Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18884 del 17/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 18884 Anno 2018
Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO
Relatore: BISOGNI GIACINTO

ORDINANZA
interlocutoria

Rep.
C.C. 03/05/18

sul ricorso proposto da
Iqbal Imran, domiciliato in Roma, presso la Cancelleria della
Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avv.
Alessandro Praticò, per procura speciale in calce al ricorso,
(che indica per le comunicazioni relative al procedimento la
p.e.c. alessandropratico©pec.ordineavvocatitorino.it e il fax
n. 011/0360347;

– ricorrente nei confronti di
Prefetto della Provincia di Torino;

-intimato –

tégg

avverso l’ordinanza del Giudice di pace di Torino emessa e

2018

depositata in 27 settembre 2017, R.G. n. 12578/17;
sentita la relazione in camera di consiglio del relatore cons.

Data pubblicazione: 17/07/2018

Giacinto Bisogni;

RILEVATO CHE
1. Il sig. Iqbal Imran, cittadino pakistano, è stato espulso
con decreto del Prefetto di Torino n. 845/2017 del 7

Tribunale di Torino, con decisione del 23 maggio 2016
notificata 1’8 giugno 2016, del ricorso contro il
provvedimento

della

competente

Commissione

territoriale, che aveva, a sua volta, respinto la
domanda di protezione internazionale proposta dal sig.
Iqbal Imran, e in considerazione della revoca del
permesso di soggiorno decretata contestualmente al
provvedimento di espulsione.
2. Il decreto di espulsione è stato impugnato davanti al
Giudice di pace di Torino dal sig. Iqbal Imran il quale
ha rilevato che, alla data di emissione del decreto di
espulsione, era ancora pendente il termine per
proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza n.
491/2017 della Corte di, appello di Torino, pubblicata
in data 1 marzo 2017, che ha confermato la citata
decisione del Tribunale di Torino del 23 maggio 2016
di rigetto dell’impugnazione avverso il diniego da parte
della Commissione territoriale della domanda di
protezione internazionale. Secondo il ricorrente la

giugno 2017 emesso sul rilievo del rigetto da parte del

sospensione dell’efficacia esecutiva della decisione di
rigetto della Commissione territoriale per effetto della
proposizione del ricorso ,.in tribunale, ex,art. 35 del
d.lgs. n. 25/2008, deve ritenersi estesa all’intera
durata del giudizio, compreso il giudizio di legittimità e
sino al passaggio in giudicato della decisione
definitiva.
3. Davanti al Giudice di pace si è costituito il Prefetto di
Torino che ha contestato la tesi del ricorrente
ritenendo l’irrilevanza, ai fini della adottabilità del
decreto di espulsione, della pendenza dei termini per
la proposizione del ricorso per cassazione avverso la
sentenza della Corte di appello del 1 marzo 2017 in
quanto l’effetto sospensivo del ricorso giurisdizionale
previsto dall’art. 19, comma 4, del decreto legislativo
n. 150/2011 è limitato al solo giudizio di primo grado.
4. Il Giudice di pace di Torino, con ordinanza del 27
settembre 2017, ha respinto l’impugnazione
ritenendo, conformemente a quanto già affermato
dalla Corte di appello di Torino, cui il sig. Iqbar Irman
ha richiesto la sospensione dell’efficacia esecutiva
della pronuncia di primo grado, che tale richiesta è
inammissibile in quanto l’art. 5 del d.lgs. n.150/2011
è applicabile solo al primo grado del giudizio per il
riconoscimento della protezione internazionale e l’art.

‘. ■

4

702 quater c.p.c. non la prevede, né appare
applicabile l’art. 283 c.p.c. che si riferisce alle sole
,pronunce di condanna suscettibili di esecuzione
forzata mentre la disciplina comunitaria, di cui alla
direttiva C.E. n. 85 del 2005, non appare

giudizio della garanzia della permanenza del
richiedente asilo sul territorio nazionale del paese di
accoglienza. Il Giudice di pace ha ritenuto pertanto di
dover respingere l’eccezione di invalidità del decreto di
espulsione rilevando altresì l’assenza di cause che
comportino il divieto di espulsione ex art. 19 del d.lgs.
n. 286/1998 o consentano il rilascio di un permesso di
soggiorno anche in considerazione delle dichiarazioni
rese dal sig. Iqbar Irman di non essere intenzionato a
lasciare il territorio nazionale per rientrare nel paese di
origine né a richiedere termine per la partenza
volontaria.
5. Contro la decisione del Giudice di pace propone ricorso
per cassazione il sig. Iqbar Irman deducendo la
violazione degli artt. 7, comma 1, 32, comma 4, 35,
comma 2, del decreto legislativo n. 25/2008 e dell’art.
19, comma 4, del decreto legislativo n. 150 del 2011
nel testo, applicabile ratione temporis,

precedente

all’entrata in vigore del decreto legge n. 13 del 2017.
4

incompatibile con la limitazione al solo primo grado del

Il ricorrente invoca la giurisprudenza di legittimità
secondo cui l’art. 19, comma 4, del d.lgs. n.150 del
2011, sino alla sua ■ abrogazione ad opera del d.l. n. 13
del 2017 convertito nella legge n. 46 del 2017,
prevedeva in caso di reclamo la sospensione ex lege

internazionale senza alcuna previsione del termine di
cessazione, sicché operava, secondo la disciplina
ratione temporis vigente, sino al termine del giudizio e
dunque al momento del passaggio in giudicato,
mentre con l’entrata in vigore dell’art. 35 bis,comma
13, del d.lgs. n. 25 del 2008, come introdotto dall’art.
6, comma 1, lett. g), del d.l. n. 13 del 2017, la
cessazione dell’effetto sospensivo si verifica sempre in
caso di rigetto del ricorso con decreto del tribunale
anche non definitivo (Cass. civ. sez. VI-1 n. 18737 del
27 luglio 2017)
6. Non svolge difese l’Amministrazione.

RITENUTO CHE
7. La questione dell’applicabilità nel caso di specie
dell’art. 19, comma 4, del decreto legislativo n.
150/2011 deve essere discussa alla pubblica udienza.

5

del provvedimento di diniego della protezione

P.Q. M.
La, Corte rinvia la ,causa alla pubblica udienza della,
prima sezione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del

Francesco Antd

3 maggio 2018.

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