Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18887 del 17/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 18887 Anno 2018
Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO
Relatore: MARULLI MARCO

ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 9432-2017 proposto da:
BARONr IGNAZIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VI:\
7! B1 37, presso lo studio dell’avvocato MARCI Th1,0
FURITANO, rappresentato e difeso dagli avvocati ALESSANDRO
ALGOZINI, GIORGIO ALGOZIN1, MARINO TORRE;

– ricorrente
contro
AUTONONIO CASI POPOLARI I. \CP PROVINCIA

ISTITUL1(
PAI i RlO

,

elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CORTI”, 1)I CASSAZIONI:., rappresentato e
difeso dall’avvocato NATALIA ARIA RIT \ ALIMV.NA;

– controricorrente –

SGS6

Data pubblicazione: 17/07/2018

contro
13,1R(1,NE MARIO, BARONI’. GIOVANNI, BARONE ROS,XLIA,
13.\RON1′,

– intimati –

PALI ,R:\.10 , depositata il 29/02/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 05/06/2018 dal Consigliere Dott. MARCO MARU1 i I

RITENUTO IN FATTO
1. Con il ricorso epigrafato Barone Ignazio fu Francesco chiede che sia
cassata l’impugnata sentenza non definitiva della Corte d’Appello di
Palermo, con la quale il decidente in esito alla riassunzione della
controversia di seguito alla pronunce di questa Corte 17031/2008 e
707/2011 operata dal predetto unitamente a Barone Francesco fu
Ignazio, aveva dichiarato l’inammissibilità della domanda dell’odierno
ricorrente rilevando che il medesimo e il di lui dante causa Barone
Francesco fu Domenico erano rimasti estranei al primo degli intentati

giudizi di legittimità.
Al ricorso resiste l’intimato con controricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Ritenuta l’opportunità di rimettere l’esame del ricorso alla pubblica
udienza a mente dell’art. 380-1ns, comma 3, cod. p” )C, ctv.
PONI
Rimette la causa all’udienza pubblica avanti alla 1 Sezione civile
Cosi deciso in Roma nella camera dì cont-ìiglio della VI-1 sezione civile
il giorno 5.6.2018.
dente
Dott. Francesco

Ric. 2017 n. 09432 sez. MI – ud. 05-06-2018
-2-

novese

avverso la sentenza n. 398/2016 della CORTE D’..APPELLC.) di

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