Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18886 del 26/09/2016


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Cassazione civile sez. VI, 26/09/2016, (ud. 20/07/2016, dep. 26/09/2016), n.18886

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18763/2015 proposto da:

COMUNE MESSINA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIALE PARIOLI N. 63, presso lo studio

dell’avvocato DAMIANO COMITO, rappresentato e difeso dall’avvocato

GABRIELLA CALANDRA MANCUSO, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

C.M.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 3950/27/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DI PALERMO SEZIONE DISTACCATA di MESSINA del 7/7/2014,

depositata il 18/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

20/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. LUCIO NAPOLITANO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue:

La CTR della Sicilia – sezione staccata di Messina – con sentenza n. 3950/27/14, depositata il 18 dicembre 2014, non notificata, rigettò l’appello proposto dal Comune di Messina avverso la sentenza della CTP di Messina, che aveva accolto il ricorso proposto dalla sig.ra C.M., quale titolare dell’omonima ditta individuale, avverso avviso di accertamento per TARSU per gli anni (OMISSIS) per omessa dichiarazione dell’unità immobiliare dell’istante adibita alla vendita di articoli di pelletteria, ubicata all’interno del “Centro commerciale (OMISSIS)”.

La CTR ebbe a confermare la decisione di primo grado, che aveva ritenuto, a norma dell’art. 10 del Regolamento emanato il 17 maggio 2002 dal Comune di Messina, i rifiuti derivanti da “strutture commerciali costituite da ipermercato e annesso centro commerciale integrato” non assimilati agli urbani, che dovevano, pertanto, essere smaltiti a cura e spese del produttore Attraverso contratti con ditte specializzate, ai sensi del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 3.

A tale convincimento il giudice tributario d’appello pervenne ritenendo pregiudiziale il giudicato esterno formatosi, in virtù di altra sentenza della CTP di Messina (la n. 612/11/10), in senso favorevole ad altro soggetto consorziato operante nello stesso centro commerciale, sulle medesime questioni in fatto e diritto dedotte nel presente giudizio. Avverso detta pronuncia Il Comune di Messina ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi. L’intimata non ha svolto difese.

Con il primo motivo, l’ente impositore denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. e degli artt. 324 e 346 c.p.c., nella parte in cui la decisione impugnata ha attribuito efficacia di giudicato esterno, rilevante nel processo in oggetto, ad una sentenza resa in diverso giudizio con parti diverse e con riferimento a diverso rapporto tributario.

Il motivo è fondato.

Non è in dubbio che la sentenza invocata sia stata resa nei confronti di altro consorziato, quantunque operante nello stesso centro commerciale.

Ciò porta ad escludere che possa essere invocata nel presente giudizio l’autorità della succitata pronuncia quale giudicato esterno favorevole alla contribuente, atteso che dal principio stabilito dall’art. 2909 c.c., secondo cui l’accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa, si evince, a contrario, che l’accertamento contenuto nella sentenza non estende i suoi effetti e non è vincolante rispetto ai terzi (cfr., tra le molte, Cass. sez. 5, 18 febbraio 2015, n. 3187; Cass. sez. 5, 13 gennaio 2011, n. 691; Cass. sez. 2, 27 marzo 2007, n. 7523).

A ciò va aggiunto che se è pur vero che il giudicato, quale affermazione obiettiva di verità, è in grado di esplicare efficacia riflessa anche nei confronti di soggetti estranei al rapporto processuale, tuttavia il prodursi di detta efficacia riflessa è impedita quando il terzo sia titolare di un rapporto autonomo ed indipendente rispetto a quello in ordine al quale il giudicato interviene, non essendo ammissibile nè che egli ne possa ricevere un pregiudizio giuridico, nè che se ne possa avvalere a fondamento della sua pretesa, salvo che tale previsione sia stabilita espressamente dalla legge, come nella disciplina dell’art. 1306 c.c., comma 2, in tema di obbligazioni solidali (cfr., oltre alla citata Cass. n. 691/11, tra le altre, più di recente, Cass. sez. 1, 2 dicembre 2015, n. 24558).

Di tale principio questa Corte ha già fatto recentissima applicazione in altre analoghe controversie che vedevano contrapposte al Comune di Messina società diverse operanti all’interno del medesimo “Centro commerciale (OMISSIS)”.

Deve, dunque, analogamente a quanto già statuito in dette controversie (cfr. Cass. sez. 6-5, ord. 8 giugno 2016, n. 11691 e le coeve pronunce n. 11690, 11689, 11688, 11687, 11686, 11685 ed 11684/16), concludersi nel senso che – essendo ciascuna società parte di un distinto ed indipendente rapporto obbligatorio con il Comune rispetto a quello intercorso tra questo e la parte del giudizio, definito con la sentenza passata in giudicato – alcuna efficacia vincolante, neppure riflessa, nel presente giudizio, possa essere attribuita, diversamente da quanto affermato dalla CTR nella pronuncia in questa sede impugnata, alla sentenza della CTP di Messina n. 612/11/10.

Il ricorso va pertanto accolto per manifesta fondatezza in ordine al primo motivo, assorbiti i restanti motivi, con rinvio per nuovo esame alla CTR della Sicilia in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso in relazione al primo motivo, assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, la causa a diversa sezione della CTR della Sicilia (sezione staccata di Messina).

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2016

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