Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18889 del 28/07/2017

Cassazione civile, sez. II, 28/07/2017, (ud. 04/05/2017, dep.28/07/2017),  n. 18889

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. PENTA Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 8223/2014 R.G. proposto da:

K.I.M., nata a (OMISSIS) (C.F.: (OMISSIS)) e

R.F.J.W., nato a (OMISSIS), entrambi residenti ad

(OMISSIS), e rappresentati e difesi, congiuntamente e

disgiuntamente, dall’Avv. Alberto Beer del foro di Verbania (C.F.:

BRELRT64R29B041Q) e domiciliati in Roma, alla Via Boncompagni n. 93,

presso lo studio dell’Avv. Marco Corradi, giusta procura speciale

procura stesa in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

Immobiliare Simonelli di H.U., Impresa individuale, in persona

della titolare H.U., nata a (OMISSIS) (C.F.: (OMISSIS) –

P.IVA: (OMISSIS)), con sede in (OMISSIS), difesa e rappresentata,

per procura speciale a margine del controricorso, anche in via

disgiunta tra loro, dagli Avv.ti Mario Monteverde (C.F.: MNT MRA

59CO2F952D) del Foro di Novara e Romano Cerquetti (C.F.:

CRQRMN59T2SE783N) del Foro di Roma ed elettivamente domiciliata

presso lo studio di quest’ultimo, in Roma al Viale Liegi n. 58;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1923 della Corte d’appello di Torino

depositata in data 26/09/2013 e non notificata;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 maggio 2017

dal Consigliere Andrea Penta;

Letta la memoria depositata nell’interesse della controricorrente.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Con decreto ingiuntivo del 27.3.2009 il Tribunale di Verbania ingiungeva a K.I.M. e R.F.J.W. il pagamento della somma di Euro 28.350,00, a titolo di provvigione, in favore di H.U., quale titolare della Immobiliare Simonelli, per l’attività di mediazione prestata in relazione all’acquisto di un immobile in (OMISSIS), di proprietà di B.M..

Avverso tale decreto proponevano opposizione gli ingiunti, sostenendo che: la Immobiliare Simonelli non aveva svolto alcuna attività di mediazione; infatti, nel luglio 2008 era stata la Argus Immobiliare, che aveva ricevuto, unitamente ad altre agenzie immobiliari, l’incarico a vendere dal proprietario B., ad inviare agli opponenti le fotografie e le informazioni necessarie sull’immobile; era sempre stato un incaricato della Argus ad accompagnarli a visitare l’immobile e la stessa agenzia aveva curato la stipulazione del contratto preliminare, la sua registrazione e predisposto la documentazione per l’atto definitivo; all’inizio delle trattative gli opponenti avevano proposto una collaborazione fra le due agenzie, ma la Simonelli aveva rifiutato, sicchè gli opponenti non si erano in alcun modo avvalsi dell’opera di quest’ultima.

Si costituiva la convenuta, chiedendo il rigetto dell’opposizione, atteso che gli opponenti avevano contattato la Immobiliare Simonelli per ottenere informazioni sull’immobile pubblicizzato dalla stessa sul suo sito internet e per fissare una visita, sicchè l’acquisto era stato concluso anche grazie alla sua opera. Affermava, comunque, di essersi sempre resa disponibile a collaborare con l’altra agenzia immobiliare, tanto è vero che aveva chiesto, e continuava a chiedere, la provvigione nella misura del 50%.

Con sentenza depositata il 27.5.2011, il Tribunale di Verbania accoglieva l’opposizione, dichiarava l’insussistenza del credito della Immobiliare Simonelli e la condannava alla rifusione delle spese di causa. Il tribunale riteneva provato che il primo contatto del 9.8.2008 fosse avvenuto con l’Immobiliare Simonelli, ma che lo stesso – poichè l’agenzia successivamente non aveva più svolto alcuna attività (effettuata interamente dalla Argus) – non costituisse antecedente causale necessario e indispensabile per la conclusione dell’affare.

