Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18881 del 11/09/2020
Cassazione civile sez. trib., 11/09/2020, (ud. 18/12/2019, dep. 11/09/2020), n.18881
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –
Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –
Dott. DINAPOLI Marco – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28017/2012 R.G. proposto da
Elettroterm s.r.l. in liquidazione rappresentata e difesa dall’Avv.
Emilio Usuelli, con domicilio eletto presso l’Avv. Alessandra
Tamburelli in Roma via Mocenigo n. 16, giusta procura speciale in
calce al ricorso.
– ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura
Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via
dei Portoghesi n. 12;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Lombardia n. 103/49/12, depositata il 20 luglio 2012.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 dicembre
2018 dal Consigliere Dott. Dinapoli Marco.
Fatto
RILEVATO
CHE:
Elettroterm s.r.l. in liquidazione ricorre per cassazione con due motivi avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, in epigrafe indicata, che ha rigettato l’appello da essa proposto contro la sentenza di primo grado, confermando il rigetto del precedente ricorso avverso l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) effettuato con metodo analitico induttivo dall’Agenzia delle entrate di Milano per il pagamento di maggiori imposte per l’anno 2004 (Iva, Irpeg, Irap). Resiste l’Agenzia delle entrate e deposita controricorso.
CONSIDERATO CHE
1. La ricorrente società, come rappresentata in giudizio, ha depositato in atti in data 29 novembre 2019 una dichiarazione di rinunzia al ricorso, notificata alla controparte, nel rispetto delle formalità previste dall’art. 390 c.p.c. L’Agenzia delle entrate non ha eccepito nulla.
2. Si è verificata dunque, dopo la proposizione del ricorso, una causa di estinzione del giudizio che deve essere qui dichiarata preliminarmente e che esclude la necessità di valutare le altre questioni sollevate dalle parti. Deve essere disposta, inoltre, la compensazione delle spese del presente grado di giudizio, come richiesto dalla rinunziante, senza opposizione della controparte.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per rinunzia al ricorso; spese compensate.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 19 dicembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2020