Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18886 del 17/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 18886 Anno 2018
Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO
Relatore: BISOGNI GIACINTO

ORDINANZA
interlocutoria

C.C. 03/05/18

sul ricorso proposto da
Ali Shah Murtaza, domiciliato in Roma, presso la Cancelleria
della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avv.
Martino Benzoni, per procura in data 27.12.2017, allegata al
ricorso, (p.e.c. martino.benzoni@avvocatiudine.it fax n.
0432/288958);
– ricorrente nei confronti di
Ministero dell’Interno, domiciliato in Roma, presso l’avv.,
rappresentata e difesa dall’avv., per procura in calce al
controricorso, (p.e.c.);
4595

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2018 avverso il decreto del Tribunale di Trieste n. 3152/2017
depositato in data 11 dicembre 2017 R.G. n. 3152/17;

Data pubblicazione: 17/07/2018

sentita la relazione in camera di consiglio del relatore cons.
Giacinto Bisogni;

RILEVATO CHE
1. Il sig. Ali Shah Murtaza, cittadino pakistano, ha

riconoscimento del suo diritto alla protezione
internazionale esponendo una complessa vicenda
personale che lo ha visto lasciare il Pakistan nel 2010
per recarsi in Belgio, dove ha sposato una cittadina
belga, con la quale nel 2013 ha provato a vivere in
Pakistan senza successo perché è intervenuta subito la
crisi del matrimonio e la separazione. Da quel
momento ha cominciato a ricevere minacce sempre
più pressanti dai taliban che hanno chiesto il suo
arruolamento nella lotta armata. Questa continua
pressione anche nei confronti del fratello ha indotto
entrambi a lasciare il paese nel 2016 per raggiungere
nuovamente l’Europa provocando la reazione dei
taliban che hanno rapito il nipote del ricorrente,
rilasciandolo, peraltro, 20 giorni dopo il rapimento. Il
timore di crescenti minacce, connesse anche al suo
matrimonio con una donna cristiana, ha portato Ali
Shah Murtaza a rinunciare a ritornare nel suo paese e
a chiedere la protezione internazionale.

chiesto alla Commissione territoriale di Gorizia il

2. La Commissione Territoriale per il Riconoscimento
della

Protezione Internazionale di Gorizia, con

provvedimento del 6-settembre 2017ha respinto la
domanda di protezione internazionale ritenendo altresì
insussistenti gravi motivi di carattere umanitario che
la concessione della protezione

umanitaria.
3. Avverso tale rigetto Ali Shah Murtaza ha proposto
ricroso davanti al Tribunale di Trieste che lo ha
respinto con ordinanza n. 2391/17. Ha rilevato il
Tribunale che le dichiarazioni del richiedente difettano
in modo assoluto di coerenza, logicità e attendibilità
non solo quanto alla vicenda personale esposta ma
anche per ciò che concerne la situazione del Paese di
origine.
4. Ricorre per cassazione Ali Shah Murtaza ribadendo le
proprie eccezioni di incostituzionalità e affidandosi a
sette motivi di impugnazione.
5. Con la prima eccezione di incostituzionalità si rileva
che il decreto legge n.,13/2017 manca dei presupposti
di straordinarietà e urgenza di cui all’art. 77 comma 2
della Costituzione. Decisiva è secondo il ricorrente la
considerazione della previsione normativa secondo cui
ai procedimenti introdotti anteriormente alla scadenza
del termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore

giustificassero

del decreto continuano ad applicarsi le disposizioni
vigenti prima dell’entrata in vigore del decreto. Né
secondo il ricorrente, la legittimità della iniziativa
legislativa di urgenza può riscontrarsi nella successiva
approvazione da parte delle Camere della legge di

parte del Governo della fiducia. Ciò ha determinato
altresì la totale attribuzione al Governo di una
materia, concernente la tutela di diritti primari di
rango costituzionale, riservata alla competenza del
Parlamento.
6. Con la seconda eccezione di incostituzionalità si rileva
che le norme di cui all’art. 35 bis del decreto
legislativo n. 25/2008 prescrivono per l’azione
giurisdizionale avverso il provvedimento della
Commissione territoriale le forme del giudizio di cui
all’art 737 c.p.c. senza la possibilità di reclamo o
appello mentre permangono per i richiedenti la sola
protezione umanitaria ex art. 5 comma 6 del d.lgs. n.
286/1998 le medesime garanzie della procedura
giurisdizionale ordinaria e quindi il doppio grado di
giudizio di merito e il pieno contraddittorio fra le parti.
Inoltre il ricorrente rileva che il

