Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18886 del 28/07/2017


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Cassazione civile, sez. II, 28/07/2017, (ud. 06/04/2017, dep.28/07/2017),  n. 18886

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15141-2013 proposto da:

A.A., (OMISSIS), A.D., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 268/A C/0 GIUGNI DOMENICO,

presso lo studio dell’avvocato EMANUELA ANGOTTI, rappresentati e

difesi dall’avvocato PIO TURANO;

– ricorrenti –

contro

M.N., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SAN ROBERTO

BELLARMINO 4, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIA RAFTI,

rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONELLO BRUNO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 367/2013 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 13/03/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/04/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

A.A. e A.D. hanno proposto ricorso articolato in tre motivi avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di CATANZARO n. 367/2013, depositata il 13/03/2013, che aveva dichiarato inammissibile l’appello proposto dai medesimi A.A. e A.D. nei confronti di M.N. in relazione alla pronuncia resa in primo grado in data 29/01/2008 dal Tribunale di Cosenza, sezione distaccata di Acri.

M.N. resiste con controricorso ed ha depositato memoria in data 29 marzo 2017, e quindi oltre il termine di dieci giorni prima dell’adunanza in camera di consiglio, stabilito dall’art. 380-bis c.p.c., comma 1, che disciplina il procedimento per la decisione della causa in camera di consiglio dinanzi alla sezione semplice.

Il Tribunale aveva accolto la domanda formulata da M.N. nei confronti di A.G. e G.R., i quali erano rimasti contumaci, per ottenere sentenza ex art. 2932 c.c. in relazione a contratto preliminare del 19 gennaio 2003. Con citazione notificata il 28/09/2009 A.A. e A.D., in qualità di eredi di A.G., avevano appellato la sentenza pronunciata il 29/01/2008 dal Tribunale di Cosenza, sezione distaccata di Acri. La Corte d’Appello di Catanzaro, con ordinanza dell’11/02/2010, aveva ordinato l’integrazione del contraddittorio nei confronti di G.R., e si erano costituiti quali eredi di quest’ultima gli stessi A.A. e A.D.. La Corte di Catanzaro, nella sentenza del 13/03/2013, ha dichiarato inammissibile l’appello perchè, pur risultando che A.G. fosse morto dopo la notificazione della citazione ma prima della scadenza del termine di costituzione, con correlata necessità di interruzione ex art. 299 c.p.c., la conseguente nullità del giudizio di primo grado e della sua sentenza doveva essere fatta valere con impugnazione da proporre comunque nei termini di cui agli artt. 325 e 327 c.p.c., mentre l’impugnazione in esame, avverso sentenza pubblicata il 29/01/2008, era stata avanzata soltanto con citazione notificata il 28/09/2009. La Corte d’Appello disattendeva quindi anche le ragioni di nullità della citazione di primo grado prospettate dagli appellanti con riguardo all’età avanzata di A.G. ed alle gravi patologie di G.R.; rilevava che la notificazione della citazione emergeva dalla sua relata, e quindi con atto fidefaciente, eseguita a mani dei destinatari; aggiungeva che in alcun modo risultava documentata la condizione di analfabetismo della G..

Il primo motivo di ricorso di A.A. e A.D. reca la rubrica: “Inammissibilità dell’appello per la mancata invocazione ex art. 327 c.p.c., comma 2 in una Sentenza dichiarabile d’ufficio nulla in conseguenza della violazione ex art. 299 c.p.c.”. La parte espositiva di questa censura, nella sostanza, afferma che l’art. 327 c.p.c. non si applica quando la parte contumace non abbia avuto conoscenza del processo per nullità della citazione o della notificazione di essa, come appunto verificatosi nel caso in esame, essendo nulla la sentenza di primo grado “perchè la norma prevede che non si proceda nei confronti del defunto ma dei suoi eredi, infatti il Giudice se avesse avuto notizia avrebbe dovuto d’Ufficio sospendere il processo”.

Il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 325 e 327 c.p.c., poichè, nel caso in esame, non è stato rispettato l’art. 299 c.p.c.e si è perciò verificata la mancata interruzione del processo.

