Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18882 del 26/09/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. VI, 26/09/2016, (ud. 20/07/2016, dep. 26/09/2016), n.18882

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26832-2014 proposto da:

P.A., elettivamente domiciliato in ROMA PRESSO LA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’Avvocato FRANCESCO D’ANGELO,

giusta mandato in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 237/52/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI del 25/09/2013, depositata il 14/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. LUCIO NAPOLITANO;

udito l’Avvocato Francesco D’Angelo difensore del ricorrente che si

riporta agli scritti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte,

costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue:

Con sentenza n. 237/52/13, depositata il 14 ottobre 2013, non notificata, la CTR della Campania ha accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale (OMISSIS) di Napoli, nei confronti del dott. P.A., per la riforma della sentenza di primo grado della CTP di Napoli, che aveva invece accolto il ricorso del contribuente avverso il silenzio – rifiuto dell’Ufficio sull’istanza di rimborso che il professionista aveva presentato per l’Irap versata negli anni dal (OMISSIS).

Avverso la pronuncia della CTR il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo.

L’Agenzia delle Entrate ha dichiarato di costituirsi al solo fine della partecipazione all’eventuale udienza di discussione.

Con l’unico motivo di ricorso il ricorrente cumula un duplice ordine di censure, denunciando violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3 e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, ed omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella parte in cui la sentenza impugnata ha affermato la sussistenza del presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione riguardo all’attività svolta dal professionista, medico di base convenzionato con il SSN, avendo affermato che le spese per il personale dipendente, sebbene per l’utilizzazione di una segretaria occupata part-time, fossero comunque riferite ad una prestazione non occasionale, ma al contrario, continuativa.

Premesso che il motivo è ammissibile, essendo comunque autonomamente enucleabili, nell’ambito dell’unica articolazione, i due diversi ordini di censure (cfr. Cass. sez. unite 2015, 6 maggio 2015, n. 9100), esso risulta manifestamente fondato.

Le Sezioni Unite di questa Corte (cfr. Cass. 10 maggio 2016, n. 9451), componendo il contrasto emerso nell’ambito della sezione tributaria nella risoluzione di questione di massima di particolare importanza, hanno recentemente affermato il principio che il requisito dell’autonoma organizzazione di cui al D.Lgs. n. 416 del 1997, art. 2 quale presupposto impositivo dell’Irap, ricorre quando il contribuente: “a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segretaria ovvero meramente esecutive”.

Le conclusioni alle quali è pervenuta la decisione impugnata, che ha affermato la sussistenza del requisito dell’autonoma organizzazione in relazione alle spese sostenute per una sola dipendente, con rapporto di lavoro part time per quindici ore su quaranta settimanali con mere funzioni di segreteria (addetta alla sala d’attesa ed al telefono), si pone, pertanto, in contrasto con il principio di diritto sopra enunciato.

Il ricorso va pertanto accolto per manifesta fondatezza.

Non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la causa può quindi essere decisa nel merito con accoglimento dell’originario ricorso del contribuente.

Il contrasto giurisprudenziale composto dalla succitata pronuncia n. 9451/16 delle Sezioni Unite di questa Corte, intervenuta a giudizio di legittimità già pendente tra le parti, giustifica la compensazione tra le parti medesime delle spese dell’intero processo.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, accoglie l’originario ricorso del contribuente.

Dichiara compensate tra le parti le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA