Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18889 del 17/07/2018
Civile Ord. Sez. 6 Num. 18889 Anno 2018
Presidente: MANNA FELICE
Relatore: ORICCHIO ANTONIO
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 8097-2017 proposto da:
PROV V,NIZAN O LORI NZO, PRO VEN Z AN O ROSAN N A
MARIA, elettivamente domiciliati in. ROMA, PIAZZA CAVOUR,
presso kt CORIE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi
dall’avvocato GIOVANNI DENARO;
– ricorrenti contro
GIUSTOLISI
SILVANA, BARONE PAOLO, elettivamente
domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato AGOSTINO
LOMBARDO;
– controricorrenti e ricorrenti incidentali avverso la sentenza n. 2392/2016 della CORTE D’APPELLO) di
PALERMO, depositata il 29/12/2016;
Data pubblicazione: 17/07/2018
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 15/03/2(118 dal Consigliere Dott. ANTONIO
ORICCI 110.
Ric. 2017 n. 08097 sez. M2 – ud. 15-03-2018
-2-
Rilevato che :
è stata impugnata da Provenzano Lorenzo e Rosanna Maria
la sentenza
n. 2392/2016 della Corte di Appello di Palermo con ricorso fondato su
due
ordini di motivi e resistito con controricorso delle parti intimate, che hanno
Giova, anche al fine di una migliore comprensione della fattispecie in giudizio,
riepilogare , in breve e tenuto conto del tipo di decisione da adottare, quanto
segue.
La gravata decisione della Corte territoriale, in parziale accoglimento
dell’appello interposto dagli odierni ricorrenti, ha riformato parzialmente la
gravata decisione della Sezione Distaccata di Partinico del Tribunale di
Palermo, rigettando all’uopo la domanda degli appellati Giustolisi e Barone di
rimozione del ballatoio in legno di cui in atti, confermando -quanto al resto- la
prima decisione e , quindi, mantenendo ferma la condanna degli odierni
ricorrenti all’eliminazione di vedute dagli stessi aperte sul retro prospetto del
loro immobile, prospicienti la limitrofa proprietà dei Giustolisi- Barone.
Considerato che :
deve ritenersi che difetta, in ipotesi, l’evidenza decisoria che consentirebbe la
definizione in sede camerale del ricorso.
Appare , pertanto, opportuno rimettere la causa alla pubblica udienza.
P.Q.M.
La Corte
rimette la causa alla pubblica udienza.
3
proposto ricorso incidentale condizionato fondato su un motivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile – 2 della
Corte Suprema di Cassazione il 15 marzo 2018.