Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18887 del 11/09/2020

Cassazione civile sez. trib., 11/09/2020, (ud. 13/02/2020, dep. 11/09/2020), n.18887

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – rel. Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso iscritto al n. R.G.27917/2013 proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t.,

rappresentata e difesa, ope legis, dall’Avvocatura generale dello

Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;

– ricorrente –

contro

Nico s.r.l., in persona del legale rapp.te p.t.;

– intimata –

e contro

Equitalia Centro s.p.a., già Equitalia Ravenna s.p.a., in persona

del legale rapp.te p.t.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 51/03/13 della Commissione Tributaria

Regionale dell’Emilia Romagna, depositata in data 17/04/2013 e non

notificata.

Udita la relazione del Consigliere, Dott.ssa D’Angiolella Rosita,

svolta nella camera di consiglio del 13 febbraio 2020.

 

Fatto

CONSIDERATO

che:

Con avviso di accertamento, per l’anno 2004, l’Agenzia delle entrate accertava, in capo alla società Vima s.r.l., poi Nico s.r.l., esercente attività di lavori di costruzione immobiliare e vendita di beni propri, maggiori imposte ai fini Irpef, Irap ed Iva. La verifica precedente all’emissione dell’accertamento, appurava che la compagine sociale della Vima s.r.l. era a base familiare, essendo costituita dai coniugi M.G. e P.A. e dalla loro figlia M.N. e che, nel corso dell’anno 2004, M.G. aveva venduto alla propria figlia N. due unità immobiliari; l’ipotesi dell’Ufficio era dunque che la compravendita immobiliare era fittizia, costituendo, in realtà, una donazione deì genitori alla figlia e che a tal fine il prezzo delle vendite era stato fissato in misura largamente inferiore al valore normale di beni. Tale operazione aveva determinato l’assegnazione di beni al socio, con evidenti illegittimi risparmi d’imposta.

La società contribuente proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Ravenna deducendo l’illegittimità e l’erroneità dell’avviso, in quanto basato su di una serie di presunzioni e prove logiche infondate. La Commissione provinciale respingeva il ricorso confermando l’accertamento dell’Ufficio.

La Nico s.r.l. impugnava la decisione di primo grado innanzi alla Commissione tributaria regionale Emilia-Romagna, che, con la sentenza in epigrafe, accoglieva parzialmente l’appello riformando la prima decisione. In particolare, la decisione impugnata, dopo aver confermato la tesi dell’Ufficio secondo cui l’operazione di cessione dei beni configurava, in realtà, l’assegnazione di un bene al socio, ha ricalcolato il valore dei beni oggetto di cessione, riducendolo ad Euro 2.500,00 per metro quadrato ed escludendo l’applicabilità di sanzioni.

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per Cassazione avverso tale sentenza deducendo tre motivi.

La società contribuente non si è costituita.

Equitalia Centro s.p.a., gìà Equitalia Ravenna s.p.a., non si è costituita.

Diritto

CONSIDERATO

che:

In mancanza della costituzione della società contribuente, Nico s.r.l. e di Equitalia Centro s.p.a., va dato atto della tempestività del ricorso per cassazione proposto nel termine di sei mesi e quarantasei giorni – decorrendo la modifica della L. 742 del 1969, art. 1 dall’anno 2015 (D.L. n. 132 del 2014 conv. con modificazioni in L. n. 162 del 2014) – previsto dall’art. 327 c.p.c., nel testo applicabile “ratione temporis”, come

modificato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, richiamato dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 62, comma 2, trattandosi di giudizio instaurato dopo il 4 luglio 2009, termine dal quale opera la modifica del termine lungo d’impugnazione come introdotto dalla L. n. 69 del 2009, art. 46, comma 17. Che si tratti di giudizio instaurato successivamente al 4 luglio 2009 si ricava dalla notifica dell’avviso di accertamento che data la sentenza impugnata al 19.10.2009, sicchè il ricorso originario avverso tale avviso non può che essere successivo e, quindi, successivo al 4 luglio 2009. Quindi, il 2 dicembre, data di spedizione delle raccomandate per mezzo delle quali è stato notificato il ricorso per cassazione L. n. 69 del 2009, ex art. 55, è l’ultimo giorno utile.

Il primo motivo di ricorso, con il quale la difesa erariale deduce la nullità della sentenza e del procedimento, per violazione dell’art. 112 c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, è inammissibile per violazione del principio di autosufficienza.

Ed invero, pur deducendosi l’error in procedendo (per non aver i secondi giudici esaminato l’eccezione, proposta dall’Ufficio, di novità del motivo di appello della contribuente riguardante le sanzioni), non viene meno il dovere del ricorrente di specificare ed il corrispondente onere di localizzare, il contenuto dell’atto di costituzione di primo grado perchè possa essere apprezzata la censura in relazione al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57. Tale requisito di ammissibilità del ricorso, non risulta soddisfatto dalla ricorrente.

Il secondo motivo di ricorso è fondato e va accolto. Con esso l’Agenzia delle entrate deduce la violazione e falsa applicazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, della L. n. 212 del 2000, art. 10, là dove la Commissione ha ritenuto l’inapplicabilità delle sanzioni, in dipendenza della violazione del principio generale dell’abuso del diritto.

In tema di violazioni tributarie e di conseguente violazione del principio di abuso del diritto, questa Corte ha da tempo chiarito che, in materia tributaria, il divieto di abuso del diritto si traduce in un principio generale antielusivo, che trova fondamento nel D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 37 bis, secondo il quale l’Amministrazione finanziaria disconosce e dichiara non opponibili le operazioni e gli atti, privi di valide ragioni economiche, diretti solo a conseguire vantaggi fiscali, in relazione ai quali glì organi accertatori emettono avviso di accertamento, applicano ed iscrivono a ruolo le sanzioni di cui al D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 1, comma 2, comminate dalla legge per il solo fatto di avere il contribuente indicato in dichiarazione un reddito imponibile inferiore a quello accertato, rendendo così evidente come il legislatore non ritenga gli atti elusivi quale criterio scriminante per l’applicazione delle sanzioni, che, al contrario, sono irrogate quale naturale conseguenza dell’esito dell’accertamento volto a contrastare il fenomeno l’abuso del diritto (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 25537 del 30/11/2011, Rv. 620344-01; adde, Sez. 5, Sentenza n. 34750 del 31/12/2019, Rv. 656427-01).

Alla luce di tali principi, cui si dà seguito, ne consegue, che avendo la Commissione regionale confermato l’esito dell’accertamento (seppur ridotto rispetto al calcolo del valore dei beni ceduti) e, quindi, la fondatezza della rideterminazione del reddito maggiore rispetto a quello dichiarato dalla società, la conseguenza naturale doveva essere il mantenimento delle sanzioni irrogate con l’accertamento, atto per sua natura finalizzato a contrastare il fenomeno dell’abuso del diritto.

Il ricorso va, dunque, accolto limitatamente al secondo motivo di ricorso; la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto con rinvio alla Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna, in diversa composizione, affinchè proceda ad un nuovo esame della controversia e provveda in ordine alle spese del presente giudizio.

PQM

Dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso; accoglie il secondo motivo di ricorso; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna, in diversa composizione, cuì demanda di provvedere anche in ordine alle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della V sezione civile della Corte di Cassazione, il 13 febbraio 2020.

Depositato in cancelleria il 11 settembre 2020

 

 

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