Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18880 del 11/09/2020

Cassazione civile sez. trib., 11/09/2020, (ud. 18/12/2019, dep. 11/09/2020), n.18880

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. ARMONE Giovanna Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29414-2014 proposto da:

P.P., con domicilio eletto in ROMA PIAZZA CAVOUR presso

la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dagli Avvocati SABRINA VARRICCHIO, DOMENICO PARRELLA;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA SUD SPA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PREMUDA 1/A,

presso lo studio dell’avvocato ROBERTO DIDDORO, rappresentata e

difesa dall’avvocato TIZIANA PANE;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE I DI NAPOLI;

– intimata –

avverso la sentenza n. 4214/2014 della COMM.TRIB.REG. di NAPOLI,

depositata il 05/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/12/2019 dal Consigliere Dott. ARMONE GIOVANNI MARIA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

1. il sig. P.P. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di Napoli n. 4214/50/14, depositata il 5 maggio 2014, che, riformando la sentenza di primo grado, ha rigettato l’originario ricorso del contribuente avverso un’intimazione di pagamento notificata dall’agente della riscossione Equitalia Sud s.p.a.;

2. il ricorso è affidato a quattro motivi;

3. Equitalia Sud s.p.a. resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

1. con il primo motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 23 e 57;

2. con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 24, 32, 58, nonchè degli artt. 3,24,111 Cost.;

3. i primi due motivi, da trattare unitariamente per la loro intima connessione, sono infondati;

4. la CTR ha affermato che la produzione del documento attestante la notifica della cartella esattoriale, su cui si fonda l’intimazione di pagamento originariamente impugnata, avvenuta nel giudizio d’appello, è consentita dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, comma 2, il quale espressamente prevede che il divieto di nuove prove in appello, sancito dal comma 1, non si estende ai documenti;

5. tale affermazione si pone perfettamente in linea con l’univoco orientamento della S.C., secondo cui l’art. 58 ha carattere di specialità rispetto a quanto diversamente disposto, per il giudizio civile ordinario, dell’art. 345 c.p.c., u.c. (v. Cass. 04/04/2018, n. 8313, Cass. 22/11/2017, n. 27774) e consente dunque la produzione di nuovi documenti anche in appello, con l’unico limite che sia rispettato il termine di decadenza di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 32 (Cass. 28/06/2018, n. 17164);

6. non osta a tale conclusione il fatto che l’odierna controricorrente sia rimasta contumace in primo grado, nè che la produzione documentale abbia ad oggetto la produzione della cartella di cui era stata contestata dal contribuente l’avvenuta notifica;

7. tale produzione integra infatti una mera difesa, volta alla confutazione delle ragioni poste a fondamento del ricorso della controparte, mentre il divieto di proporre nuove eccezioni D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 57, concerne unicamente le eccezioni in senso stretto, ossia unicamente “lo strumento processuale con cui il contribuente, in qualità di convenuto in senso sostanziale, fa valere un fatto giuridico avente efficacia modificativa o estintiva della pretesa fiscale”, non anche la mera difesa, argomentazione ovvero prospettazione, con la quale l’amministrazione finanziaria si limiti a contestare la fondatezza di un’eccezione avversaria (Cass. 16/11/2018, n. 29568; Cass. 04/04/2018, n. 8313 e ivi altre citate);

8. con il terzo motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2719 c.c., per avere la CTR ammesso la cartella notificata benchè prodotta in fotocopia;

9. il motivo è infondato;

10. la produzione in fotocopia di un documento non è di per sè illegittima in mancanza di una contestazione di sua conformità all’originale (v. tra le tante Cass. 08/09/2017, n. 21003) e anzi la mancanza di una tempestiva e specifica contestazione determina il riconoscimento del documento (Cass. 20/02/2018, n. 4053; Cass. 13/06/2014, n. 13425);

11. nella specie, parte ricorrente ha dato atto nel ricorso per cassazione di aver così dedotto nella memoria di costituzione in appello a proposito della produzione nuova: “inoltre si osserva ancora che i documenti esibiti sono fotocopie che come è noto non sono utilizzabili al fine di provare l’avvenuta notifica. La prova dell’avvenuta notifica incombe su Equitalia Sud spa, la quale avrebbe dovuto esibire l’originale della cartella di pagamento correlata della relata di notifica”;

12. tale deduzione non contiene alcun disconoscimento della conformità all’originale, cosicchè nessuna violazione dell’art. 2719 c.c. è addebitabile alla sentenza impugnata;

13. con il quarto motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.P.R. 26 ottobre 1973, n. 602, art. 26;

14. il ricorrente sostiene che la sentenza, a proposito della notifica della cartella esattoriale, pur avendo dato atto che l’irreperibilità del destinatario era nella specie “relativa”, non aveva ritenuto necessario l’espletamento del terzo adempimento previsto dall’art. 140 c.p.c., ossia l’affissione dell’avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell’abitazione o dell’ufficio o dell’azienda del destinatario;