Avverso tale sentenza proponeva appello la Immobiliare Simonelli, lamentando:

1) la contraddittorietà della motivazione nella parte in cui, pur avendo ritenuto provata l’attività della Simonelli fino alla data dell’11.8.2008, aveva poi escluso il diritto alla provvigione a causa della mancata utilità dell’attività della Simonelli, nonostante che tale profilo non fosse mai stato contestato dagli opponenti, che avevano impostato la loro difesa solo sulla mancata effettuazione di qualsivoglia attività da parte della Simonelli;

2) la mancata valutazione del valore di confessione stragiudiziale o, almeno, presuntivo dell’attività mediatoria della Immobiliare Simonelli della e-mail dell’11.8.2008 del R.;

3) la erroneità nella valutazione della irrilevanza, sotto il profilo causale, dell’opera prestata dalla Simonelli.

Si costituivano gli appellati, chiedendo il rigetto dell’impugnazione ed affermando di aver sempre negato qualsiasi valore eziologico all’attività della Simonelli, di aver contestato la valenza confessoria o anche solo presuntiva della e-mail dell’1.8.2008 (da ritenersi, invece, come proposta di conclusione di un contratto di mediazione, non accettata) e di aver sostenuto che la Simonelli non aveva posto in essere alcuna attività di messa in contatto dei contraenti causalmente rilevante ai fini della conclusione dell’affare.

La Corte d’appello di Torino, con sentenza del 26.9.2013, in accoglimento dell’appello, ha rigettato l’opposizione proposta avverso il D.I. n. 254 emesso dal Tribunale di Verbania in data 27.3.2009 ed ha condannato la parte appellata alla restituzione, in favore dell’appellante, della somma di Euro 5.140,10 (oltre interessi dal 21.6.2011), sulla base, per quanto qui ancora rileva, delle seguenti considerazioni:

1) era pacifico, siccome non contestato in sede di gravame, che gli appellati avessero avuto per la prima volta conoscenza della offerta di vendita dell’immobile poi acquistato consultando il sito internet della Immobiliare Simonelli ed alla stessa avessero inviato la richiesta sia del prezzo sia di una visita in loco, sia infine delle planimetrie e delle informazioni sui posti macchina, e che la Immobiliare Simonelli avesse risposto puntualmente a tali richieste, comunicando il prezzo e trasmettendo le planimetrie e le informazioni richieste sul posto auto e rendendosi disponibile ad una visita (e-mail dell’11.8.2008), poi non avvenuta per il mutato comportamento dei potenziali acquirenti;

2) anche la semplice attività consistente nell’indicazione dell’altro contraente o nella segnalazione dell’affare legittimava il diritto alla provvigione;

3) non consentiva di escludere il nesso causale tra l’attività del mediatore e la conclusione dell’affare la circostanza che la trattativa fosse stata conclusa con l’intervento di altro mediatore;

4) la predetta e-mail dell’11.8.2008, pur non avendo valore confessorio, confermava che gli appellati fossero consapevoli dell’apporto causale dato dalla Immobiliare Simonelli alle trattative, a tal punto che conteneva una sorta di offerta della provvigione e che due giorni dopo gli stessi avevano già formulato la proposta di acquisto;

5) doveva, pertanto, ritenersi sussistente il diritto dell’appellante alla provvigione nella misura dell’1,5% del prezzo di acquisto.

Per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso K.I.M. e R.F.J.W., sulla base di due motivi. La Immobiliare Simonelli di H.U. ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo i ricorrenti deducono la omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), per aver la corte territoriale, dapprima, escluso che potesse attribuirsi valore confessorio alla mail dell’11.8.2008 e, poi, ritenuto che la stessa confermasse il contributo causale fornito dalla controparte per la conclusione dell’affare.

Il motivo, per quanto l’art. 366 bis sia stato abrogato, si conclude con i seguenti quesiti di diritto: “Accerti la Suprema Corte se vi è stata violazione dell’art. 1755 c.c. in ordine alle condizioni ed alle modalità che legittimano il diritto alla provvigione”.

“Accerti altresì la Suprema Corte se vi è stata violazione dell’art. 1755 c.c. ed alle norme relative all’onere della prova, il tutto in ordine alle istanze istruttorie formulate dagli odierni ricorrenti relative all’efficacia della partecipazione della Immobiliare Simonelli di H.U. alla conclusione della trattativa di mediazione immobiliare”.

