Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18885 del 17/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 18885 Anno 2018
Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO
Relatore: BISOGNI GIACINTO

C.C. 03/05/18

ORDINANZA
interlocutoria
sul ricorso proposto da
Muhammad Mursleen, domiciliato in Roma, presso la
Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e
difeso, per procura in data 27.12.2017, allegata al ricorso,
dall’avv. Martino Benzoni (fax n. 0432/288958; p.e.c.
martìno.benzoni@avvocatiudine.it );
– ricorrente nei confronti di
Ministero dell’Interno, domiciliato in Roma, presso l’avv.,
rappresentata e difesa dall’avv., per procura in calce al
controricorso, (p.e.c.);
-controricorrente 2018 avverso il decreto del Tribunale di Trieste n. 3151/2017
depositato in data 13 dicembre 2017 R.G. n. 3151/17;

Data pubblicazione: 17/07/2018

sentita la relazione in camera di consiglio del relatore cons.
Giacinto Bisogni;

RILEVATO CHE
1. Il sig. Muhammad Mursleen, cittadino pakistano, ha

riconoscimento del

suo diritto alla

protezione

internazionale esponendo che, in seguito a una
relazione intrattenuta fuori dal matrimonio, con una
ragazza del suo villaggio quest’ultima era rimasta
incinta ed era stata uccisa dai genitori. La Jirga, il
tribunale locale composto dall’assemblea dei saggi del
villaggio, lo aveva condannato a morte. Anche i suoi
genitori, oggetto di maltrattamenti da parte dei
genitori della ragazza,

lo avevano disconosciuto e

allontanato dalla famiglia.
2. La Commissione territoriale per il Riconoscimento della
Protezione Internazionale di Gorizia ha respinto la
domanda di protezione internazionale ritenendo che la
vicenda narrata non integra i presupposti per
l’accoglimento della richiesta di asilo e rilevando che,
dalle più aggiornate informazioni sulla specifica zona
di provenienza del richiedente, non emergono
elementi che giustifichino la concessione della
protezione sussidiaria. Ha ritenuto altresì insussistenti

chiesto alla Commissione territoriale di Gorizia il

gravi motivi di carattere umanitario che giustificassero
la concessione della protezione umanitaria, sia in
relazione alla.situazione della zona di provenienza che
in relazione alla vicenda narrata che attiene alla sfera
strettamente personale del richiedente.

ricorso davanti al Tribunale di Trieste che lo ha
respinto con decreto del 13 dicembre 2017. Ha
rilevato il Tribunale in primo luogo che nessuna
lesione del diritto di difesa è derivato dalla procedura
svoltasi davanti alla Commissione territoriale e per
effetto della non integrale trasmissione degli atti da
parte della Commissione atteso che il ricorrente è
stato ascoltato personalmente dal Tribunale con
l’ausilio di un interprete. Il Tribunale ha quindi ritenuto
infondate una serie di eccezioni di incostituzionalità
del decreto legge n. 13/2017 sollevate dal ricorrente.
Per ciò che concerne il merito il Tribunale ha ritenuto
che il racconto del ricorrente non risulta credibile per
una serie di profili di inverosimiglianza e genericità
della storia narrata e a causa delle contraddizioni in
cui il Mursleen è incorso nelle diverse occasioni in cui
ha reso dichiarazioni. Sulla base di tale valutazione di
inattendibilità il Tribunale ha ritenuto insussistenti i
presupposti per la concessione della protezione

3. Avverso tale rigetto Muhammad Mursleen ha proposto

internazionale nelle sue tre forme del riconoscimento
dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e
, umanitaria. Il.Tribunale ha comunque rilevato ohe la
legislazione vigente in Pakistan punisce con la pena
pecuniaria o della detenzione sino a cinque anni i

riguarda la situazione della zona di provenienza del
ricorrente (il Punjab) ha rilevato che, in base all’ EASO
Country of Origin Information Report dell’agosto 2017,
va esclusa la sussistenza dei presupposti richiesti
dall’art. 14 lett. c) per la protezione sussidiaria.
Quanto infine alla protezione umanitaria il Tribunale
ha ritenuto di per sé sole irrilevanti le prospettive di
integrazione del ricorrente nella realtà sociale italiana.
4. Ricorre

per

cassazione

Muhammad

Mursleen

ribadendo le proprie eccezioni di incostituzionalità e
affidandosi a sei motivi di impugnazione.
5. Con la prima eccezione di incostituzionalità si rileva
che il decreto legge n. 13/2017 manca dei presupposti
di straordinarietà e urgenza di cui all’art. 77 comma 2
della Costituzione. Decisiva è secondo il ricorrente la
considerazione della previsione normativa secondo cui
ai procedimenti introdotti anteriormente alla scadenza
del termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore
del decreto continuano ad applicarsi le disposizioni
4

rapporti sessuali al di fuori del matrimonio. Per quanto

vigenti prima dell’entrata in vigore del decreto. Né
secondo il ricorrente la legittimità della iniziativa
legislativa di urgenza può riscontrarsi nella successiva
approvazione da parte delle Camere della legge di
conversione avvenuta per effetto della imposizione da

altresì la totale attribuzione al Governo di una
materia, concernente la tutela di diritti primari di
rango costituzionale, riservata alla competenza del
Parlamento.
6. Con la seconda eccezione di incostituzionalità si rileva
che le norme di cui all’art. 35 bis del decreto
legislativo n. 25/2008 prescrivono per l’azione
giurisdizionale avverso il provvedimento della
Commissione territoriale le forme del giudizio di cui
all’art 737 c.p.c. senza la possibilità di reclamo o
appello mentre permangono per i richiedenti la sola
protezione umanitaria ex art. 5 comma 6 del d.lgs. n.
286/1998 le medesime garanzie della procedura
giurisdizionale ordinaria e quindi il doppio grado di
giudizio di merito e il pieno contraddittorio fra le parti.
Inoltre il ricorrente rileva che il DI. n. 13/2017 fa
rientrare il giudizio relativo alla sola protezione
internazionale nell’alveo del rito camerale di volontaria
giurisdizione in spregio del principio del contraddittorio

