Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18885 del 30/08/2010

Cassazione civile sez. I, 30/08/2010, (ud. 07/07/2010, dep. 30/08/2010), n.18885

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Presidente di sezione –

Dott. PROTO Vincenzo – Presidente di sezione –

Dott. VITRONE Ugo – rel. Presidente di sezione –

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente di sezione –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

P.D.S., elettivamente domiciliato in Roma, Via

Filippo Corridoni, n. 23, presso l’avv. Antonucci Enzo, che lo

rappresenta e difende per procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimato –

avverso il decreto della Corte d’Appello di Catania n. 311/07 V.G.

pubblicato il 3 marzo 2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 7

luglio 2010 dal Relatore Pres. Dott. Ugo VITRONE;

udito l’avv. SCIAVONETTI per delega dell’avv. Enzo Antonio Antonucci;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto del 28 febbraio – 3 marzo 2008 la Corte di Appello di Catania condannava il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento della somma di Euro 3.600,00 in favore di P.D. S. a titolo di equa riparazione per la non ragionevole durata del processo da lui instaurato con ricorso del 13 febbraio 1997 dinanzi alla Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – Sezione Distaccata di Catania per la per la corresponsione di somme spettanti per il plus orario svolto dall’anno 1989 all’anno 1996 nella sua qualita’ di medico dipendente dall’Azienda Ospedaliera (OMISSIS) e tuttora pendente. Osservava la Corte che il processo si era protratto oltre i limiti della ragionevole durata per un periodo di sei anni e che pertanto il pregiudizio per il danno non patrimoniale poteva essere indennizzato facendo riferimento ad un parametro annuo di Euro 600,00.

Contro il decreto ricorre per cassazione P.D.S. con un unico motivo.

Resiste con controricorso il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La ricorrente si duole dell’esiguita’ della somma riconosciuta a titolo di equa riparazione e sostiene che il giudice del merito si sarebbe discostato dai parametri cui fa riferimento la giurisprudenza europea liquidando una somma inferiore ad Euro 1.250,00 per ogni anno di accertato ritardo nella definizione del processo presupposto.

La censura ha fondamento in quanto, come risulta da recenti pronunzie della Corte Europea (Volta et autres c. Italia del 16 marzo 2010;

Falco et autres c. Italia del 6 aprile 2010), cui si e’ uniformata la giurisprudenza di questa Corte (Cass. 18 giugno 2010, n. 14754), nei giudizi dinanzi ai giudici amministrativi e contabili vengono liquidate somme complessive corrispondenti ad una base unitaria di Euro 500,00 per ogni anno di durata del processo: ne consegue che l’equa riparazione spettante la ricorrente dev’essere commisurata ai parametri suddetti.

In conclusione, percio’, il ricorso merita accoglimento e conseguentemente, il decreto impugnato deve essere cassato; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto puo’ procedersi alla pronuncia nel merito con la condanna dell’Amministrazione al pagamento della somma di Euro 4.500,00 con gli interessi dalla domanda.

Le spese giudiziali del doppio grado seguono la soccombenza salva la compensazione nella misura della meta’ delle spese del giudizio di cassazione in considerazione dell’accoglimento solo parziale delle richieste del ricorrente.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e, pronunziando nel merito, condanna il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento della somma di Euro 4.500,00 con gli interessi dalla domanda, nonche’ al pagamento delle spese giudiziali che liquida, per il giudizio di merito, in complessivi Euro 553,00, di cui Euro 195,00 per diritti ed Euro 350,00 per onorari e, per il giudizio di cassazione, previa compensazione nella misura della meta’, in ulteriori complessivi Euro 300,00, di cui Euro 250,00 per onorari, oltre al rimborso delle spese generali ed accessori di legge.

Cosi’ deciso in Roma, il 7 luglio 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 agosto 2010

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