1.1. Il motivo è inammissibile per un triplice ordine di ragioni.

In primo luogo, essendo stata la sentenza impugnata depositata il 28.9.2013, i ricorrenti avrebbero dovuto far riferimento al novellato art. 360 c.p.c., n. 5 applicabile ai ricorsi per cassazione proposti contro sentenze pubblicate a partire dall’11.9.2012 (D.L. n. 83 del 2012, conv. in L. n. 134 del 2012).

In quest’ottica, fermo restando che non si è al cospetto di una motivazione mancante (avendo la corte territoriale analizzato le varie questioni – ivi compresa quella della valenza da riconoscere alla mail dell’11.8.2008 – alle pagg. 8 e 9 della sentenza), non si sarebbero potuti limitare a denunciare la contraddittorietà della motivazione, bensì avrebbero dovuto dolersi dell’omesso esame circa un fatto decisivo che fosse stato oggetto di discussione tra le parti. Invero, nel vigore del nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), non è più configurabile il vizio di contraddittoria motivazione della sentenza, atteso che la norma suddetta attribuisce rilievo, come detto, solo all’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, non potendo neppure ritenersi che il vizio di contraddittoria motivazione sopravviva come ipotesi di nullità della sentenza ai sensi del medesimo art. 360 c.p.c., n. 4 (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 13928 del 06/07/2015).

Inoltre, l’omesso esame del fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come riformato, va inteso, in applicazione dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, tenendo conto della prospettiva della novella, mirata ad evitare l’abuso dei ricorsi basati sul vizio di motivazione, non strettamente necessitati dai precetti costituzionali, supportando la generale funzione nomofilattica della Corte di cassazione. Ne consegue che: a) l'”omesso esame” non può intendersi che “omessa motivazione”, perchè l’accertamento se l’esame del fatto è avvenuto o è stato omesso non può che risultare dalla motivazione; b) è deducibile come vizio della sentenza soltanto l’omissione e non più l’insufficienza o la contraddittorietà della motivazione, salvo che tali aspetti, consistendo nell’estrinsecazione di argomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendi, si risolvano (ma non è il caso di specie) in una sostanziale mancanza di motivazione (Sez. 1, Sentenza n. 7983 del 04/04/2014).

Da ultimo, va ricordato che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, i ricorrenti avrebbero dovuto indicare il “fatto storico”, il cui esame fosse stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risultasse esistente, il “come” e il “quando” tale fatto fosse stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014).

In definitiva, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione.

Va, comunque, evidenziato che, nella valutazione della e-mail dell’11.8.2008 la corte locale non è incorsa in alcuna contraddizione, dal momento che, pur escludendone la valenza confessoria, ha ritenuto che confermasse la consapevolezza, in capo agli allora appellati, dell’apporto causale dato dalla Immobiliare Simonelli alle trattative, a tal punto che la stessa conteneva una sorta di offerta della provvigione e di li a due giorni dopo era stata seguita dalla formulazione della proposta di acquisto.

1.2. In secondo luogo, a ben vedere, anche alla luce dei quesiti di diritto formulati di seguito al motivo, lo stesso tende a sollecitare una inammissibile rivalutazione, da parte di questa Corte, nel merito delle risultanze istruttorie.

Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, i vizi di motivazione denunciabili in cassazione non possono consistere nella difformità dell’apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, spettando solo a detto giudice individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova (cfr. Cass. 28.7.2008, n. 20518; Cass. 11.11.2005, n. 22901; Cass. 12.8.2004, n. 15693; Cass. 7.8.2003, n. 11936).

1.3. In terzo luogo, i ricorrenti non colgono l’effettiva ratio decidendi sottesa alla pronuncia impugnata. Invero, concentrano le loro attenzioni, e doglianze, sulla valenza probatoria attribuita dalla corte locale alla mail dell’11.8.2008 (che, peraltro, in violazione del principio di autosufficienza, omettono di trascrivere), laddove la valorizzazione di quest’ultimo documento è stata operata al solo fine di rafforzare l’iter logico-giuridico posto alla base della decisione (cfr. pagg. 9-10 della sentenza).

2. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano la violazione o falsa applicazione dell’art. 1755 c.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, “lett. a” – recte, n. 3: cfr. pag. 6 del ricorso -, c.p.c.), per non aver la corte di merito considerato che la Simonelli Immobiliare aveva omesso di provare di aver contribuito in maniera determinante alla conclusione della compravendita immobiliare, che altra società di intermediazione (la Argus) li aveva messi in contatto con la parte venditrice, aveva loro fatto visitare l’immobile ed aveva seguito le trattative relative alla stipula del contratto preliminare di compravendita e che l’attività svolta dalla controparte era consistita solo nel dare informazioni generiche relative all’immobile (ubicazione e disposizione interna degli ambienti) la cui vendita era promossa sul sito internet.

Anche tale motivo si conclude con alcuni quesiti di diritto: “Accerti la Suprema Corte se vi è stata violazione dell’art. 1755 c.c. in ordine alle condizioni ed alle modalità che legittimano il diritto alla provvigione”. “Accerti altresì la Suprema Corte se vi è stata violazione dell’art. 1755 c.c. in ordine alle prove offerte relative alla efficacia della partecipazione della Immobiliare Simonelli di H.U. alla conclusione della trattativa di mediazione immobiliare”. “Accerti altresì la Suprema Corte se vi è stata violazione dell’art. 1755 c.c. in ordine alla prova che Immobiliare Simonelli di H.U. abbia posto i contraenti in contatto tra loro ed a seguito della propria opera di mediazione è stata possibile la conclusione dell’affare”. “Accerti altresì la Suprema Corte se vi è stata violazione dell’art. 1755 c.c. in ordine al nesso causale e relativo alla successione cronologica tra attività della Immobiliare Simonelli di H.U. e conclusione dell’affare in base al paralogismo post hoc, ego propter hoc”. “Accerti altresì la Suprema Corte se vi è stata violazione dell’art. 1755 c.c. in ordine alla sufficienza a far sorgere il diritto alla provvigione, nella mera indicazione da parte di Immobiliare Simonelli di H.U. delle foto tramite il sito internet e delle planimetrie dell’immobile in oggetto”.

La prima censura è stata maggiormente sviluppata a pagina 6 del ricorso, nella quale i ricorrenti si dolgono per aver la corte torinese escluso che essi avessero censurato in quel grado di giudizio le circostanze relative alla ricostruzione dei fatti, nonostante già con la comparsa di costituzione avessero contestato sia che l’offerta di vendita fosse stata fatta loro conoscere dalla Simonelli sia che tramite quest’ultima fossero stati messi in contatto con il proprietario-venditore ed avessero sostenuto di aver, con la mail dell’11.8.2008, solo chiesto chiarimenti in ordine al pagamento delle provvigioni, qualora le due agenzie (la Simonelli e la Argus Immobiliare) avessero collaborato al fine della conclusione dell’affare.

2.1. Anche tale motivo è inammissibile per un triplice ordine di ragioni.

In primo luogo, va evidenziato che il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e, quindi, implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione, come nel caso di specie, di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione. Il discrimine tra l’una e l’altra ipotesi – violazione di legge in senso proprio a causa dell’erronea ricognizione dell’astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta – è segnato dal fatto che solo quest’ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (Sez. U, Sentenza n. 10313 del 05/05/2006 e, di recente, Sez. L, Sentenza n. 195 del 11/01/2016).

Il tentativo di censurare, attraverso il vizio di violazione di legge denunciato, le valutazioni delle risultanze istruttorie è reso palese dal tenore dei quesiti di diritto che accompagnano il motivo, oltre che dall’espressa censura dell’impianto motivazionale della sentenza impugnata (cfr. pag. 19 del ricorso), sotto il profilo dell’asserita contraddittorietà della motivazione.

In tal guisa inquadrata, la doglianza incorre nei medesimi rilievi già formulati sub 1.1., da intendersi qui per integralmente richiamati.

2.2. In secondo luogo, il richiamo operato all’art. 1758 c.c. – dettato in tema di pluralità di mediatori – è inconferente, atteso che il presupposto per l’applicabilità della menzionata disposizione (in virtù della quale sorge il diritto alla divisione della provvigione tra più mediatori) è rappresentato dalla circostanza che essi abbiano cooperato simultaneamente e di comune intesa, ovvero autonomamente, ma giovandosi l’uno dell’attività espletata dall’altro, alla conclusione dell’affare, in modo da non potersi negare un nesso di concausalità obiettiva tra i loro interventi e la conclusione dell’affare (Sez. 3, Sentenza n. 16157 del 08/07/2010). Orbene, i ricorrenti non hanno neppure dedotto l’esistenza dei presupposti descritti, essendosi limitati a sostenere che la conclusione dell’affare sarebbe avvenuta grazie al solo intervento causalmente determinante della Argus.

