Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18885 del 15/07/2019

Cassazione civile sez. lav., 15/07/2019, (ud. 16/04/2019, dep. 15/07/2019), n.18885

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TORRICE Amelia – Presidente –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20956-2014 proposto da:

C.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ELEONORA

D’ARBOREA 38, presso lo studio dell’avvocato SIMONA TORRINI, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE ROMA (OMISSIS) ora ASL ROMA

(OMISSIS), C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro

tempore elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PRIMO CARNERA 1,

presso lo studio dell’avvocato MARIA CRISTINA TANDOI, che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati BARBARA BENTIVOGLIO,

GABRIELLA MAZZOLI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7663/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 01/10/2013 R.G.N. 2020/2010.

Fatto

RILEVATO

che:

1. la Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 7663 depositata l’1.10.2013, ha respinto l’appello di B.F. e C.G., dirigenti medici dipendenti dell’Azienda Usl “Roma (OMISSIS)”, confermando la sentenza di primo grado con cui il Tribunale aveva revocato i decreti ingiuntivi intimanti il pagamento in favore dei predetti del compenso per l’attività di consulenza in radiodiagnostica svolta nel periodo maggio 2004 – maggio 2005 in favore dell’Azienda Usl “Roma (OMISSIS)”;

2. la Corte territoriale, riformando la decisione del Tribunale sulla genericità del ricorso monitorio, ha ritenuto infondate le domande dei dirigenti medici;

3. ha premesso come l’Azienda Usl “Roma (OMISSIS)” avesse stipulato con l’Azienda Usl “Roma (OMISSIS)” una convenzione per attività professionale e prestazioni specialistiche in radiodiagnostica, ai sensi dell’art. 58 del c.c.n.l. dirigenza medica;

4. ha richiamato l’art. 58 cit., comma 3 secondo cui il compenso per l’attività di consulenza prestata (lett. a) “in servizi sanitari di altra azienda o ente del comparto”, “deve affluire all’azienda o ente di appartenenza che provvede ad attribuirne il 95% al dirigente avente diritto quale prestatore della consulenza con la retribuzione del mese successivo”;

5. ha ritenuto, in base a tale disposizione, che l’Azienda di appartenenza fosse obbligata al pagamento del compenso in favore del dirigente medico e che costituisse presupposto per l’insorgenza di tale obbligo il trasferimento dei relativi importi da parte dell’Azienda utilizzatrice delle prestazioni di consulenza all’Azienda di appartenenza del dirigente medico, escludendo un obbligo di quest’ultima di anticipazione del compenso;

6. ha verificato come l’art. 5 della Convenzione tra le due Aziende Usl, “Roma (OMISSIS)” e “Roma (OMISSIS)”, contenesse previsioni conformi al citato art. 58 ed ha accertato la mancata ricezione da parte dell’Azienda di appartenenza, che pure aveva emesso le relative fatture, delle somme corrispondenti ai compensi dovuti a fronte delle prestazioni di consulenza rese dai dirigenti medici in favore dell’Azienda Usl “Roma (OMISSIS)” (compensi relativi al mese di novembre 2004 per il B. e ai mesi del 2005 per la C., eccetto il mese di maggio in cui non risultavano prestazioni rese);

7. avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione C.G. affidato ad un unico motivo, illustrato da successiva memoria, cui ha resistito con controricorso l’Azienda Usl “Roma (OMISSIS)”;

8. con memoria depositata prima dell’udienza, si è costituita l’Azienda Usl “Roma (OMISSIS)”, quale soggetto giuridico successore della estinta Azienda Usl “Roma (OMISSIS)”, allegando procura speciale.

Diritto

CONSIDERATO

che:

9. con l’unico motivo di ricorso la C. ha censurato la sentenza, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per omesso, insufficiente e contraddittorio esame e illogicità manifesta relativamente a un fatto decisivo per il giudizio; inoltre, per violazione dell’art. 112 c.p.c.;

10. ha sostenuto, richiamando una pronuncia del Tribunale di Roma resa in altro procedimento, come la Corte di merito avesse errato nel non distinguere i due rapporti, l’uno tra le due Aziende Usl regolato dalla convenzione e l’altro tra l’Azienda Usl “Roma (OMISSIS)” e il dipendente dirigente medico, regolato dal contratto individuale integrato dal contratto collettivo; in quest’ultimo rapporto, l’obbligo di pagamento del compenso sorge nei confronti del datore di lavoro per effetto dell’esecuzione della prestazione di consulenza, sia pure resa in favore di altri enti come consentito dal contratto collettivo nazionale, risultando irrilevante rispetto al rapporto di lavoro dipendente l’evento del versamento degli importi da parte dell’Azienda utilizzatrice delle prestazioni di consulenza;

11. il ricorso presenta plurimi profili di inammissibilità;

12. è anzitutto inammissibile la censura di omesso, insufficiente e contraddittorio esame e illogicità manifesta relativamente a un fatto decisivo per il giudizio, in quanto non si conforma al modello legale del nuovo vizio “motivazionale”, quale risultante a seguito delle modifiche introdotte con il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 2012, n. 134, applicabile ratione temporis (sentenza pubblicata nel 2013);

13. al riguardo, le Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 8053 del 2014) hanno precisato che l’art. 360 c.p.c., n. 5, come riformulato a seguito dei recenti interventi, “introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia)”; con la conseguenza che “nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il fatto storico, il cui esame sia stato omesso, il dato, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il come e il quando tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua decisività, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie”.

14. il motivo di ricorso non individua un fatto, inteso in senso storico fenomenico, il cui esame sarebbe stato omesso ma censura l’interpretazione data dalla Corte di merito alla convenzione citata e alle previsioni del contratto collettivo;

15. la critica all’interpretazione della convenzione è, a sua volta, inammissibile; anzitutto, per la mancata osservanza degli oneri di specificazione ed allegazione di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, atteso che la convenzione stipulata tra le due Aziende Usl non è stata trascritta nemmeno nelle parti rilevanti (cfr. Cass. n. 15628 del 2009; n. 16254 del 2012 n. 26174 del 2014); inoltre, per la mancata indicazione dei canoni di ermeneutica che la decisione impugnata avrebbe violato; secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, l’accertamento della volontà degli stipulanti in relazione al contenuto di una clausola contrattuale costituisce indagine di fatto affidata in via esclusiva al giudice di merito, censurabile in sede di legittimità, oltre che per vizio motivazionale nei limiti del nuovo art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per violazione delle norme ermeneutiche stabilite dagli artt. 1362 c.c. e ss.. Quest’ultima violazione deve dedursi con la specifica indicazione nel ricorso per Cassazione del modo in cui il ragionamento del giudice si sia da esse discostato, perchè altrimenti la ricostruzione del contenuto della volontà delle parti si traduce nella proposta di una diversa interpretazione, inammissibile in sede di legittimità, (Cass. n. 12468 del 2004; n. 18375 del 2006; n. 25270 del 2011; Cass. n. 15471 del 2017);

16. per le considerazioni svolte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

17. la regolazione delle spese del giudizio di legittimità segue il criterio di soccombenza, con liquidazione come in dispositivo;

18. ricorrono i presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 3.000,00 per compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del medesimo art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 16 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2019

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