Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18890 del 17/07/2018
Civile Ord. Sez. 6 Num. 18890 Anno 2018
Presidente: MANNA FELICE
Relatore: ORICCHIO ANTONIO
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 8629-2017 proposto da:
MONTANO RICCARDO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
DEI GRACCHI 123, presso lo studio dell’avvocato RAIMONDO
DETFORI GARAU, rappresentato e difeso dall’avvocato
FRANCESCO .ANGIONI;
– ricorrente contro
PREFETTURA DI CAGLIARI, in persona del Prefetto pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DI-3,LLO STATO, che la
rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente avverso la sentenza n. 774/2016 della CORTE D’APPELLO di
CAGLIARI, depositata il 24/10/2016;
Data pubblicazione: 17/07/2018
udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio non
partecipata del 15/03/2018 dal Consigliere
Dott. ANTONIO
ORICCHIO.
Ric. 2017 n. 08629 sez. M2 – ud. 15-03-2018
-2-
Rilevato che :
è stata impugnata da Montano Riccardo la sentenza n. 774/2016 della Corte di
Appello di Cagliari con ricorso fondato su un unico motivo e resistito con
controricorso della Amministrazione intimata .
riepilogare , in breve e tenuto conto del tipo di decisione da adottare, quanto
segue.
La gravata decisione della Corte territoriale ha rigettato l’appello proposto
dall’odierno ricorrente avverso la sentenza n. 3767/2008 del Tribunale di quella
stessa Città, con cui era stata rigettata l’opposizione avverso l’ordinanzaingiunzione del Prefetto di Cagliari, in atti, di condanna al pagamento di
sanzione pecuniaria per la violazione ‘degli artt. 171, 171-bis e 174 L. n.
633/1041 come modificata ex L. n. 248/2000.
Considerato che :
1.- Col motivo del ricorso si censura il vizio di “violazione e falsa applicazione
dell’art.649 c.p.c. in relazione all’art. 360, co. I, n. 3 c.p.c.”.
Parte ricorrente si duole, nella sostanza, che la Corte di Appello avrebbe errato
nel non ritenere la natura penale delle sanzioni – “di notevole grado di
severità”- applicate con l’impugnata ordinanza-ingiunzione”, con conseguente
paventata violazione del principio del ne bis in idem.
2.-
Deve ritenersi che difetta, in ipotesi, l’evidenza decisoria
consentirebbe la definizione in sede camerale del ricorso.
Appare , pertanto, opportuno rimettere la causa alla pubblica udienza.
3
che
Giova, anche al fine di una migliore comprensione della fattispecie in giudizio,
P.Q.M.
La Corte
rimette la causa alla pubblica udienza.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile – 2 della
Corte Suprema di Cassazione il 15 marzo 2018.