Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1889 del 25/01/2017


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Cassazione civile, sez. II, 25/01/2017, (ud. 18/10/2016, dep.25/01/2017),  n. 1889

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11394-2013 proposto da:

CONSOB – COMMISSIONE NAZ. PER LA SOCIETA’ E LA BORSA, (OMISSIS),

elettivamente domiciliato in ROMA, V.MARTINI GIOVANNI BATTISTA 3,

presso lo studio dell’avvocato SALVATORE PROVIDENTI, che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati MARIA GIOCONDA DE

GAETANO POLVEROSI, GIANFRANCO RANDISI;

– ricorrente –

contro

T.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VITTORIO

VENETO 108, presso lo studio dell’avvocato MICHELE LO RUSSO,

rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONIO ACHILLE CATTANEO;

– controricorrente –

e contro

PROCURATORE GENERALE REPUBBLICA PRESSO LA CORTE APPELLO MILANO;

– intimato –

nonchè

sul ricorso 11394-2013 proposto da:

T.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VITTORIO

VENETO 108, presso lo studio dell’avvocato MICHELE LO RUSSO,

rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONIO ACHILLE CATTANEO;

– ricorrente incidentale –

contro

CONSOB – COMMISSIONE NAZ.PER LA SOCIETA’ E LA BORSA (OMISSIS),

elettivamente domiciliato in ROMA, V.MARTINI GIOVANNI BATTISTA 3,

presso lo studio dell’avvocato SALVATORE PROVIDENTI, che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati D’ARIA GIOCONDA DE

GAETANO POLVEROSI, GIANFRANCO RANDISI;

– controricorrente –

e contro

PROCURATORE GENERALE REPUBBLICA PRESSO LA CORTE APPELLO MILANO;

– intimato –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositato il

12/02/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/10/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA;

uditi gli Avvocati Providenti, De Gaetano Polverosi e Cattaneo;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, il quale ha concluso per l’inammissibilità

di entrambi i ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Commissione Nazionale per la Società e la Borsa (CONSOB) ha proposto ricorso avverso il decreto reso dalla Corte d’Appello di Milano in data 12 febbraio 2013, che ha annullato, per l’accertata tardività della contestazione degli addebiti, la Delib. 29 dicembre 2010, n. 17611 con cui la CONSOB aveva applicato ad T.A., quale amministratore della Omnia Network s.p.a., la sanzione pecuniaria di Euro 150.000,00 per la violazione del D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 95, comma 1, lett. a) e dell’art. 5 Regolamento Emittenti.

Il decreto impugnato ha considerato che nel corso del 2006 la Omnia Network s.p.a. aveva avviato una procedura per l’ammissione della stessa alle negoziazioni sul Mercato Telematico Azionario. In data 7.2.2007 la Consob aveva comunicato il rilascio dell’autorizzazione alla pubblicazione del prospetto informativo relativo all’offerta pubblica di sottoscrizione e vendita di azioni ordinarie Omnia Network. L’11.11.2008 la Consob aveva iniziato una verifica ispettiva nei confronti di Omnia Network, che si era conclusa in data 6.5.2009. Il 12.12.2009 era stata notificata al T. la lettera di contestazione degli addebiti in relazione alle circostanze emerse nel corso della predetta attività ispettiva. All’esito del procedimento istruttorio la Consob aveva emesso il provvedimento sanzionatorio del 29 dicembre 2010.

La Corte di Milano ha accolto l’eccezione preliminare inerente la tardiva contestazione degli addebiti, ai sensi dell’art. 195, comma 1 TUF. I giudici del merito hanno affermato che: in data 6 maggio 2009 risultava conclusa l’attività ispettiva avviata dalla Consob presso l’emittente; con nota in data 30 ottobre 2009 la Consob aveva contestato ai componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale di Omnia Network, nonchè all’emittente e allo sponsor, Banca Imi s.p.a., gli addebiti inerenti le violazioni di cui all’art. 95, comma 1, lett. a) T.U.F.; in data 30 ottobre 2009 era stata spedita alla sede legale di Omnia Network la nota di contestazione degli addebiti indirizzata ad T.A., nella sua qualità di amministratore pro-tempore della società, notifica respinta perche il ricorrente non rivestiva più alcuna carica all’interno della compagine sociale (essendo cessato dall’incarico di amministratore il 30 aprile 2009, cessazione pubblicata nel registro delle imprese in data 19 giugno 2009); in data 27 novembre 2009 l’atto era stato rinotificato al T. presso la sua residenza anagrafica. Ritenuta, quindi, nulla la prima notifica del 30 ottobre 2009, il procedimento notificatorio doveva aversi per concluso soltanto il 27 novembre 2009, ovvero tardivamente, essendo ormai decorso il termine di 180 giorni a far tempo dall’accertamento dei fatti, individuabile con riferimento al 6 maggio 2009, data di conclusione dell’attività ispettiva. Osservava la Corte d’Appello di Milano che le allegazioni svolte dalla CONSOB, secondo cui allorchè si era conclusa l’attività ispettiva, era necessario compiere un’ulteriore attività istruttoria e valutativa, rimanevano smentite dal fatto che la contestazione degli addebiti era stata formulata con un unico atto indirizzato a tutti i soggetti coinvolti nell’ispezione. Sicchè, scriveva la Corte di merito:

