Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18883 del 17/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 18883 Anno 2018
Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO
Relatore: BISOGNI GIACINTO

ORDINANZA
interlocutoria

Re p.
C.C. 03/05/18

sul ricorso proposto da
Mamadou Doumbia, domiciliato in Roma, presso la
Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e
difeso, per procura speciale in calce al ricorso, dall’avv.
Alessandro Praticò che indica per le comunicazioni relative al
processo il fax n. 011/0360347 e la p.e.c.
alessandropratico@pec.ordineavvocatitorino.it ;
– ricorrente nei confronti di

Prefetto della Provincia di Torino;
-intimato –

4Sffi

avverso il decreto del Giudice di pace di Torino emesso in

2018 data 20 aprile 2017 e depositato in data 2 maggio 2017
R.G. n. 22777/16;

Data pubblicazione: 17/07/2018

sentita la relazione in camera di consiglio del relatore cons.
Giacinto Bisogni;

RILEVATO CHE
1. Il sig. Mamadou Doumbia, cittadino ivoriano, è stato

dell’Il novembre 2016, emesso sul rilievo del rigetto
da parte del Tribunale di Torino, con decisione del 26
maggio 2016, del ricorso contro il provvedimento della
competente Commissione territoriale, che aveva, a
sua volta, respinto la domanda di protezione
internazionale proposta dal sig. Doumbia, e in
considerazione della revoca del permesso di soggiorno
decretata contestualmente al provvedimento di
espulsione.
2. Il decreto di espulsione è stato impugnato davanti al
Giudice di pace di Torino dal sig. Doumbia il quale ha
rilevato che alla data di emissione del decreto di
espulsione era ancora pendente il giudizio di appello
avverso la citata decisione del Tribunale di Torino del
26 maggio 2016, con la quale era stata respinta la sua
domanda di riconoscimento del diritto alla protezione
internazionale. Secondo il ricorrente la sospensione
dell’efficacia esecutiva della decisione di rigetto della
Commissione territoriale per effetto della proposizione

espulso con decreto n. 1776/16 del Prefetto di Torino

del ricorso in tribunale ex art. 35 del d.lgs. n. 25/2008
deve ritenersi estesa all’intera durata del giudizio,
compreso ii,giudizio di legitbrnità e sino al passaggio
in giudicato della decisione definitiva.
3. Davanti al Giudice di pace si è costituito il Prefetto di

ritenendo l’irrilevanza, ai fini della adottabilità del
decreto di espulsione, della pendenza del giudizio di
appello sulla domanda di protezione internazionale in
quanto l’effetto sospensivo del ricorso giurisdizionale
previsto dall’art. 19 comma 4 del decreto legislativo n.
150/2011 è limitato al solo giudizio di primo grado.
4. Il Giudice di pace di Torino con decreto del 20 aprile 2 maggio 2017 ha respinto l’impugnazione ritenendo,
conformemente a quanto già affermato dalla Corte di
appello di Torino, cui il Doumbia ha proposto istanza
di sospensione dell’efficacia esecutiva della decisione
di primo grado, che la richiesta di sospensione
dell’efficacia esecutiva della pronuncia di primo grado
è

inammissibile

in

quanto

l’art.

5

del

d.lgs.

n.150/2011 è applicabile solo al primo grado del
giudizio per il

riconoscimento della

protezione

internazionale e l’art. 702 c.p.c. non la prevede. Il
Giudice di pace ha ritenuto pertanto di dover
respingere l’eccezione di invalidità del decreto di
3

Torino che ha contestato la tesi del ricorrente

espulsione rilevando altresì l’assenza di cause che
comportino il divieto di espulsione ex art. 19 del d.lgs.
n. 286/1998,
5. Contro la decisione del Giudice di pace propone ricorso
per cassazione il sig. Doumbia deducendo la violazione

decreto legislativo n. 25/2008 e dell’art. 19 comma 4
del decreto legislativo n. 150 del 2011 nel testo,
applicabile ratione temporis,

precedente all’entrata in

vigore del decreto legge n. 13 del 2017. Il ricorrente
invoca la giurisprudenza di legittimità secondo cui
l’art. 19, comma 4, del d.lgs. n.150 del 2011, sino alla
sua abrogazione ad opera del d.l. n. 13 del 2017
convertito nella legge n. 46 del 2017, prevedeva in
caso di reclamo la sospensione

ex lege

del

provvedimento di diniego della protezione
internazionale senza alcuna previsione del termine di
cessazione, sicché operava, secondo la disciplina
ratione temporis vigente, sino al termine del giudizio e
dunque al ,momento del passaggio in giudicato,
mentre con l’entrata in vigore dell’art. 35 bis,comma
13, del d.lgs. n. 25 del 2008, come introdotto dall’art.
6, comma 1, lett. g), del d.l. n. 13 del 2017, la
cessazione dell’effetto sospensivo si verifica sempre in
caso di rigetto del ricorso con decreto del tribunale
4

degli artt. 7 c.1, 32 comma 4, 35 comma 2 del

anche non definitivo (Cass. civ. sez. VI-1 n. 18737 del
27 luglio 2017)
6. Non svolge difese l’Amministrazione.
RITENUTO CHE
7. La questione dell’applicabilità nel caso di specie

150/2011 deve essere discussa alla pubblica udienza.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa alla pubblica udienza della
prima sezione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del
3 maggio 2018.
Il residente
Francesco Anto

vese

dell’art. 19, comma 4, del decreto legislativo n.

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