Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18881 del 12/07/2019

Cassazione civile sez. I, 12/07/2019, (ud. 13/06/2019, dep. 12/07/2019), n.18881

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 25649-2018 proposto da:

S.M., elettivamente domiciliato in ROMA, presso la Cancelleria

della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’Avvocato

MARCO GIORGETTI giusta procura speciale estesa in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE DI ANCONA n. 9345/2018, depositato

il 21.7.2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13.6.2019 dal Consigliere Dott.ssa ANTONELLA DELL’ORFANO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

S.M. propone ricorso, affidato a cinque motivi, per la cassazione del provvedimento indicato in epigrafe, con cui il Tribunale di Ancona aveva respinto la sua domanda di riconoscimento di protezione sussidiaria e, in via subordinata, di protezione per motivi umanitari;

la domanda del ricorrente era stata motivata in ragione dei rischi di rientro nel suo Paese d’origine (Gambia) dovuti al suo vissuto personale, narrando egli, cattolico, di etnia (OMISSIS), orfano dei genitori, di essere stato oggetto di minacce da parte della comunità islamica al fine di costringerlo a convertirsi all’Islam, motivo per il quale aveva deciso di fuggire raggiungendo dapprima la Libia e poi l’Italia;

il Ministero dell’Interno si è costituito al solo scopo di partecipare all’udienza di discussione.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.1. con il primo motivo di ricorso il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, “nullità del decreto impugnato – vizio di ultrapetizione o extrapetizione dei provvedimento” avendo il Tribunale respinto la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato internazionale, che il ricorrente non aveva mai proposto;

1.2. la censura è inammissibile non ricorrendo alcuna violazione dell’art. 112 c.p.c. in quanto il dispositivo è perfettamente aderente alla domanda avanzata, avendo comunque il Tribunale, nel dispositivo, respinto il ricorso e quindi la domanda di riconoscimento al diritto della protezione sussidiaria ed umanitaria e solo nella parte motiva vi è un accenno allo status di rifugiato, ritenuto insussistente;

1.3. questa Corte ha infatti chiarito (cfr. Cass. n. 2830 /1997) che il vizio di ultrapetizione non riguarda le ragioni di fatto o di diritto poste a base della sentenza, ma solo il dispositivo e ricorre quando il giudice, con la statuizione emessa, trascenda i limiti fissati dalle contrapposte richieste ed eccezioni delle parti, cosicchè è irrilevante che il giudice, pur contenendo la sua decisione nei limiti del petitum, aggiunga nella motivazione altre e diverse argomentazioni (cfr. per la medesima fattispecie in esame Cass. n. 2120/2019);

2.1. con il secondo motivo di censura il ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione della legge: D.Lgs. n. 251 del 2007 artt. 3, 5 e 7 nonchè del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 27, comma 1 bis”, in quanto il Tribunale di Ancona non aveva valutato che le autorità gambiane non erano in grado di offrire adeguata protezione al ricorrente e che la minaccia poteva provenire anche da soggetti non statuali;

2.2. con il terzo motivo di censura il ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione della legge – vizio di motivazione” avendo il Tribunale omesso di esaminare approfonditamente l’effettività della tutela apprestata “da uno Stato interamente islamico nei confronti di un adolescente orfano appartenente ad un’etnia e a una fede minoritarie”;

2.3. con il quarto motivo di censura il ricorrente denuncia violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, lett. c per avere il Tribunale affermato che il ricorrente non avesse dedotto di appartenere ad una minoranza religiosa, lamentando di aver dato atto di professare la religione cattolica in sede di formalizzazione della domanda di protezione internazionale;

2.4. con il quinto motivo di censura il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32,commi 3 e 5, D.Lgs. n. 286 del 1998, artt. 6 e 19 e D.P.R. n. 349 del 1999, art. 3 in quanto il Tribunale di Ancona aveva negato la protezione internazionale al richiedente senza tener conto delle vessazioni alle quali era stato sottoposto nel Paese d’origine da parte della comunità islamica e dell’inserimento sociale e lavorativo dello stesso in Italia;

2.5. il secondo, terzo e quarto motivo di ricorso contengono una serie di critiche agli accertamenti in fatto espressi nella motivazione del Giudice territoriale che, come tali, si palesano inammissibili in quanto dirette a sollecitare un riesame delle valutazioni riservate al Giudice del merito, che del resto ha ampiamente e rettamente motivato la statuizione impugnata, esponendo le ragioni del proprio convincimento;

2.6 con riferimento ai presupposti per la concessione della protezione sussidiaria, il Giudice ha invero correttamente ritenuto con motivazione coerente ed esaustiva l’assenza di situazioni di violenza indiscriminata e conflitto armato interno o internazionale nel Paese d’origine escludendo così il diritto alla protezione sussidiaria;

