Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18883 del 30/08/2010

Cassazione civile sez. I, 30/08/2010, (ud. 07/07/2010, dep. 30/08/2010), n.18883

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Presidente di sezione –

Dott. PROTO Vincenzo – Presidente di sezione –

Dott. VITRONE Ugo – rel. Presidente di sezione –

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente di sezione –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

N.G., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza del

Popolo, n. 18, presso l’avv. FRISANI Pietro L., che lo rappresenta e

difende per procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del ministro in

carica, elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12,

presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e

difende per legge;

– controricorrente –

avverso il decreto della Corte d’Appello di Venezia n. 394/07

pubblicato il 14 marzo 2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 7

luglio 2010 dal Relatore Pres. Dott. Ugo VITRONE;

udito l’avv. Pietro FRISANI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto del 5 – 14 marzo 2008 la Corte di Appello di Venezia condannava il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento della somma di Euro 2.750,00 in favore di N.G. a titolo di equa riparazione per la non ragionevole durata del processo da lui instaurato con ricorso del 28 gennaio 1997 dinanzi alla Corte dei Conti per ottenere il riordino della carriera con decorrenza dal 1 settembre 1995 e la corresponsione degli aumenti retributivi di cui al D.P.R. n. 394 del 1995, concluso con sentenza del 23 agosto 2005.

Osservava la Corte che il processo si era protratto oltre i limiti della ragionevole durata per un periodo di cinque anni, sei mesi e ventisei giorni e che pertanto il pregiudizio per il danno non patrimoniale poteva essere indennizzato facendo riferimento ad un parametro annuo di Euro 500,00 per ogni anno di eccedenza rispetto alla ragionevole durata del processo.

Contro il decreto ricorre per cassazione N.G. con un unico motivo.

Resiste con controricorso il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorrente si duole dell’esiguita’ della somma riconosciuta a titolo di equa riparazione e sostiene che il giudice del merito si sarebbe discostato dai parametri cui fa riferimento la giurisprudenza europea. Liquidano una somma inferiore ad Euro 5.870,00.

La censura ha fondamento in quanto, come risulta da recenti pronunzie della Corte Europea (Volta et autres c. Italia del 16 marzo 2010;

Falco et autres c. Italia del 6 aprile 2010), cui si e’ uniformata la giurisprudenza di questa Corte (Cass. 18 giugno 2010, n. 14754), nei giudizi dinanzi ai giudici amministrativi e contabili vengono liquidate somme complessive corrispondenti ad una base unitaria di Euro 500,00 per ogni anno di durata del processo: ne consegue che l’equa riparazione spettante la ricorrente dev’essere commisurata ai parametri suddetti.

In conclusione, percio’, il ricorso merita accoglimento e conseguentemente, il decreto impugnato deve essere cassato; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto puo’ procedersi alla pronuncia nel merito con la condanna del l’Amministrazione al pagamento della somma di Euro 4.300,00 con gli interessi dalla domanda.

Le spese giudiziali del doppio grado seguono la soccombenza salva la compensazione nella misura della meta’ delle spese del giudizio di cassazione in considerazione dell’accoglimento solo parziale delle richieste del ricorrente.

PQM

LA CORTE accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e, pronunziando nel merito, condanna il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento della somma di Euro 4.300,00 con gli interessi dalla domanda, nonche’ al pagamento delle spese giudiziali che liquida, per il giudizio di merito, in complessivi Euro 889,25, di cui Euro 346,00 per diritti ed Euro 400,00 per onorari e, per il giudizio di cassazione, previa compensazione nella misura della meta’, in ulteriori complessivi Euro 300,00, di cui Euro 250,00 per onorari, oltre al rimborso delle spese generali ed accessori di legge.

Cosi’ deciso in Roma, il 7 luglio 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 agosto 2010

 

 

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