Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18889 del 15/09/2011

Cassazione civile sez. I, 15/09/2011, (ud. 25/05/2011, dep. 15/09/2011), n.18889

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.A., elettivamente domiciliata in Roma, Via F.

Confalonieri 5 presso l’avv. Andrea Manzi, rappresentata e difesa

dagli avvocati LOVELLI Cosimo e Daniele Oliviero per procura in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura generale dello Stato, che lo rappresenta e difende per

legge;

– controricorrente –

avverso il decreto della Corte di appello di Milano in data 2 luglio

2009 nel procedimento n. 364/2009;

udita la relazione delta causa svolta nella pubblica udienza del 25

maggio 2011 dal relatore, Cons. Dott. Stefano Schirò;

udito, per la ricorrente, l’avv. Cosimo Lovelli, che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

C.A., quale erede di F.G., ricorre per cassazione, sulla base di un motivo, avverso il decreto del 2 luglio 2009, con il quale la Corte di appello di Milano ha rigettato la domanda della ricorrente volta ad ottenere la condanna del Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento di un equo indennizzo per la violazione del termine ragionevole di durata di un giudizio promosso dal de cuius F.G. davanti alla Corte dei conti il 18 aprile 1970 e definito con sentenza del 9 novembre 2007.

A fondamento della decisione la Corte di merito ha osservato che la domanda proposta dalla C. quale erede di F.G. era da ritenersi infondata, perchè il diritto fatto valere poteva essere legittimamente esercitato solo a partire dall’agosto del 1973 e che pertanto, essendo il F. deceduto il (OMISSIS), la durata del processo, fino alla morte del cuius, non erti andata oltre il termine ragionevole. La Corte di appello ha inoltre affermato che la domanda non poteva trovare accoglimento anche perchè il relativo diritto era prescritto.

Il Ministero intimato ha resistito con controricorso.

Nell’odierna camera di consiglio il collegio ha deliberato che la motivazione della sentenza sia redatta in forma semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con un unico motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata, deducendo che “alla fattispecie dell’equa riparazione non è applicabile l’istituto della prescrizione”.

Il ricorso è inammissibile. Infatti la C. ha censurato soltanto una delle due autonome rationes decidendi su cui si fonda la decisione impugnata, contestando l’applicazione nella specie della prescrizione, ma nulla ha dedotto in ordine all’altra autonoma ratio su cui si basa il decreto della Corte di appello di Milano e secondo la quale la domanda è priva di fondamento perchè il diritto fatto valere poteva essere legittimamente esercitato solo a partire dall’agosto del 1973 mentre il F., de cuius della C., era deceduto il (OMISSIS), prima che la durata del processo avesse superato il termine ragionevole di tre anni.

Osserva al riguardo il collegio che l’impugnazione in sede di legittimità di una decisione di merito che si fonda su distinte rationes decidendi, autonome l’una dall’altra e ciascuna sufficiente, da sola, a sorreggerla, è meritevole di ingresso solo se risulta articolata in uno spettro di censure che investano utilmente tutti gli ordini di ragioni esposte nella sentenza, atteso che la eventuale fondatezza del motivo dedotto con riferimento a una sola parte delle ragioni della decisione non porterebbe alla cassazione della sentenza, che rimarrebbe ferma sulla base dell’argomento non censurato (Cass. S.U. 2004/19200; 2001/5493; Cass. 2002/3965;

2009/24540; 2011/3386).

Le considerazioni che precedono conducono alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso e le spese del giudizio di cassazione, da liquidarsi come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in Euro 800,00, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 25 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2011

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