2.7. la situazione politica del paese di origine, cioè il Gambia, è stata approfonditamente analizzata dal Giudice territoriale che ha escluso, dopo ampia motivazione, che manchi libertà di credo religioso, con divieto anche di istituire una religione di Stato, dando atto che a seguito dell’insediamento del nuovo Presidente lo Stato sarebbe transitato in un regime democratico, con rispetto dei diritti umani, sistema giudiziario indipendente, riconoscimento del diritto di difesa, escludendo infine anche la sussistenza di una situazione di violenza grave e generalizzata;

2.8. la censura si risolve quindi in una generica critica del ragionamento logico posto dal Giudice di merito a base dell’interpretazione degli elementi probatori del processo e, in sostanza, nella richiesta di una diversa valutazione degli stessi, ipotesi integrante un vizio motivazionale non più proponibile in seguito alla modifica dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 apportata dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 convertito in L. n. 134 del 2012 (cfr. Cass., Sez. Un., n. 8053/2014);

2.9. questa Corte ha inoltre affermato che il danno grave può provenire anche da soggetti diversi dallo Stato in assenza di un’autorità statuale in grado di fornire adeguata ed effettiva tutela e protezione, ma nella fattispecie le doglianze del ricorrente non assumono rilievo rispetto alle specifiche affermazioni del Tribunale circa la mancanza di una situazione di rischio per la vita o l’incolumità fisica derivante da sistemi di regole non scritte substatuali imposte con la violenza e la sopraffazione verso un genere, un gruppo sociale o religioso, nè emerge che il ricorrente abbia espressamente dedotto l’impossibilità di avvalersi dell’attività degli organi competenti del proprio paese al fine di ottenere la necessaria protezione;

2.10. l’approfondimento istruttorio officioso è doveroso, infatti, solo in presenza di una puntualmente allegata tolleranza, tacita approvazione o incapacità a contenere o fronteggiare il fenomeno da parte delle autorità statuali (cfr. Cass. nn. 7333/2015, 25319/2015), ma ciò presuppone che il soggetto interessato possa dimostrare di aver quanto meno dedotto di essersi rivolto inutilmente a quelle autorità, ovvero di non averlo potuto fare per una condizione di sistematica connivenza suscettibile di esser verificata da parte delle autorità di un paese terzo, tutti elementi che nel presente caso non sono emersi;

2.11. altresì va disatteso il quinto motivo di ricorso, in quanto con la protezione umanitaria il legislatore ha inteso apprestare una tutela residuale per le situazioni di vulnerabilità inerenti a diritti umani fondamentali alle quali, in base ad un giudizio prognostico, lo straniero sarebbe esposto in caso di suo rimpatrio oppure nei casi risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato Italiano (art. 5, comma 6, cit.);

2.12. in ordine alla verifica delle condizioni per il riconoscimento della protezione umanitaria -al pari di quanto avviene per il giudizio di riconoscimento dello status di rifugiato politico e della protezione sussidiaria- incombe sul Giudice il dovere di cooperazione istruttoria officiosa, così come previsto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 in ordine all’accertamento della situazione oggettiva relativa al Paese di origine;

2.13 nella specie, il Giudice territoriale non ha violato i suddetti principi, nè è venuto meno al dovere di cooperazione istruttoria, avendo semplicemente ritenuto, a monte, che i fatti lamentati non costituiscano un ostacolo al rimpatrio nè integrino un’esposizione seria alla lesione dei diritti fondamentali;

2.14. la doglianza muove quindi una critica di principio e generica volta a superare la valutazione della situazione personale, rappresentata in maniera non credibile, e generale della condizione paese, che non consente di ravvisare “una condizione di elevata vulnerabilità all’esito del rimpatrio” ed a fronte di questo accertamento il mezzo si limita a deduzioni astratte volte a sollecitare una nuova valutazione, nel merito, della domanda;

2.15. con riguardo, poi, al parametro dell’inserimento sociale e lavorativo dello straniero si osserva che esso non integra da solo nè prima, nè nel vigore della nuova normativa motivo idoneo ai riconoscimento del diritto dello straniero alla protezione umanitaria;

3. il ricorso deve pertanto essere integralmente respinto;

4. nulla sulle spese stante la mancata costituzione del Ministero;

5. non ricorrono i presupposti per l’applicazione del doppio contributo di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13,comma 1 quater essendo stato ammesso il ricorrente al patrocinio a carico dello Stato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione Sezione Prima Civile, il 13 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2019

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