Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1889 del 28/01/2020

Cassazione civile sez. lav., 28/01/2020, (ud. 07/11/2019, dep. 28/01/2020), n.1889

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. RAIMONDI Guido – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – rel. Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22079-2018 proposto da:

C.V., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ARCHIMEDE N.

10, presso lo studio dell’avvocato VIVIANA CALLINI, rappresentata e

difesa dall’avvocato RAFFAELE DE GIROLAMO;

– ricorrente –

contro

FROSINONE UNO S.R.L., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIAN GIACOMO PORRO

8, presso lo studio dell’avvocato ANSELMO CARLEVARO, che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati BARBARA MASSERELLI,

CARLA DEHO’;

– controricorrente –

e contro

DENTAL FRANCHISING S.R.L., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIAN GIACOMO PORRO

8, presso lo studio dell’avvocato ANSELMO CARLEVARO, che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati BARBARA MASSERELLI,

CARLA DEHO’;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1975/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 14/05/2018 R.G.N. 1983/2017.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. La Corte di appello di Roma, con sentenza n. 1975 del 14 maggio 2018, rigettava il reclamo proposto da C.V., già dipendente della società Frosinone Uno s.r.l., avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Frosinone che, in funzione di giudice del lavoro, in accoglimento dell’opposizione proposta dalle società convenute Frosinone Uno s.r.l. e Dental Franchising s.r.l., aveva respinto la domanda della stessa lavoratrice volta ad ottenere, previo accertamento dell’esistenza di un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro tra le due società, l’accertamento della nullità, inefficacia e/o illegittimità del licenziamento intimato in data 31 maggio 2013 per giustificato motivo oggettivo e la reintegra nel posto di lavoro o, in subordine, la tutela risarcitoria prevista dal riformato L. n. 300 del 1970, art. 18.

2. Per quanto ancora rileva nella presente sede, la reclamante aveva dedotto di avere lavorato alle dipendenze della Frosinone Uno s.r.l., che gestiva in regime di franchising un centro odontoiatrico con il marchio (OMISSIS); che in data 22 aprile 2013 i soci avevano ceduto il 10100% delle loro quote sociali alla Dental Franchising s.r.l., titolare in Italia del marchio (OMISSIS); che in data 31 maggio 2013 era stata licenziata per soppressione della sua posizione organizzativa, disposta per motivi di riorganizzazione del personale ed esigenze di contenimento dei costi, con assorbimento delle relative attività in capo al responsabile del centro.

3. Il giudice della fase sommaria, ritenuto violato l’obbligo di repechage, aveva dichiarato illegittimo il licenziamento e risolto il rapporto di lavoro dal 31 maggio 2013 con condanna delle società convenute al pagamento di una indennità pari a 14 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto percepita dalla ricorrente.

4. Il giudice della fase a cognizione piena, escussi altri quattro testimoni, aveva revocato l’ordinanza e respinto integralmente la domanda. Tale sentenza era stata impugnata da C.V. con atto di reclamo.

5. Nel rigettare l’impugnazione, la Corte di appello osservava, in sintesi:

– che era stato dimostrato il giustificato motivo oggettivo, in quanto la responsabile del centro S.A., dopo il licenziamento della ricorrente, aveva assunto anche le funzioni di “responsabile attenzione al paziente” (R.A.P.), già ricoperte dalla C., e alla stessa faceva capo quantomeno un ruolo di controllo del centro;

– che era altresì genuina la rappresentata esigenza di contenimento dei costi, restando irrilevante che le perdite accumulate dalla Frosinone Uno fossero state in gran parte determinate dai debiti accumulati nei confronti della Dental Franchising e che le stesse fossero poi state ripianate attraverso la cessione delle quote della società a prezzo simbolico;

– che non era stato violato l’obbligo di repechage, poichè al momento del licenziamento non vi erano presso la Frosinone Uno posizioni lavorative disponibili, equivalenti o di livello inferiore, ove la lavoratrice potesse essere ricollocata;

– che, una volta accertata l’effettività e la legittimità della soppressione del posto di lavoro della ricorrente, stabilire se Dental Franchising e Frosinone Uno potessero o meno essere considerate un centro unitario di imputazione del rapporto di lavoro rileverebbe unicamente ai fini del repechage, il cui obbligo di parte datoriale dovrebbe estendersi alla dimostrazione della inesistenza di posti vacanti in organico (anche) presso la Dental Franchising;

– che tuttavia la questione era stata appena accennata nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, laddove la ricorrente, dopo aver affermato che la predetta società non aveva “minimamente valutato la possibilità di reimpiegare la lavoratrice”, aveva aggiunto che “la resistente propone quotidianamente offerte di lavoro su tutto il territorio nazionale”, ma tale questione, non esaminata dal Tribunale, non era stata riproposta nelle successive fasi e gradi del giudizio.

