Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1888 del 29/01/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1888 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CICALA MARIO

ORDINANZA
sul ricorso 14683-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001 in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente contro
LIVATINO LUCA LVTLCU60A08G999L, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA SILVIO PELLICO 24, presso lo studio dell’avvocato
CARELLO CESARE ROMANO, rappresentato e difeso dall’avvocato
BOLOGNI VITTORIO, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente avverso la sentenza n. 15/25/2011 della Commissione Tributaria
Regionale di FIRENZE del 10.12.2010, depositata 11 07/02/2011;

Data pubblicazione: 29/01/2014

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/12/2013 dal Presidente Relatore Dott. MARIO CICALA.

Ric. 2011 n. 14683 sez. MT – ud. 18-12-2013
-2-

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
IRAP sanitario
R.G. 14683/2011
RICORRENTE: AGENZIA ENTRATE
INTIMATO: dott. Luca Livatino

I. L’Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione avverso la sentenza della Commissione
Tributaria Regionale della Toscana 15/25/11 del 7 febbraio 2012 che respingeva l’appello
dell’ufficio affermando la spettanza al dott. Luca Livatino del rimborso IRAP relativamente
agli anni 2004-2006.
2. Il contribuente si è costituito in giudizio.
3. 11 ricorso appare infondato in quanto il giudice di merito ha adeguatamente motivato in ordine
alla non sussistenza di una “stabile organizzazione” di supporto all’attività del contribuente, medico
di base.
In particolare la sussistenza di un dipendente part time non costituisce elemento che di per sé provi
l’assunto della Agenzia, specie in relazione ad un medico di base, tenuto nell’interesse della sanità
pubblica ad un’efficienza e continuità di servizio.
Il Collegio ha condiviso la relazione.
Date le oscillazioni giurisprudenziali sulla problematica del dipendente prt —time appare opportuno
compensare le spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso compensa fra le parti le spese del presente grado.
Così deciso nella camera di consiglio della sesta sezione civile il 18 dicembre 2013

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

E’ stata depositata la seguente relazione.

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