Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18888 del 17/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 18888 Anno 2018
Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA
Relatore: DI VIRGILIO ROSA MARIA

ORDINANZA I (.1-7-e zto coTo at’tà
sul ricorso 13194-2017 proposto da:
CO l’IN SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NICOLA RICCIOTTI 9,
presso lo studio dell’avvocato ANN AI ISA PUCILLO, che la
rappresenta e difende;

– ricorrente contro
FALLIMENTO CO.FIN SRL, in persona del Curatore pro tempore,
elettivamente

domiciliato

in

RONIA,

CORSO

DI

RINASCIMI ,I\ITO 11, presso la Società LIBIUZAI, SRL,
rappresentato e difeso dall’avvocato \LESSANDRO ORI -\NDINI;

– controricorrente contro

Data pubblicazione: 17/07/2018

CORIGLIANO ROBEWID, PUBBLICO MINISTIUM PRISSO IL
TRIBUN \LE DI LECCI;

intimati

avverso la sentenza n. 1167/2017 della CORAE SUPREMA DI

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 14/06/2018 dal Presidente Relatore Dott. ROSA
MARIA DI VIRGILIO.

Ric. 2017 n. 13194 sez. M1 – ud. 14-06-2018
-2-

CASSAZION1:, di ROMA, depositata il 18/01/2017;

R.G.n.13194/2017

Ordinanza

La Corte,
Rilevato che:
Con sentenza del 18/4/2005, il Tribunale di Lecce, su richiesta del P.M.,
dichiarava il fallimento della Co.fin srl, in persona del legale rappresentante
Corigliano Roberto, ritenendosi, per quanto ancora rileva, che il trasferimento

«nominativo di fantasia» o una «testa di legno»; il Corigliano, quale legale
rappresentante e quotista principale della società, proponeva opposizione; nel
corso del giudizio, interveniva volontariamente la Co.fin srl in persona
dell’amministratore unico Mark Hamilton, facendo valere la mancata
comunicazione dell’istanza di fallimento e quindi la lesione del diritto di difesa,
nonché la mancata notificazione della sentenza di fallimento.
Il Tribunale dichiarava inammissibili le due opposizioni, riteneva tardiva
l’opposizione del Corigliano, legittimato a proporre opposizione solo in proprio,
ed altresì tardiva l’opposizione della Co.fin rappresentata dall’Hamilton, per
doversi ritenere regolare la notifica della sentenza di fallimento, effettuata a
mezzo posta, con consegna del piego a persona qualificatasi come “incaricata
dal direttore”, avvenuta il 21/5/2005.
Appellavano, con distinti atti, il Corigliano e la Co.fin rappresentata
dall’Hamilton; riuniti i giudizi, la Corte d’appello, con sentenza depositata il
18/7/2013, per quanto ancora rileva, riteneva non validamente eseguita la
notifica della sentenza di fallimento alla società in persona del (ritenuto) legale
rappresentante, e quindi, assorbiti gli altri motivi, ha considerato ammissibile
l’opposizione della Co.Fin srl, rappresentata dall’Hamilton, ed ammissibile
l’opposizione del Corigliano, “con assorbimento degli altri motivi e delle
richieste istruttorie” (così come specificamente riportato a pag. 7 del ricorso
per revocazione), e concludeva per la revoca del fallimento, perché dichiarato
in mancanza della convocazione ex art.15 legge fall., con violazione del diritto
di difesa.
Veniva proposto ricorso per cassazione dal Fallimento, resistevano la srl Co.fin
rappresentata dall’Hamilton, e Corigliano Roberto, sempre nella doppia qualità,

della sede fosse stato fittiziamente preordinato e che Mark Hamilton fosse un

che proponeva ricorso incidentale condizionato affidato a due motivi,
riproduttivi dei motivi d’appello avanzati avanti alla Corte d’appello e ritenuti da
questa assorbite( mancata prova della data di affissione della sentenza di
fallimento e invalidità della notificazione della stessa anche perché eseguita a
soggetto non legittimato, con riserva di querela di falso, in data 21/5/05 e non
16/5/05).
Nella pronuncia oggetto di revocazione, la Corte ha esaminato la questione