6. Per la cassazione di tale sentenza C.V. ha proposto ricorso affidato a tre motivi. Hanno resistito con controricorso le due società Frosinone Uno s.r.l. e Dental Franchising s.r.l..

7. La ricorrente ha altresì depositato memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 342 e 434 c.p.c. per avere la Corte di appello ritenuto che non fosse stata riproposta nelle fasi e nei gradi successivi alla fase sommaria la questione dell’unicità del centro di imputazione del rapporto di lavoro.

Parte ricorrente trascrive le parti salienti della sentenza di primo grado e il contenuto dell’atto di reclamo, onde contestare l’affermazione secondo cui non era stato specificamente contestato in appello il capo della sentenza del Tribunale che aveva modificato il suo precedente convincimento in ordine alla sussistenza di un unico centro di imputazione e di interessi tra le due società. Argomenta che l’iter logico seguito al Tribunale era stato specificamente confutato nell’atto di appello richiamando tutti gli elementi emersi nell’istruttoria, che andavano in senso opposto all’argomentazione del giudice di prime cure.

2. Il secondo motivo lamenta violazione e falsa applicazione della L. n. 604 del 1966, art. 3 e dell’art. 2697 c.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) in relazione al medesimo passaggio argomentativo della sentenza impugnata, ossia all’affermazione della mancata riproposizione della questione dell’unicità del centro di imputazione di interessi ai fini dell’ampliamento dell’area di indagine per il riscontro dell’assolvimento dell’obbligo di repechage.

Rileva parte ricorrente che la questione, introdotta nella prima fase del giudizio di primo grado, era stata riproposta con l’atto di opposizione all’ordinanza. Trascrive nelle parti salienti il ricorso in opposizione L. n. 92 del 2012, ex art. 1, comma 51, e il reclamo ex art. 1, comma 58 stessa legge.

Argomenta che l’affermazione della Corte di appello muoveva dall’erroneo convincimento – a sua volta basato su un orientamento giurisprudenziale ormai superato in tema di riparto dell’onere della prova in materia di recesso per giustificato motivo oggettivo L. n. 604 del 1966, ex art. 3 – che fosse onere della lavoratrice allegare gli elementi per una sua possibile ricollocazione in ambito aziendale.

3. Il terzo motivo denuncia nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) per omessa pronuncia sul motivo di appello riguardante la sussistenza di un frazionamento simulato tra imprese. La ricorrente, trascritto l’atto di reclamo nelle parti riguardanti le censure mosse alla sentenza di primo grado sul punto, lamenta che la Corte di appello non abbia pronunciato al riguardo, limitandosi ad affermare, peraltro sulla base di un’erronea inversione dell’onere della prova, l’irrilevanza dell’accertamento circa il frazionamento simulato tra imprese.

4. Il ricorso merita accoglimento per le ragioni che seguono.

5. Preliminarmente, va disattesa l’eccezione formulata da parte resistente di violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 3 e del principio di sinteticità e chiarezza. Nessuno dei principi di cui alle sentenze richiamate nel controricorso (Cass. n. 16628 del 2009, n. 19255 del 2010 e n. 5698 del 2010.) risulta violato. Il ricorso reca la narrativa della vicenda processuale e non la pedissequa riproduzione dell’intero, letterale contenuto degli atti processuali; esso riporta le parti salienti atte a supportare le censure, in immediato coordinamento con esse. Contrariamente a quanto dedotto da parte resistente, non risulta affidato a questa Corte il compito di leggere anche parti degli atti di cui non occorre sia informata per poi procedere alla scelta di quanto effettivamente rileva in ordine ai motivi di ricorso; al contrario, le parti trascritte sono strettamente funzionali alla comprensione del tenore delle censure.

6. Tutti e tre i motivi vertono sul passaggio argomentativo in cui è sintetizzato il giudizio espresso dalla Corte di appello in ordine alla questione del repechage.

