Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18883 del 11/09/2020

Cassazione civile sez. trib., 11/09/2020, (ud. 31/01/2020, dep. 11/09/2020), n.18883

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –

Dott. DI PAOLA Liberato – rel. Consigliere –

Dott. MAISANO Giulio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18404-2013 proposto da:

RISCOSSIONE SICILIA SPA, con domicilio eletto in ROMA PIAZZA CAVOUR

presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’Avvocato GERMANO GIUSEPPE GARAO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

P.P.;

– intimato –

avverso la sentenza a. 124/2013 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST, di

CATANIA, depositata il 18/04/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

31/01/2020 dal Consigliere Dott. DI PAOLA LUIGI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

con la sentenza impugnata è stata confermata la pronuncia della Commissione tributaria provinciale di Catania, con la quale era stata accolta l’impugnativa proposta da P.P. avverso l’avviso di iscrizione ipotecaria e del ruolo trasfuso nelle cartelle di pagamento nn. (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) (concernenti l’esito del controllo formale delle dichiarazioni del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ex art. 36 bis, relativamente agli anni di imposta 2000, 2001 e 2002), sul rilievo che la società di riscossione, essendo rimasta contumace in primo grado, non potesse depositare in appello documenti attestanti l’avvenuta notifica delle predette cartelle;

per la cassazione della decisione ha proposto ricorso Riscossione Sicilia S.p.A., affidato a due motivi;

P.P. è rimasto intimato;

l’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso, insistendo sul proprio di difetto di legittimazione passiva;

Riscossione Sicilia S.p.A. ha presentato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo, la ricorrente – denunciando violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 58, nonchè omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 si duole che la CTR abbia ritenuto inammissibile la produzione in grado di appello della documentazione attestante l’avvenuta notifica delle cartelle al contribuente;

con il secondo motivo – denunciando violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – lamenta che la predetta CTR abbia considerato l’avvenuta notifica dell’atto di imposizione quale oggetto di una eccezione in senso stretto anzichè di una mera difesa;

i motivi, da trattare congiuntamente in ragione della loro connessione, sono fondati, avuto riguardo all’insegnamento (di cui è espressione, da ultimo, Cass. 16/11/2018, n. 29568) secondo cui “Nel processo tributario, poichè il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58 consente la produzione in appello di qualsiasi documento, la stessa può essere effettuata anche dalla parte rimasta contumace in primo grado, poichè il divieto posto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57 riguarda unicamente le eccezioni in senso stretto”, tra cui non può essere ricompresa la deduzione di avvenuta notifica della cartella al contribuente (cfr., sul punto, di recente, Cass. 4/04/2018, n. 8313: “Nel processo tributario, la produzione di nuovi documenti in appello è generalmente ammessa ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, comma 2: tale principio opera anche nell’ipotesi di deposito in sede di gravame dell’atto impositivo notificato, trattandosi di mera difesa, volta a contrastare le ragioni poste a fondamento del ricorso originario, e non di eccezione in senso stretto, per la quale opera la preclusione di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57”);

quanto all’eccezione dell’Agenzia delle Entrate – relativa al proprio difetto di legittimazione passiva – che la C.T.R. ha, invece, ritenuto assorbita, va richiamato l’insegnamento di Cass. 5/11/2014, n. 23558, secondo cui “Nel giudizio di legittimità introdotto a seguito di ricorso per cassazione non possono trovare ingresso, e perciò non sono esaminabili, le questioni sulle quali, per qualunque ragione, il giudice inferiore non si sia pronunciato per averle ritenute assorbite in virtù dell’accoglimento di un’eccezione pregiudiziale (…), con la conseguenza che, in dipendenza della cassazione della sentenza impugnata per l’accoglimento del motivo attinente alla questione assorbente, l’esame delle ulteriori questioni oggetto di censura va rimesso al giudice di rinvio (…)”;

in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla C.T.R. della Sicilia, sezione staccata di Catania, in diversa composizione, per un nuovo esame ed anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.T.R. della Sicilia, sezione staccata di Catania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 31 gennaio 2020.

Depositato in cancelleria il 11 settembre 2020

 

 

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