Nell’esposizione di questa censura i ricorrenti riferiscono che A.G. era morto il (OMISSIS), e “la data dell’atto di citazione è del 18/07/2006”. Sono però gli stessi ricorrenti che, nell’esposizione sommaria dei fatti di causa, a pagine due del ricorso, riferiscono che l’atto di citazione del M. era stato notificato ad A.G. il 12/04/2006, mentre l’udienza era stata fissata per il 18/07/2006.

I primi due motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente, in quanto connessi ed anzi aventi contenuti del tutto analoghi. Tali censure non si confrontano con le ragioni della decisione esplicitate nella sentenza impugnata, e si rivelano comunque del tutto infondate.

I giudici dell’appello hanno fatto corretta applicazione del principio, più volte ribadito da questa Corte e qui da riaffermare, secondo cui il termine di impugnazione per far valere, ai sensi dell’art. 161 c.p.c., comma 1, la nullità della sentenza pronunciata in un giudizio proseguito nonostante l’automatica interruzione conseguente alla morte del convenuto, verificatasi dopo la notificazione dell’atto di citazione ma prima della costituzione, è, in conformità alla regola generale stabilita dall’art. 327 c.p.c., comma 1 (nella formulazione ratione temporis applicabile, antecedente a quella operante per i giudizi instaurati dopo l’entrata in vigore della L. 18 giugno 2009, n. 69), di un anno dalla pubblicazione della sentenza, a meno che i suoi eredi, nell’impugnarla, non alleghino specificamente l’esistenza dei presupposti per l’applicazione dello stesso art. 327 c.p.c., comma 2 dovendosi equiparare la posizione degli eredi a quella del contumace che non abbia avuto cognizione del processo per nullità della citazione o della sua notificazione. Tale equiparazione comporta, con l’applicazione analogica dell’art. 327 c.p.c., comma 2, che gli eredi debbano allegare specificamente la mancata conoscenza del processo, fornendone la prova, anche sulla base di elementi presuntivi in relazione alle circostanze del caso (Cass. Sez. 1, 08/06/2007, n. 13506; Cass. Sez. L, 16/05/2003, n. 7699).

Nel caso in esame, gli appellanti ed attuali ricorrenti A.A. e A.D. non si sono curati di dimostrare di aver avuto tardiva conoscenza della sentenza da impugnare del 29/01/2008, in maniera da non far imputare alla propria negligenza la non tempestiva proposizione del gravame, ma hanno dedotto soltanto questioni – rivelatesi tutte infondate, per quanto apprezzato dalla Corte di Catanzaro – di nullità della citazione o della notificazione di primo grado fatta nei confronti di A.G. e G.R..

Il terzo motivo del ricorso denuncia “violazione e falsa applicazione dell’attestazione rilasciata dal comune”. Viene contestata la frase della sentenza impugnata per la quale “quanto a G.R., la dedotta condizione di analfabetismo non risulta in alcun modo documentata”. I ricorrenti oppongono che l’analfabetismo della G. risultasse dalla carta d’identità delle stessa, allegata all’atto di appello, e che il collegio della Corte d’Appello fosse composto da un magistrato che ben conosceva le condizioni di incapacità mentale e di analfabetismo di quella, avendo partecipato al suo procedimento di interdizione.

Il terzo motivo è inammissibile in quanto privo dei necessari caratteri di tassatività e specificità, non risultando riconducibile ad alcuna delle categorie logiche previste dall’art. 360 c.p.c., e risolvendosi, piuttosto, in una generica censura circa il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove da parte dei giudici di merito.

D’altro canto, comunque la censura non si pone affatto nella prospettiva della ratio decidendi della sentenza impugnata: A.A. e A.D. avrebbero comunque dovuto dimostrare perchè gli eventuali vizi della notificazione della citazione introduttiva e della relativa notificazione avessero impedito a G.R., come anche agli eredi del suo litisconsorte A.G., di avere tempestiva conoscenza del processo instaurato da M.N., come della sentenza del 29/01/2008.

Conseguono il rigetto del ricorso e la regolazione secondo soccombenza delle spese del giudizio di cassazione in favore del controricorrente, nell’ammontare liquidato in dispositivo. Sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il comma 1-quater al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 – dell’obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione integralmente rigettata.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al rimborso delle spese processuali sostenute dal controricorrente, che liquida in complessivi Euro 2.220,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile della Corte Suprema di Cassazione, il 6 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2017

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