D.L. n. 13/2017 fa

rientrare il giudizio relativo alla sola protezione
internazionale nell’alveo del rito camerale di volontaria
4

conversione avvenuta per effetto della imposizione da

4

giurisdizione in spregio del principio del contraddittorio
e del giusto processo in una materia che comporta la
decisione su conflitti attinenti diritti soggettivi e
fondamentali della persona. Ritiene il ricorrente che la
disciplina di cui all’art. 6 lett. g del D.L. n. 13/2017

comporta una serie di compressioni del diritto di difesa
(specificamente del rispetto del contraddittorio, della
possibilità di avvalersi di difesa tecnica e di svolgere
una adeguata attività istruttoria, della facoltà di
impugnazione, del diritto del ricorrente di comparire
davanti al giudice) irragionevoli e non rispondenti al
principio di proporzionalità in procedimenti la cui
decisione dispiega effetti sulla vita e sui diritti della
parte paragonabili a quelli di una decisione penale.
7. Con la terza eccezione di incostituzionalità si rileva che
la disciplina derogatoria, introdotta con il D.L. n.
13/2017, della previsione generale, di cui agli artt. 74
e seguenti del D.P.R. n. 115/2002, in materia di
patrocinio a spese dello Stato, che impone al giudice,
nel provvedere alla liquidazione delle spese ex art. 82
D.P.R. n. 115 /202, di indicare le ragioni per cui non
ritiene le pretese del ricorrente manifestamente
infondate comporta una limitazione del diritto di difesa
a carico dei richiedenti asilo privi di mezzi economici

che introduce il nuovo art. 35 bis del d.lgs. n. 25/2008

avulsa dalle ragioni di necessità e urgenza denunciate
dal D.L. n. 13/2017 e in contrasto con le disposizioni
,dell’art. 3 e dell’art. 24, comma 3, r della Costituzione.
8. Con i sette motivi di ricorso si deduce: 1) art. 360 n.3
c.p.c, erronea o falsa applicazione delle norme di

25/2008; 2) art. 360 n. 3 c.p.c., erronea o falsa
applicazione delle norme di diritto di cui all’art. bis,
comma nono, del d.lgs. n. 25/2008; 3) art. 360 n.3 e
5 c.p.c, erronea o falsa applicazione delle norme di
diritto di cui all’art. 3 del d.lgs. n. 251/2007; 4) art.
360 n.3 e 5 c.p.c, erronea o falsa applicazione delle
norme di diritto di cui agli artt. 3 e 14 del d.lgs. n.
251/2007; 5) violazione ex art. 360 nn. 3 e 4 in
relazione all’art. 14 lett. c) del d.lgs. n. 25/2008; 6)
art. 360 n. 3 e 4 c.p.c, in relazione all’art. 5 del d.lgs.
n. 286/1998; 7) violazione ex art.360 n. 3 c.p.c., in
relazione all’art.74 e seguenti del D.P.R. N. 115/2002
e in particolare l’art. 126 D.P.R. n. 115/2002.
9., Con il primo motivo si lamenta la mancata
acquisizione della documentazione in possesso della
Commissione territoriale costituita dalle dichiarazioni
del ricorrente in ordine alle ragioni della domanda di
protezione internazionale, dal verbale dell’audizione e
dagli allegati consegnati dal richiedente al momento
6

diritto di cui all’art. 35 bis, comma ottavo, del d.lgs. n.

dell’audizione, con evidente privazione di elementi di
prova necessari.
109.

Con il secondo motivo di ricorso si lamentala

mancata acquisizione delle necessarie informazioni
sulla situazione socio-politica-economica del Paese di

maggiormente attinenti al caso in esame.
11.

Con il terzo motivo si rileva che il Tribunale nella
valutazione della documentazione offerta dal
ricorrente ha espresso un giudizio soggettivo e
arbitrario non fondato su elementi oggettivi.

12.

Con il quarto motivo di ricorso si censura la
decisione impugnata in quanto non ha fatto
applicazione dei

principi

sull’onere della

prova

affermati costantemente dalla giurisprudenza
sovranazionale e di legittimità con riferimento alla
materia della protezione internazionale e
specificamente l’onere della prova condiviso, la
valutazione della credibilità su base individuale e
correlata alle prove, alle circostanze dei fatti,
all’insieme degli elementi istruttori acquisiti e con
applicazione del beneficio del dubbio in favore del
richiedente asilo.
13.

Con il quinto motivo di ricorso si censura la
decisione impugnata per avere, in conseguenza a una
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provenienza e in particolare delle COI più recenti e

incompleta

e

fuorviante

interpretazione

della

documentazione e delle informazioni acquisite, negato

le

condizioni pei la concessione della protezione

sussidiaria ex art. 14 lett. c) del d.lgs. n. 251/2007 e
specificamente per aver negato l’esistenza di una

provenienza suscettibile di generare un grave rischio a
carico della persona del richiedente asilo in caso di
rientro in patria.
14.

Con il sesto motivo di

ricorso si censura la

decisione impugnata per non aver tenuto conto di tutti
gli elementi attestanti la situazione di vulnerabilità del
ricorrente in caso di rientro nel suo paese,
specificamente la sua chiara emarginazione sociale e
familiare a fronte dell’inserimento nel paese di
accoglienza e della opportunità di realizzare un livello
accettabile di vita, sotto il profilo della tutela della
salute, intesa in senso non solo negativo come
assenza di malattie ma anche di garanzia di un livello
di benessere psico-fisico, e del diritto di accesso al
lavoro.
15.

Con il settimo motivo di ricorso si contesta la
decisione impugnata per aver fatto discendere
automaticamente dal rigetto della domanda la

8

situazione di conflitto armato nella regione di

negazione del beneficio dell’ammissione al patrocinio a
spese dello Stato.
RITENUTO CHE
16.

Il ricorso per la complessità delle questioni
sollevate deve essere discusso in pubblica udienza.

La Corte rinvia la causa alla pubblica udienza della
prima sezione civile.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del
3 maggio 2018.

Francesco

P.Q.M.

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