutte v. Cass. n. 4449 del 2018, cui si rinvia integralmente per ogni ulteriore aspetto, anche in ordine alla manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata in ricorso; negli stessi sensi v. anche Cass. n. 15293 del 2018; Cass. n. 15294 del 2018; Cass. n. 15520 del 2018; Cass. n. 15637 del 2018; Cass. n. 16137 del 2018; il Collegio non ravvisa ragione per discostarsi da tale consolidato orientamento, più volte ancora di recente confermato: Cass. n. 5503 del 2019; n. 5502 del 2019; n. 24805 del 2018; n. 24804 del 2018; n. 24803 del 2018; n. 24802 del 2018; n. 24708 del 2018; n. 20419 del 2018; n. 6355 del 2018; n. 13445 del 2018);

inoltre per le stesse pronunce innanzi richiamate (v. per tutte Cass. n. 4449 del 2018, punto 86): “L’importo delle borse di studio dei medici specializzandi iscritti ai corsi di specializzazione negli anni accademici dal 1998 al 2005 non è soggetto all’adeguamento triennale previsto dal D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6, comma 1, in quanto la L. n. 449 del 1997, art. 32,comma 12, con disposizione confermata dalla L. n. 289 del 2002, art. 36, comma 1, ha consolidato la quota del Fondo sanitario nazionale destinata al finanziamento delle borse di studio ed escluso integralmente l’applicazione del citato art. 6”; in proposito vale la pena evidenziare che l’indirizzo giurisprudenziale che riconosce il blocco della contrattazione collettiva limitatamente al biennio 1992/93 e non anche al periodo successivo al 31 dicembre 1993 (Cass. n. 16385 del 2008; Cass. n. 18562 del 2012; Cass. n. 12624 del 2015), non è stato smentito dalla più recente sentenza n. 4449 del 2018 prima richiamata, atteso che questa sentenza – in esito a critica ricognizione del quadro normativo in materia di c.d. “blocco” del tasso di inflazione (p.ti 42 – 45 in motivazione), in più specifico riferimento all’incremento delle borse di studio al tasso programmato di inflazione (p.ti 46 – 52 in motivazione) e quindi alla rideterminazione triennale in questione (p.ti 53 – 58 in motivazione) – ha concluso che a partire dal 1998 e sino al 2005 le borse di studio dei medici specializzandi non siano soggette a detto incremento (p.to 59 della motivazione), sulla base della L. n. 449 del 1997, art. 32, comma 12 secondo cui: “A partire dal 1998 resta consolidata in lire 315 miliardi la quota del Fondo sanitario nazionale destinata al finanziamento delle borse di studio per la formazione dei medici specialisti di cui al D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257; conseguentemente non si applicano per il triennio 1998-2000 gli aggiornamenti di cui al predetto D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6, comma 1”; così valorizzando un dato normativo che, lungi dall’essere stato diversamente interpretato, neppure è stato esaminato dalle precedenti sentenze;

2. con il secondo motivo si denuncia “ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 – violazione dell’art. 112 c.p.c. per omesso esame della fattispecie sottoposta a giudizio”; si eccepisce che la sentenza impugnata darebbe “carente di motivazione” per avere la Corte territoriale ritenuto inammissibile la prova testimoniale articolata dai ricorrenti in ordine alla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato;

il motivo – oltre i profili di inammissibilità derivanti dal censurare ancora la violazione dell’art. 112 c.p.c., senza adeguatamente formularlo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 nelle forme previste dagli errores in procedendo e trascurando che l’omessa pronuncia non può riguardare mai la mancata ammissione delle prove, nonchè la violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 senza enucleare il “fatto” di cui sarebbe stato omesso l’esame ma piuttosto indicando questioni e argomentazioni della motivazione – non merita accoglimento in quanto la Corte territoriale, nell’ambito dei poteri del giudice di merito di apprezzamento circa la rilevanza e l’ammissibilità della prova testimoniale, ha ritenuto che quella articolata dagli attori non fosse tale tenuto conto del consolidato principio espresso da questa Corte secondo cui: – L’attività svolta dai medici iscritti alle scuole di specializzazione universitarie non è inquadrabile nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato, nè del lavoro autonomo, ma costituisce una particolare ipotesi di contratto di formazione – lavoro, oggetto di specifica disciplina, rispetto alla quale non può essere ravvisata una relazione sinallagmatica di scambio tra la suddetta attività e la remunerazione prevista dalla legge a favore degli specializzandi, in quanto tali emolumenti sono destinati a sopperire alle esigenze materiali per l’impegno a tempo pieno degli interessati nell’attività rivolta alla loro formazione e non costituiscono, quindi, il corrispettivo delle prestazioni svolte, le quali non sono rivolte ad un vantaggio per l’università, ma alla formazione teorica e pratica degli stessi specializzandi e al conseguimento, a fine corso, di un titolo abilitante” (Cass. n. 20403 del 2009; conf. tra molte Cass. n. 18670 del 2017; Cass. n. 4449 del 2018, punto 83);

3. conclusivamente il ricorso deve essere respinto; nulla per le spese in favore dell’Avvocatura dello Stato che non ha svolto attività difensiva, depositando solo un “atto di costituzione” ai fini di una eventuale partecipazione alla discussione orale poi non realizzata; occorre invece dare atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza Camerale, il 28 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA