Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18885 del 03/07/2021
Cassazione civile sez. trib., 03/07/2021, (ud. 24/03/2021, dep. 03/07/2021), n.18885
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCHETTA Ernestino – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. NONNO Giacomo M. – Consigliere –
Dott. SUCCIO Rober – rel. Consigliere –
Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9064/2014 R.G. proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con
domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato;
– ricorrente –
contro
PUNTO SPORT DI G.R. & C. s.n.c., G.R.,
M.S., rappresentati e difesi giusta delega in atti dall’avv.
Francesco Petrucci, con domicilio eletto in Roma, viale Angelico,
presso lo studio del ridetto difensore;
– controricorrente e ricorrente incidentale condizionato –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio
n. 39/38/13 depositata in data 14/02/2013, non notificata;
Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del
24/03/2021 dal Consigliere Roberto Succio.
Fatto
RILEVATO
che:
– con la sentenza impugnata la CTR capitolina respingeva l’appello con ciò confermando la non legittimità dell’avviso di accertamento per IVA ed IRAP della società ricorrente e dei conseguenti avvisi di accertamento per IRPEF dei soci ricorrenti ex art. 5 TUIR, per l’anno 2003; dichiarava estinto il giudizio per altre annualità oggetto di accertamento e successive definizioni delle liti;
– ricorre a questa Corte l’Agenzia delle Entrate con atto affidato a un motivo in via principale e a un secondo motivo in via di subordine; resistono con controricorso sia la società che i ridetti suoi soci sigg.ri G. e M.; gli stessi soggetti hanno anche proposto ricorso incidentale condizionato articolato in due motivi.
Diritto
CONSIDERATO
che:
– con il motivo di ricorso dedotto in via di principio, l’Amministrazione finanziaria si duole della violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), e ciomma 2, e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la CTR ritenuto insussistenti i presupposti per il ricorso da parte dell’Ufficio all’accertamento induttivo di cui al ridetto D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, lett. d), e quindi annullato l’atto impugnato, che invece era stato emesso legittimamente quanto alla tipologia di accertamento utilizzato, nella specie quella di cui al menzionato D.P.R., art. 39, comma 1, lett. d);
– il motivo di ricorso proposto in via subordinata si incentra sulla insufficiente motivazione / omesso esame circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per avere la CTR omesso di esaminare i presupposti di fatto su cui si basava l’atto impositivo, quanto alla ricostruzione contabile delle rimanenze;
– i motivi sono inammissibili;
– infatti, la sentenza della CTR si basa su di una duplice ratio decidendi: la prima relativa all’erroneo utilizzo dell’accertamento con procedimento “analitico”; la seconda in ordine alla infondatezza proprio nel merito dell’accertamento, sia con riguardo al recupero a tassazione delle presunte vendite senza emissione di fattura (osservando che “appare inadeguata la ricostruzione fatta dai verificatori basata su dati parziali”, che “le risultanze unitarie comunque risultano confermate dalla congruità dello studio di settore”), sia con riguardo alla ripresa a tassazione degli interessi passivi pagati dalla società ai soci che avevano concesso somme a mutuo (osservando a riguardo che “i motivi portati dall’ufficio a sostegno del proprio operato non riescono a confutare la circostanza che i mutui e i prestiti contratti dalla società creavano liquidità per l’azienda stessa”, che quindi questi interessi dovevano essere considerati deducibili perchè”inerenti”, in quanto “finalizzati a produrre ricavi”);
– poichè i motivi non aggrediscono anche la seconda ratio decidendi, ne deriva il passaggio in giudicato del capo di sentenza che ritiene fondato nel merito l’originario ricorso;
– pertanto il ricorso principale è rigettato;
– quanto al ricorso incidentale condizionato, lo stesso risulta inammissibile, non avendo la CTR pronunciato sulle questioni che esso poste in discussione (Cass. sez. III n. 4003 del 2020).
PQM
rigetta il ricorso principale; dichiara inammissibile il ricorso incidentale condizionato; liquida le spese in Euro 5.600 oltre a Euro 200 per esborsi, 15% per spese generali, CPA ed IVA di legge che pone a carico di parte ricorrente principale.
Così deciso in Roma, il 24 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2021