Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18891 del 11/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 11/09/2020, (ud. 17/06/2020, dep. 11/09/2020), n.18891

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 12807-2018 proposto da:

ROMA GAS & POWER SPA, in persona del Presidente del C.d.A. e

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA CLITUNNO, 51, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO

MAZZA, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati PAOLO

PICOZZA, GIANLUCA FUSCO;

– ricorrente –

contro

NATUNA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZALE FLAMINIO, 9, presso lo

studio dell’avvocato EMANUELE PORETTI, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7406/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 24/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 17/06/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO DI

MARZIO.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. Roma Gas & Power S.p.A. ricorre per tre mezzi, nei confronti di Natuna S.p.A., contro la sentenza del 24 novembre 2017, n. 9555, con cui la Corte d’appello di Roma ha rigettato l’impugnazione per nullità proposta dall’odierna ricorrente avverso: a) il lodo, definito in sentenza “parziale”, del 26 giugno 2012, reso tra le parti, con cui il Collegio arbitrale, disattesa un’eccezione di illegittimità costituzionale dell’art. 816 septies c.p.c., aveva respinto due eccezioni spiegate dall’attrice in arbitrato, Roma Gas & Power S.p.A., l’una di scioglimento del vincolo compromissorio in dipendenza dell’omesso tempestivo versamento delle spese di arbitrato, l’altra di non compromettibilità delle domande riconvenzionali in arbitrato di Natuna S.p.A.; b) il lodo definitivo del 27 febbraio 2014, con cui il Collegio arbitrale ha dichiarato la risoluzione di un contratto intercorso tra le parti per inadempimento di Natuna S.p.A., condannando la medesima al pagamento, in favore di Roma Gas & Power S.p.A., della somma di Euro 697.018,39, oltre accessori, ed altresì accolto in parte la riconvenzionale di Natuna S.p.A., condannando l’altra società al risarcimento del danno in suo favore dell’importo di Euro, 213.000,00, con compensazione tra le rispettive somme.

2. Natuna S.p.A. resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

3. – Il primo motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 816 septies c.p.c., comma 2, degli artt. 152 e 154 c.p.c., anche in relazione all’art. 827 c.p.c. e all’art. 829 c.p.c., comma 1, n. 4, nella parte in cui la Corte d’appello ha ritenuto infondato il secondo motivo di impugnazione del lodo parziale del 26 giugno 2012.

Il secondo motivo denuncia violazione e/o errata applicazione dell’art. 829 c.p.c., comma 1, nn. 2 e 4, con conseguente nullità del lodo definitivo anche per la violazione dell’art. 815 c.p.c., ovvero inefficacia del lodo medesimo, ciò in relazione al provvedimento del presidente del Tribunale di Roma in data 22 marzo 2013 con cui era stata erroneamente rigettata l’istanza di ricusazione depositata da Roma Gas & Power S.p.A..

Il terzo motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 829 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 11, con riferimento al rigetto dei motivi 6, 7 e 8 dell’atto di impugnazione dinanzi alla Corte d’appello.

Ritenuto che:

4. – In assenza di precedenti in termini concernenti l’interpretazione dell’art. 816 septies c.p.c. il ricorso va rimesso alla P.U. della prima sezione.

P.Q.M.

rimette il ricorso alla P.U. della sezione.

Così deciso in Roma, il 17 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2020

 

 

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