Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18888 del 28/07/2017


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Cassazione civile, sez. II, 28/07/2017, (ud. 03/05/2017, dep.28/07/2017),  n. 18888

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3384-2015 proposto da:

C.I. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

POMPEO UGONIO, 3, presso lo studio dell’avvocato GISELLA PINO,

rappresentata e difesa dall’avvocato FAUSTO ANTONUCCI;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA di CHIETI,in persona del Prefetto pro tempore, domiciliato

ex lege in ROMA, VIADEIPORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALEDELLOSTATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– resistento –

avverso la sentenza n. 346/2013 del TRIBUNALE DI CHIETI – SEDE

DISTACCATA di ORTONA, depositata il 28/11/2013; udita la relazione

della causa svolta nella pubblica udienza del 03/05/2017 dal

Consigliere Dott. CORRENTI VINCENZO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO LUCIO che ha concluso per l’accoglimento del ricorso per

quanto di ragione.

Fatto

FATTO E DIRITTO

C.I. propone ricorso per cassazione contro la Prefettura di Chieti, che deposita atto di costituzione, avverso la sentenza del tribunale di Chieti 28.11.2013 che ha rigettato l’appello a sentenza del GP a sua volta reiettiva della opposizione ad o.i. per violazione dell’art. 158 C.d.S., comma 5, condividendo le argomentazioni del primo giudice che aveva dato congrua motivazione sulla valutazione delle prove testimoniali.

Nel verbale di accertamento era indicato il motivo della mancata contestazione immediata assenza del trasgressore/proprietario del veicolo”.

La ricorrente lamenta 1) violazione di norme di diritto e segnatamente della L. n. 689 del 1981, art. 23 e dell’art. 22, e del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 6, sul rito del lavoro, dell’art. 204 C.d.S. perchè l’o.i. era sottoscritta dal vice prefetto aggiunto senza delega, violazione del principio di ultrattività del rito speciale in appello; 2) vizi di motivazione perchè la Dott.ssa Valente non era stata regolarmente designata alla trattazione della causa e l’avvocatura non era regolarmente costituita; 3) nullità della sentenza e del procedimento di appello e violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. ,sulle spese di lite.

All’udienza della sesta sezione del 14.10.2016 è stata disposta l’acquisizione del fascicolo di primo grado.

Le censure non meritano accoglimento.

La sentenza si fonda sulle seguenti rationes decidendi: il primo giudice aveva dato congrua motivazione sulla valutazione delle prove testimoniali.

Nel verbale di accertamento era indicato il motivo della mancata contestazione immediata ” assenza del trasgressore/proprietario del veicolo”.

Rispetto a questa statuizione le censure sono inidonee alla Cassazione, non attaccando minimamente le argomentazioni della sentenza ed elencando una serie di asserite violazioni.

Appare nuova la questione della firma da parte del vice prefetto, non senza considerare che vi è la presunzione di legittimità dell’atto amministrativo e della legittimazione di chi svolge funzioni vicarie.

In ordine al rito seguito, non si indica quale concreto pregiudizio si sia perpetrato al diritto di difesa, non si applica il D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 6, ratione temporis ed in ogni caso valgono i principi sancirti da S.U. n. 2758/2009.

Generico è il riferimento alla non designazione del giudice in lite personale col difensore”, aspetto quest’ultimo che avrebbe potuto e dovuto comportate una tempestiva istanza di astensione o ricusazione.

Questa Corte si è occupata in varie occasioni della necessità o meno della contestazione immediata affermando il principio che la contestazione immediata, ove possibile, costituisce elemento di legittimità del provvedimento, salvo tuttavia non sia possibile; nel qual caso devono essere indicate nel verbale le ragioni della mancata contestazione e su di esse è possibile il sindacato giurisdizionale, con il limite dell’insindacabilità delle modalità di organizzazione del servizio (Cass. 18.1.05 n. 944, 28.12.04 n. 24066, 21.6.01 n. 8528, 25.5.01 n. 7103, 29.3.01n. 4571, etc.).

L’art. 384 del regolamento d’attuazione CdS identifica, poi, ma solo esemplificativamente, alcuni casi in cui la contestazione immediata deve ritenersi impossibile, fra i quali tutti quelli in cui non sia possibile fermare il veicolo in tempo utile e nei modi regolamentari allorquando si faccia uso d’apparecchiature di rilevamento elettroniche che consentano l’accertamento della velocità solo durante o dopo il passaggio del veicolo.

La contestazione immediata deve, dunque, essere effettuata se e quando sia possibile in relazione alle modalità di organizzazione del servizio predisposto dall’Amministrazione secondo il suo insindacabile giudizio, servizio il cui fine istituzionale è pur sempre quello di reprimere comportamenti pericolosi per la regolarità della circolazione e la vita degli utenti delle strade, mentre può legittimamente non essere effettuata in ogni altro caso in cui sia stato comunque impossibile procedervi.

L’indicazione, poi, nel verbale di contestazione notificato, d’una ragione che rendesse ammissibile la contestazione differita dell’infrazione, rende ipso facto legittimo il verbale e la conseguente irrogazione della sanzione, senza che, in proposito, sussista alcun margine d’apprezzamento, in sede giudiziaria, circa la possibilità concreta di contestazione immediata della violazione, dovendo escludersi che il sindacato del giudice dell’opposizione possa riguardare le scelte organizzative dell’amministrazione.

La sentenza ha dato congrua motivazione al riguardo ed anche la censura sulle spese è infondata essendo stati indicati i parametri di riferimento.

Donde il rigetto del ricorso senza pronunzia sulle spese in mancanza di idonee difese di controparte in questa sede.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso dando atto dell’esistenza dei presupposti ex D.P.R. n. 115 del 2002 per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Così deciso in Roma, 3 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2017

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