parte del Governo della fiducia. Ciò ha determinato

e del giusto processo in una materia che comporta la
decisione su conflitti attinenti a diritti soggettivi e
fondamentali della persona. Ritiene il ricorgente che la
disciplina di cui all’art. 6 lett. g del D.L. n. 13/2017
che introduce il nuovo art. 35 bis del d.lgs. n. 25/2008

(specificamente del rispetto del contraddittorio, della
possibilità di avvalersi di difesa tecnica e di svolgere
una adeguata attività istruttoria, della facoltà di
impugnazione, del diritto del ricorrente di comparire
davanti al giudice) irragionevoli e non rispondenti al
principio di proporzionalità in procedimenti la cui
decisione dispiega effetti sulla vita e sui diritti della
parte paragonabili a quelli di una decisione penale.
7. Con la terza eccezione di incostituzionalità si rileva che
la disciplina derogatoria, introdotta con il D.L. n.
13/2017, della previsione generale, di cui agli artt. 74
e seguenti del D.P.R. n. 115/2002, in materia di
patrocinio a spese dello Stato, che impone al giudice,
nel provvedere alla liquidazione delle spese ex art. 82
D.P.R. n. 115 /202, di indicare le ragioni per cui non
ritiene le pretese del ricorrente manifestamente
infondate comporta una limitazione del diritto di difesa
a carico dei richiedenti asilo privi di mezzi economici
avulsa dalle ragioni di necessità e urgenza denunciate
6

comporta una serie di compressioni del diritto di difesa

dal D.L. n. 13/2017 e in contrasto con le disposizioni
dell’art. 3 e dell’art. 24, comma 3, della Costituzione.
8. Con i sette motivi di ricorso si deduce: 1) art. 360 n.3
c.p.c, erronea o falsa applicazione delle norme di
diritto di cui all’art. 35 bis, comma ottavo, del d.lgs. n.

applicazione delle norme di diritto di cui all’art. 35 bis,
comma nono, del d.lgs. n. 25/2008; 3) art. 360 n.3 e
5 c.p.c, erronea o falsa applicazione delle norme di
diritto di cui all’art. 3 del d.lgs. n. 251/2007; 4) art.
360 n.3 e 5 c.p.c, erronea o falsa applicazione delle
norme di diritto di cui agli artt. 3 e 14 del d.lgs. n.
251/2007; 5) violazione ex art. 360 nn. 3 e 4 in
relazione all’art. 5 del d.lgs. n. 25/2008; 6) art. 360 n.
3 c.p.c, in relazione all’art.74 e seguenti del D.P.R. N.
115/2002 e in particolare l’art. 126 D.P.R. n.
115/2002.
9. Con il primo motivo si lamenta la mancata
acquisizione della documentazione in possesso della
Commissione territoriale costituita dalle dichiarazioni
del ricorrente in ordine alle ragioni della domanda di
protezione internazionale, dal verbale dell’audizione e
dagli allegati consegnati dal richiedente al momento
dell’audizione, con evidente privazione di elementi di
prova necessari.
7

25/2008; 2) art. 360 n. 3 c.p.c., erronea o falsa

Con il secondo motivo di ricorso si lamenta la

10.

mancata acquisizione delle necessarie informazioni
sulla situazione socio-politica-economica del. Paese di

■•■

provenienza e in particolare delle COI più recenti e
maggiormente attinenti al caso in esame.
Con il terzo motivo si rileva che il Tribunale nella
valutazione della documentazione offerta dal
ricorrente ha espresso un giudizio soggettivo e
arbitrario non fondato su elementi oggettivi.
12.

Con il quarto motivo di ricorso si censura la
decisione impugnata in quanto non ha fatto
applicazione dei

principi

sull’onere della

prova

affermati costantemente dalla giurisprudenza
sovranazionale e di legittimità con riferimento alla
materia della protezione internazionale e
specificamente l’onere della prova condiviso, la
valutazione della credibilità su base individuale e
correlata alle prove, alle circostanze dei fatti,
all’insieme degli elementi istruttori acquisiti e con
applicazione del beneficio , del dubbio in favore del
richiedente asilo.
13.

Con il quinto motivo di ricorso si censura la
decisione impugnata per non aver tenuto conto di tutti
gli elementi attestanti la situazione di vulnerabilità del
ricorrente in caso di rientro nel suo paese,
8

11.

specificamente la sua chiara emarginazione sociale e
familiare a fronte dell’inserimento nel paese di
accoglienza e della opportunità di realizzare,un livello
accettabile di vita, sotto il profilo della tutela della
salute, intesa in senso non solo negativo come

di benessere psico-fisico, e del diritto di accesso al
lavoro.
14.

Con il sesto motivo di ricorso si contesta la
decisione impugnata per aver fatto discendere
automaticamente dal rigetto della domanda la
negazione del beneficio dell’ammissione al patrocinio a
spese dello Stato.
RITENUTO CHE

15.

Il ricorso per la complessità delle questioni
sollevate deve essere discusso in pubblica udienza.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa alla pubblica udienza della

prima sezione civile.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del
3 maggio 2018.

assenza di malattie ma anche di garanzia di un livello

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