Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18883 del 03/07/2021

Cassazione civile sez. trib., 03/07/2021, (ud. 24/03/2021, dep. 03/07/2021), n.18883

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino – Presidente –

Dott. MANZON Enric – rel. Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo M. – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 5219/2015 R.G. proposto da:

IRTE COSTRUZIONI spa, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Gaetano Ragucci e Marco

Squicquero, con domicilio eletto in Roma, via Crescenzio n. 20,

presso lo studio di quest’ultimo;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– controricorrente/ricorrente incidentale –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia n. 3677/42/14, depositata il 4 luglio 2014.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 24 marzo 2021

dal Consigliere Enrico Manzon.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale della Lombardia accoglieva parzialmente l’appello proposto dalla Irte Costruzioni spa e respingeva l’appello incidentale dell’Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 70/25/13 della Commissione tributaria provinciale di Milano che aveva solo parzialmente accolto il ricorso della società contribuente contro l’avviso di accertamento per II.DD. ed IVA 2007.

La CTR, nella parte che qui rileva, osservava in particolare:

– che le prestazioni professionali rese da T. e M. (rilievo 6/B) nonchè le sopravvenienze passive per provvedimenti giudiziali sfavorevoli (rilievo 7) dovevano imputarsi come oneri di competenza dell’anno 2007;

– che i prelevamenti in denaro per prestiti ai soci (rilievo 10) coincidevano con riversamenti comprovati contabilmente;

– che di contro difettava la prova dell’inerenza (utilità economica) di costi sostenuti per un intervento edilizio su immobile di proprietà di soggetto terzo e condotto in locazione dalla società contribuente (rilievo 11);

– che l’appello incidentale dell’Agenzia delle entrate, ufficio locale, era privo di motivi specifici di censura, costituendo mera riproposizione delle difese erariali di prime cure, e che pertanto meritavano piena conferma/recepimento le statuizioni della sentenza appellata con tale mezzo impugnate.

Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione la società contribuente deducendo un motivo unico.

Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate che peraltro propone ricorso incidentale deducendo due motivi.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con l’unico motivo dedotto – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la ricorrente principale si duole della violazione/falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 109, art. 2697 c.c., poichè la CTR ha ritenuto non deducibili gli oneri per opere edilizie effettuate nell’anno oggetto della verifica fiscale su di un immobile, che deteneva in locazione, di proprietà di un soggetto terzo affermandone non comprovata l’inerenza, sotto il profilo della, affermata, utilità derivante dalla, pattuita, riduzione del canone annuale di locazione.

La censura è fondata.

Il Collegio ritiene di dover dare seguito al principio di diritto, recentemente consolidatosi nella giurisprudenza di legittimità, secondo il quale “L’esercente attività d’impresa o professionale può dedurre dai redditi d’impresa i costi occorsi per i lavori di ristrutturazione o manutenzione di un immobile condotto in locazione, anche se si tratta di un bene di proprietà di terzi, purchè sussista il requisito dell’inerenza, avente valenza qualitativa, e quindi da intendersi come nesso di strumentalità, anche solo potenziale, tra il bene e l’attività svolta” (da ultimo, Cass., n. 23278 del 27/09/2018, Rv. 650692 – 01, conforme a Cass., Sez. U, n. 11533 del 11/05/2018, Rv. 648545 – 01).

La sentenza impugnata con l’affermare l’esigenza della prova di uno, stretto, nesso di causalità tra gli oneri in questione e l’attività d’impresa si pone in chiaro contrasto con tale orientamento giurisprudenziale.

In sede di rinvio la quaestio facti dovrà quindi essere riesaminata alla luce del principio di diritto di cui al citato arresto giurisprudenziale.

Con il primo motivo del ricorso incidentale – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – l’agenzia fiscale lamenta la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, poichè la CTR ha ritenuto inammissibile il suo appello incidentale per mancanza di motivi specifici.

La censura è inmmissibile.

Risulta invero evidente che la CTR lombarda non ha pronunciato così come censurato, diversamente basando la propria decisione di piena condivisione delle argomentazioni dei primi giudici sui punti oggetto del gravame incidentale appunto a causa della carenza di specificità dei motivi dello stesso.

Il giudice tributario di appello dunque non ne ha sancito l’inammissibilità, bensì l’infondatezza.

Va dunque ribadito che “La proposizione, con il ricorso per cassazione, di censure prive di specifiche attinenze al “decisum” della sentenza impugnata è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi richiesti dall’art. 366 c.p.c., n. 4), con conseguente inammissibilità del ricorso, rilevabile anche d’ufficio” (Cass., n. 20910/2017).

Con il secondo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3-5 – la ricorrente incidentale si duole della violazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 109, e di vizio motivazionale, poichè la CTR ha affermato la sussistenza della competenza temporale degli oneri di cui ai rilievi 6B, 7 e 10 dell’avviso di accertamento impugnato.

La censura è inammissibile per più profili.

Anzittutto va ribadito che:

– “In tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste in un’erronea ricognizione da parte del provvedimento impugnato della fattispecie astratta recata da una norma di legge implicando necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta, mediante le risultanze di causa, inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito la cui censura è possibile, in sede di legittimità, attraverso il vizio di motivazione” (ex multis Cass., n. 26110 del 2015);

– “Con la proposizione del ricorso per cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sè coerente, atteso che l’apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che, nell’ambito di quest’ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione” (Cass. n. 9097 del 07/04/2017).

L’articolazione della, complessa, censura in esame la ricorrente incidentale si pone in contrasto con tali arresti giurisprudenziali, sostanzialmente chiedendo a questa Corte un sindacato, pacificamente inibitole, sugli accertamenti di fatto, univocamente e puntualmente, operati dal giudice tributario di appello in ordine alle singole riprese de quibus.

Quanto al dedotto vizio motivazionale, basti rilevarne l’impronibilità ex art. 348 ter c.p.c., vertendosi in un’ipotesi palese di “doppia conforme”.

In conclusione, accolto il ricorso principale, rigettato quello incidentale, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla CTR per nuovo esame ed anche per le spese del presente giudizio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso principale, rigetta il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 24 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2021

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