fallimento eseguita a mezzo posta, e la legittimazione del Corigliano a proporre
opposizione per la società, ed ha concluso per la validità della notifica alla
società eseguita ex art.145 cod. proc. civ., che non richiede necessariamente
l’indicazione della persona fisica del legale rappresentante e che nel caso era
avvenuta a mezzo posta, con la consegna successiva del piego a persona
qualificatasi come «delegato dal direttore», per cui la Co.fin, in persona
dell’Hamilton, avrebbe dovuto proporre opposizione entro quindici giorni dalla
data di perfezionamento della notificazione.
Ciò posto, ritenuto inammissibile il ricorso incidentale condizionato del
Corigliano, in quanto completamente vittorioso nel giudizio d’appello, la Corte
ha esaminato nel merito le questioni riproposte, concludendo per la
infondatezza delle stesse, ritenendo che quando l’ufficiale giudiziario o postale
accerti la presenza di persona nei locali della sede legale o effettiva della
società, è da presumere che la stessa sia addetta alla ricezione degli atti,
senza che il notificatore debba accertarsi di detta qualità, e che spettava alla
società vincere detta presunzione, mentre nel caso non risultava neppure
dedotta nel merito alcuna prova a riguardo, né il sequestro preventivo penale
rendeva il custode giudiziario contraddittore necessario.
La Corte ha quindi, conclusivamente, dichiarato inammissibile il ricorso
incidentale condizionato del Corigliano, ha accolto i primi due motivi del ricorso
principale del Fallimento, assorbiti gli altri, ha cassato la sentenza impugnata e,
decidendo nel merito, ha dichiarato inammissibili le opposizioni alla sentenza
dichiarativa di fallimento della società.
Ha proposto ricorso per revocazione la Co.fin srl, in persona del legale
rappresentante Mark Hamilton, illustrato con memoria.

dirimente, concernente la validità della notificazione della sentenza di

Si difende con controricorso il Fallimento.
Considerato che:
La ricorrente sostiene che la sentenza impugnata è viziata dalla supposizione di
un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, ovvero dall’avere ritenuto
neppure dedotta nel giudizio di merito la prova atta a vincere la presunzione
secondo cui la persona che si trovava nei locali costituenti sede legale o
effettiva della società fosse addetta alla ricezione degli atti; deduce che emerge

prova documentale, ed ha proposto nel giudizio d’appello querela di falso.
Sostiene la ricorrente di avere eccepito nell’atto d’appello (che ritrascrive in
ricorso per la parte rilevante) la nullità della notifica per violazione dell’art.7
della 1.890/1982, perché effettuata a persona non compresa dell’elenco di
legge e comunque non abilitata alla ricezione della corrispondenza,
richiedendo, previa rimessione in termini ex artt.153, comma 2, cod. proc.
civ., e 345, comma 3, cod. proc. civ., di produrre documentazione e di essere
ammessa alla prova per testi sui capitoli indicati, riservandosi di proporre
querela di falso, il cui atto di proposizione veniva depositato all’udienza del
14/3/2013, corredato da documentazione e con richiesta di prove testimoniali
( si veda la ritrascrizione alle pagine 19-22 del ricorso per revocazione, e
specialmente le pagine 21-22).
Secondo la ricorrente, l’errore revocatorio consisterebbe quindi nell’avere la
pronuncia impugnata escluso che la Co.fin avesse dedotto prove per dimostrare
che il materiale percettore della sentenza di fallimento presso la sede della
società fosse persona del tutto estranea alla società, né mai delegato al ritiro
della corrispondenza indirizzata alla società.
Tanto premesso, rilevato che non sussistono gli estremi per la definizione del
procedimento ai sensi dell’art. 391 bis, comma 4, cod.proc.civ.,
P.Q.M.
Rinvia alla pubblica udienza della I sezione civile.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10/7/2018, a seguìto di
riconvocazione.
Il Presidente
\cu’

dagli atti che la società ha da subito contestato la validità della notifica con

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