Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1889 del 27/01/2011

Cassazione civile sez. II, 27/01/2011, (ud. 04/11/2010, dep. 27/01/2011), n.1889

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 8297-2005 proposto da:

M.P. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CALAMATTA 15, presso lo studio dell’avvocato CRASTOLLA

GUIDO, rappresentato e difeso dall’avvocato ROLLO ANDREA;

– ricorrente –

contro

PREFETTO DI LECCE, per conto del Ministero dell’Interno, Sez. di

Polizia Stradale di Lecce, in persona del Ministro pro tempore,

MINISTERO DELL’INTERNO in persona del Ministro pro tempore;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2406/2004 del GIUDICE DI PACE di LECCE,

depositata il 10/12/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/11/2010 dal Consigliere Dott. EMILIO MIGLIUCCI;

udito l’Avvocato CATERINA STURDA’ con delega dell’Avvocato ANDREA

ROLLO difensore del ricorrente che ha chiesto l’accoglimento del

ricorso riportandosi agli atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa

CARESTIA ANTONIETTA che ha concluso per cassazione per nullità del

giudizio davanti al giudice di Pace, con rinvio.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

M.P. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui il Giudice di Pace di Lecce aveva rigettato l’opposizione dai medesimo proposta avverso il verbale di contravvenzione elevato dalla Polizia stradale per violazione del codice della strada nel giudizio instaurato contro la Prefettura di Lecce.

Non ha svolto attività difensiva l’intimata.

Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va rilevata la carenza di legittimazione della Prefettura di Lecce nei cui confronti è stato instaurato il giudizio di primo grado mentre soggetto legittimato era il Ministero dell’Interno per essere stata la contravvenzione impugnata elevata dalla Polizia stradale:

infatti, in tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, nel caso in cui venga proposta opposizione avverso il verbale di contestazione della violazione, la legittimazione passiva spetta all’amministrazione centrale dalla quale dipendono gli agenti che hanno accertato la violazione. Nè, d’altra parte, la costituzione nel giudizio di merito della Prefettura, che non ha sollevato eccezioni in proposito, è idonea a sanare il vizio di costituzione del contraddittorio, atteso che la sanatoria si verifica allorchè la costituzione avvenga ad opera dell’Avvocatura dello Stato, che è istituzionalmente deputata a rappresentare e difendere l’Amministrazione.

Ne consegue la nullità degli atti successivi alla proposizione dell’opposizione e quindi anche della sentenza, con il conseguente obbligo del giudice del rinvio di provvedere alla emissione di nuovo decreto di fissazione dell’udienza per la comparizione dei legittimi contraddittori: infatti, poichè nel procedimento di opposizione a sanzione amministrativa l’obbligo di notificare il ricorso e il decreto di fissazione udienza al soggetto passivamente legittimato grava sull’ufficio giudiziario adito, e non sulla parte, se anche il ricorrente nel proporre l’opposizione abbia indicato erroneamente il soggetto cui notificare l’atto, ciò non esime l’ufficio giudiziario dall’obbligo di identificare correttamente quest’ultimo. (Cass. 21624/06).

La sentenza va cassata con rinvio al Giudice di Pace di Lecce in persona di altro magistrato.

In considerazioni delle ragioni della cassazione della sentenza impugnata, devono dichiararsi non ripetibili le spese relative alla presente fase sostenute dal ricorrente.

P.Q.M.

pronunciando sul ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia al Giudice di Pace di Lecce in persona di altro magistrato. Dichiara non ripetibili le spese relative alla presente fase sostenute dal ricorrente.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2011

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