D’altra parte, a voler in astratto condividere l’assunto dei ricorrenti, la Immobiliare Simonelli avrebbe, semmai, dovuto dividere con la Argus il compenso complessivamente dovuto.

Del resto, non essendovi traccia della questione nella sentenza impugnata, i ricorrenti avrebbero dovuto con precisione indicare in quale fase e con quale atto processuale l’avessero sollevata.

2.3. In terzo luogo, il motivo, censurando sostanzialmente l’apprezzamento espresso dalla corte locale circa l’incidenza causale dell’attività svolta dall’originaria attrice nella conclusione dell’operazione, sollecita una rivisitazione nel materiale istruttoria che è preclusa a questa Corte.

In ogni caso, premesso che non sussiste il diritto alla provvigione solo quando una prima fase delle trattative avviate con l’intervento di un mediatore non dia risultato positivo e accada che la conclusione dell’affare, cui le parti siano successivamente pervenute, sia indipendente dall’intervento dell’originario mediatore (Sez. 3, Sentenza n. 1120 del 22/01/2015), la corte torinese ha ritenuto (cfr. pagg. 6-8 della sentenza), con valutazione non scrutinabile nella presente sede, sufficiente, ai fini del riconoscimento del diritto alla provvigione, la comunicazione (fatto incontestato), da parte della resistente – a seguito di richiesta in tal senso inoltratale dai futuri acquirenti -, di informazioni sull’immobile (quali il prezzo richiesto, la disposizione interna dell’immobile – tramite l’inoltro delle planimetrie – ed i posti macchina) non desumibili semplicemente dal sito, reputandole essenziali, a tal punto che, a distanza di soli due giorni ed anche in mancanza di una visita, i ricorrenti avevano formulato una vincolante proposta di acquisto. Senza tralasciare che, nonostante la Immobiliare Simonelli, oltre a riscontrare puntualmente tali richieste, avesse manifestato la propria disponibilità ad una visita, quest’ultima non era poi avvenuta solo a causa del mutato comportamento dei potenziali acquirenti (cfr. pag. 8 della sentenza).

Del resto, i ricorrenti non hanno neppure dedotto in che cosa si sarebbe sostanziato il contributo determinante fornito, invece, dalla Argus Immobiliare tra l’11 ed il 13 agosto del 2008, se si fa eccezione (cfr. pag. 15 del ricorso) per la visita dell’immobile (pacificamente avvenuta – cfr. pag. 9 della sentenza – dopo l’effettuazione della proposta di acquisto e, quindi, a tal fine irrilevante) e per la redazione del preliminare (successiva alla conclusione dell’affare).

In quest’ottica, va ricordato che il diritto del mediatore alla provvigione deve essere riconosciuto anche quando l’attività da lui svolta in concreto non sia qualificabile quale fattore esclusivo e determinante della conclusione dell’affare, risultando sufficiente invece che, rispetto al negozio concluso dalle parti, l’attività di intermediazione assuma il carattere indefettibile della completezza (Sez. 3, Sentenza n. 1507 del 24/01/2007). In particolare, ai fini del riconoscimento al mediatore del diritto alla provvigione, è sufficiente che la sua attività costituisca l’antecedente necessario per pervenire, anche attraverso fasi e atti strumentali, alla conclusione dell’affare (Sez. 3, Sentenza n. 12527 del 21/05/2010).

3. In definitiva, il ricorso non è meritevole di accoglimento.

Le spese del presente giudizio e si liquidano come da dispositivo. Ricorrono i presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), per il raddoppio del versamento del contributo unificato.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al rimborso, in favore della resistente, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi Euro 3.700,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese forfettarie al 15% ed accessori come per legge.

Dichiara la parte ricorrente tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda civile della Corte suprema di Cassazione, il 4 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2017

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