6.1. La sentenza, pur dando atto che vi era interesse, da parte della C., a vedere accertata l’esistenza di un centro unitario di imputazione del rapporto di lavoro, in quanto implicante l’estensione della verifica al più consistente organico di Dental Franchising, rilevante ai fini dell’adempimento dell’obbligo di repèchage, ha tuttavia ritenuto che l’accertamento fosse ininfluente per l’assorbente)l’rilievo che l’allegazione in merito alla disponibilità di posti in organico presso la società controllante Dental Franchising aveva costituito oggetto di una iniziale indicazione ad opera della C. nell’atto introduttivo (“la resistente propone quotidianamente offerte di lavoro su tutto il territorio nazionale”), non più riproposta nelle successive fasi del giudizio.

6.2. Tale argomento, sul quale la sentenza si fonda, muove dall’implicito presupposto che gravi sul lavoratore che agisce con impugnativa del licenziamento intimato per giustificato motivo oggettivo l’onere di allegare la vacanza di posti in organico sui quali potere essere ricollocato. Trattasi di un orientamento superato dalla più recente giurisprudenza di questa Corte, peraltro già formatasi all’epoca della sentenza di appello.

7. Secondo l’orientamento oramai consolidato di questa Corte, in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, incombono sul datore di lavoro gli oneri di allegazione e di prova dell’esistenza del giustificato motivo oggettivo, che include anche l’impossibilità del c.d. repechage, ossia dell’inesistenza di altri posti di lavoro in cui utilmente ricollocare il lavoratore. Sul datore di lavoro incombe l’onere di allegare e dimostrare il fatto che rende legittimo l’esercizio del potere di recesso, ossia l’effettiva sussistenza di una ragione inerente l’attività produttiva, l’organizzazione o il funzionamento dell’azienda nonchè l’impossibilità di una differente utilizzazione del lavoratore in mansioni diverse da quelle precedentemente svolte (cfr. Cass. n. 5592 del 2016, Cass. n. 12101 del 2016, Cass. n. 20436 del 2016, Cass. n. 160 del 2017, Cass. n. 9869 del 2017, Cass. n. 24882 del 2017, Cass. n. 27792 del 2017).

L’impossibilità di reimpiego del lavoratore in mansioni diverse costituisce elemento che, inespresso a livello normativo, trova giustificazione sia nella tutela costituzionale del lavoro che nel carattere necessariamente effettivo e non pretestuoso della scelta datoriale, che non può essere condizionata da finalità espulsive legate alla persona del lavoratore (Cass. n. 24882 del 2017).

7.1. In ordine all’onere di allegazione di posti disponibili per una utile ricollocazione, è stato osservato che esigere che sia il lavoratore licenziato a spiegare dove e come potrebbe essere ricollocato all’interno dell’azienda significa, se non invertire sostanzialmente l’onere della prova (che – invece – la L. n. 604 del 1966, art. 5 pone inequivocabilmente a carico del datore di lavoro), quanto meno divaricare fra loro onere di allegazione e onere probatorio, nel senso di addossare il primo ad una delle parti in lite e il secondo all’altra, una scissione che non si rinviene in nessun altro caso nella giurisprudenza di legittimità. Invece, alla luce dei principi di diritto processuale, onere di allegazione e onere probatorio non possono che incombere sulla medesima parte, nel senso che chi ha l’onere di provare un fatto primario (costitutivo del diritto azionato o impeditivo, modificativo od estintivo dello stesso) ha altresì l’onere della relativa compiuta allegazione (sull’impossibilità di disgiungere fra loro onere di allegazione e relativo onere probatorio gravante sulla medesima parte v., ex aliis, Cass. n. 21847/14) (in tali termini, Cass. n. 12101 del 2016 cit.).

8. La sentenza impugnata è dunque errata per avere omesso l’esame della questione – riproposta dalla C. in tutte la fasi del giudizio successive a quella sommaria e infine reiterata come motivo di reclamo – vertente sulla unicità del centro di imputazione del rapporto di lavoro, il cui accertamento non poteva ritenersi irrilevante, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte di appello sulla base di un presupposto giuridicamente errato circa il riparto degli oneri di allegazione e prova in tema di repechage.

9. In conclusione, il primo, il secondo motivo e il terzo motivo, esaminati congiuntamente, sono fondati per avere la Corte di appello omesso l’esame del motivo di reclamo avente ad oggetto la riproposizione dell’eccezione anzidetta, il cui accertamento era funzionale al riscontro del corretto adempimento dell’obbligo del repechage.

10. La sentenza va cassata con rinvio alla Corte di appello di Roma in diversa composizione, che provvederà al riesame del merito alla luce dei principi sopra esposti e anche alla regolazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata nei sensi di cui in motivazione e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 7 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2020

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