Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18880 del 03/07/2021
Cassazione civile sez. trib., 03/07/2021, (ud. 24/03/2021, dep. 03/07/2021), n.18880
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –
Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –
Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI N. Maria Giulia – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7575/2013 R.G. proposto da:
Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,
domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura
generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
I.DE.A. – UTS Groupement d’interet economique in persona dei legali
rappresentanti pro tempore, C.P., E.F.,
rappresentati e difesi dagli avv. Guglielmo Maisto e Marco Cerrato,
con domicilio eletto in Roma, Piazza Aracoeli n. 1, presso il loro
studio;
– controricorrenti/ricorrenti incidentali –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del
Piemonte n. 15/27/12, depositata il 25 gennaio 2012.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 marzo 2021
dal Consigliere Enrico Manzon.
Fatto
RILEVATO
che:
Con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale del Piemonte rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 168/03/2009 della Commissione tributaria provinciale di Torino che aveva accolto i ricorsi di I.DE.A. – UTS Groupement d’interet economique, C.P., E.F. contro gli avvisi di accertamento per II.DD. ed IVA 2001-2002.
La CTR, nella parte che qui rileva, osservava in particolare che non sussisteva il presupposto fondante le pretese erariali ossia la presenza di una “stabile organizzazione” in Italia della società consortile I.DE.A. (della quale il C. e l’ E. erano amministratori), negando altresì che la stessa fosse “agente indipendente” delle società I.DE.A. e COMAU fatturanti alla medesima.
Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate deducendo due motivi.
Resistono con controricorso i contribuenti i quali hanno altresì proposto ricorso incidentale condizionato affidato ad un motivo unico.
Diritto
CONSIDERATO
che:
Nelle more del procedimento la difesa dell’agenzia fiscale ricorrente ha depositato istanza per l’estinzione del giudizio a spese compensate, allegando una nota dell’Agenzia delle entrate, ufficio locale, che le comunica l’intervenuto annullamento in autotutela degli avvisi di accertamento impugnati.
Non vi sono ragioni ostative all’accoglimento di tale istanza, tenuto conto che il ricorso incidentale dei controricorrenti è espressamente condizionato.
Tenuto per conto dell’esito del giudizio possono esserne compensate le spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere; spese compensate.
Così deciso in Roma, il 24 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2021