“non può ragionevolmente ritenersi che alla data del 30 ottobre 2009, allorchè l’Ufficio procedente aveva spedito la nota di contestazione degli addebiti al T. e agli altri soggetti coinvolti nell’indagine, la Consob avesse bisogno di un ulteriore spatium deliberandi. Piuttosto il comportamento tenuto dalla resistente, che in data 30 ottobre 2009 aveva inviato la contestazione degli addebiti a tutte le parti coinvolte nell’indagine, dimostra come la stessa Consob avesse ritenuto sufficiente quel termine per compiere tutte le sue valutazioni e procedere alla contestazione degli addebiti nei confronti di tutti i soggetti. Tale conclusione è avvalorata anche da quanto affermato dalla Consob nella relazione istruttoria resa nei confronti di Banca Imi s.p.a. (v. doc. 2 fascicolo ricorrente). Si afferma infatti a pag. 12 della relazione che “il termine di 180 giorni da quello in cui può ritenersi compiuto l’accertamento nel caso di specie (e cioè il 6 maggio 2009, data in cui si è conclusa l’attività ispettiva sull’Emittente condotta da Consob) scadeva il 2 novembre 2009 “. Pertanto, considerato che la predetta attività ispettiva coinvolgeva unitariamente tutti i soggetti implicati nell’indagine, non può ragionevolmente ritenersi che il termine per la contestazione degli addebiti fosse maturato il 2 novembre per tutti i soggetti sottoposti a procedimento sanzionatorio, tranne che per il T.”.

Avverso il decreto reso dalla Corte d’Appello di Milano in data 12 febbraio 2013 la Consob ha proposto ricorso articolato in due motivi, cui resiste con controricorso T.A., proponendo altresì un motivo di ricorso incidentale. Le parti hanno presentato memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso della Consob deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 14 e art. 195 TUF, con riguardo al momento in cui dovesse farsi risalire l’illecito ed alla mancata ricostruzione dell’effettivo momento in cui l’accertamento dei fatti potesse dirsi concluso. La ricorrente assume sia erroneo il ragionamento, seguito dai giudici del merito, che fa coincidere l’accertamento dei fatti con la data di conclusione dell’attività ispettiva, e poi prende a riferimento una data del tutto irrilevante, quale quella della notifica delle contestazioni inviate agli altri soggetti (ovvero il 30 ottobre 2009). La Consob nega pure significatività all’affermazione circa il completamento dell’accertamento al 6 maggio 2009, contenuta nella propria relazione istruttoria resa nei confronti di Banca Imi s.p.a., trattandosi di soggetto diverso.

Il secondo motivo del ricorso Consob critica l’omesso esame di fatto decisivo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in relazione alla mancata considerazione della mole della documentazione acquisita nell’ambito degli accertamenti ispettivi, fatto dedotto dalla medesima Consob nella sua memoria di costituzione davanti alla Corte di Milano.

2. Il ricorso incidentale proposto da T.A. deduce la nullità del decreto per omessa pronuncia sulla domanda risarcitoria da lui proposta nel ricorso in opposizione per l’illegittimo comportamento avuto dalla Consob nel procedimento sanzionatorio.

3. In via pregiudiziale ed assorbente, deve dichiararsi l’improcedibilità dei ricorsi principale ed incidentale per la violazione dell’art. 369 c.p.c.

Invero, la ricorrente dà espressamente atto in ricorso che il decreto impugnato è stata notificato alla stessa CONSOB in data 25 febbraio 2013, senza che tuttavia nella rispettiva produzione di parte si rinvenga copia autentica di detto decreto con relativa relata di notifica.

Peraltro non rinvenendosi copia autentica di tale documento nemmeno nella produzione della controparte, deve trovare applicazione quanto autorevolmente sostenuto da questa Corte a Sezioni Unite nella pronuncia del 16 aprile 2009, n. 9005, a mente della quale è improcedibile il ricorso per cassazione ove non venga depositata copia autentica notificata della sentenza impugnata, dovendo tale adempimento essere assolto contestualmente al deposito del ricorso ovvero, al più tardi, nei venti giorni successivi all’ultima notifica.

Non occorre neppure procedere al riscontro della tempestività del rispetto del termine breve di impugnazione, la cui violazione è stata eccepita all’udienza di discussione dal Pubblico Ministero, in quanto il riscontro dell’improcedibilità precede quello dell’eventuale inammissibilità (Cass. Sez. U, Ordinanza n. 9005 del 16/04/2009; Cass. Sez. L, Sentenza n. 7469 del 31/03/2014; Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 3564 del 24/02/2016).

La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese del giudizio di cassazione.

Sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il comma 1-quater al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 – dell’obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per le stesse impugnazioni.

PQM

La Corte dichiara improcedibili il ricorso principale ed il ricorso incidentale e compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale e del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per i ricorsi, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione seconda civile della Corte Suprema di Cassazione, il 18 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2017

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