15. in tal modo la sentenza sarebbe incorsa nella violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 26, nella parte in cui rinvia al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, in ordine alle modalità di notifica della cartella di pagamento, per come dichiarato incostituzionale dalla sentenza della Corte costituzionale n. 258 del 22/11/2012;

16. il motivo è inammissibile, perchè, come correttamente osservato nel controricorso, parte ricorrente non ha dimostrato di aver dedotto nei precedenti gradi di merito il vizio della notifica della cartella che ne forma oggetto;

17. nella memoria ex art. 378 c.p.c., parte ricorrente ha replicato sul punto, osservando “che solo la sentenza di appello, capovolgendo integralmente lo scrutinio di primo grado, ha ritenuto valida la notifica della cartella esattoriale”, quasi adombrando una decisione a sorpresa da parte della CTR che la abiliterebbe a proporre ricorso per cassazione sul punto;

18. tale ricostruzione è inesatta e, per confutarla, occorre ripercorrere l’andamento dei giudizi di merito, sulla base della lettura incrociata della sentenza impugnata e degli atti di parte;

19. con l’originario ricorso, il contribuente ha dedotto l’omessa notifica della cartella esattoriale che costituiva il presupposto dell’atto impugnato (intimazione di pagamento);

20. nella contumacia di Equitalia Sud s.p.a., e dunque in assenza di prova circa l’avvenuta notifica della cartella (atto presupposto), la CTP ha accolto il ricorso e annullato l’intimazione di pagamento (atto impugnato);

21. Equitalia Sud s.p.a. ha dunque proposto appello avverso la decisione della CTP, producendo la cartella notificata;

22. il P., costituendosi nel giudizio d’appello, ha dedotto in ordine al documento prodotto, ma si è limitato a sollevare due eccezioni: l’una relativa al fatto che la cartella notificata fosse stata prodotta in fotocopia, l’altra relativa alla presunta tardività del deposito in appello;

23. entrambe tali eccezioni sono state disattese dalla CTR, sono state riproposte con i motivi di ricorso per cassazione sub specie di violazione di legge e sono state respinte da questa S.C. per le ragioni sopra illustrate;

24. non vi è prova invece che, a fronte della produzione in appello della cartella notificata, il P. abbia fatto valere in quella sede il vizio relativo alla presunta violazione dell’art. 140 c.p.c.;

25. in grado d’appello, dopo la produzione della cartella notificata e a seguito delle due controeccezioni del contribuente, il theme decidendum era dunque così circoscritto: esistenza o meno della notifica della cartella, previa valutazione in ordine alla ammissibilità della produzione documentale in quello stadio del procedimento e in quella forma (copia fotostatica);

26. rispetto a tale thema decidendum, la CTR si è pronunciata, ritenendo ammissibile l’esame del documento ed escludendo poi l’esistenza dell’unico vizio sottoposto al suo esame (l’omessa notifica);

27. è dunque inesatto affermare che la sentenza qui impugnata abbia sancito la validità della notifica della cartella, essendosi la stessa limitata ad affermare, rispondendo in tal modo all’originario motivo di ricorso, che la notifica della cartella non era stata omessa, ma era avvenuta; la descrizione dell’iter notificatorio, contenuta nella sentenza della CTR, era funzionale unicamente a escludere l’inesistenza della notifica, non certo a fissarne la validità rispetto a tutti i possibili profili di invalidità della stessa;

28. nè può dirsi che l’aver formulato, con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, un motivo di contestazione concernente l’omessa notifica (e dunque la sua inesistenza) consenta al contribuente di ritenere comunque introdotto nel giudizio il tema della invalidità in ordine a qualsiasi vizio del procedimento notificatorio e che dunque il rilievo sollevato in appello sull’invalidità della notifica a mezzo posta costituisca una semplice precisazione di quell’iniziale motivo di doglianza: per costante e condivisibile giurisprudenza, “non è ravvisabile una relazione di continenza tra la inesistenza ed i vizi di nullità dell’atto notificatorio: ciò, infatti, comporterebbe una inammissibile scissione tra il tipo di invalidità denunciato con la proposta eccezione di merito e la specifica deduzione dei fatti sui quali la eccezione si fonda e che sostanzia l’onere di allegazione ricadente esclusivamente sulla parte nel caso in cui si facciano valere – come nel caso di specie – eccezioni in senso stretto (art. 2697 c.c., comma 2)” (Cass. 02/03/2017, n. 5369, Cass. 05/04/2013, n. 8398);

29. in conclusione, il quarto motivo di ricorso è inammissibile, in quanto mira a introdurre nel presente giudizio di cassazione nuovi temi d’indagine, che implicano valutazioni e accertamenti di fatto non effettuati dal giudice di merito;

30. ne consegue il rigetto del ricorso;

31. le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, ex art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidandole in complessivi Euro 7.600,00, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 18 dicembre 2019.

Depositato in cancelleria il 11 settembre 2020

 

 

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