Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1888 del 27/01/2011

Cassazione civile sez. II, 27/01/2011, (ud. 04/11/2010, dep. 27/01/2011), n.1888

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 5573-2005 proposto da:

M.D. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA LIMA 48, presso lo studio dell’avvocato LANZILLOTTA

ANTONIO, che lo rappresenta e difende (deceduto nelle more);

– ricorrente –

contro

COMUNE DI SCANZANO JONICO in persona del Sindaco pro tempore, ANAS in

persona del legale rappresentante pro tempore;

– intimati –

avverso le ordinanze del GIUDICE DI PACE di PISTICCI emesse in data

14/01/2004 e 11/03/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/11/2010 dal Consigliere Dott. EMILIO MIGLIUCCI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa

CARESTIA ANTONIETTA che ha concluso per l’accoglimento del terzo

motivo, rigetto del resto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

M.D. ha proposto ricorso per cassazione avverso le ordinanze di convalida, emessa ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 5, il 14 gennaio 2004 nonchè di rigetto dell’istanza di rimessione in termine dell’ 11 marzo 2004 pronunciate dal Giudice di pace di Pisticci.

Non ha svolto attività difensiva l’intimato.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente, lamentando contraddittorietà del motivazione in relazione all’art. 184 bis, deduce di avere dimostrato che la mancata conoscenza della data di udienza non era a lui imputabile, perchè gli era stata comunicata successivamente dal collega in loco presso il quale si era domiciliato per le comunicazioni: la richiesta di rimessione in termini era pienamente legittima.

Il motivo è infondato.

La comunicazione dell’udienza di comparizione era avvenuta ritualmente al procuratore domiciliatario, mentre il ritardo con cui il domiciliatario ne aveva dato notizia al difensore non poteva concretare la causa non imputabile prevista dall’art. 184 cod. proc. civ., dovendo il difensore rispondere anche della condotta tenuta da colui di cui si avvale ai fini della domiciliazione.

Il secondo motivo denuncia la contraddittorietà della motivazione dell’ordinanza di convalida rispetto a quella precedente con cui era stata sospesa l’esecuzione del provvedimento impugnato, atteso che l’esistenza dei gravi motivi posti a fondamento di quest’ultima decisione era in evidente contrasto con la non illegittimità del provvedimento impugnato indicata in sede di convalida.

Il motivo è infondato.

Deve escludersi la denunciata contraddizione, posto che il provvedimento di sospensione viene emesso “prima facie” sulla scorta di una cognizione sommaria che evidentemente non vincola la decisione di merito che il giudicante prende all’esito della completa valutazione di tutti gli elementi acquisiti.

Il terzo e il quarto motivo deducono in sostanza la mancanza di motivazione dell’ordinanza di convalida alla luce dei principi formulati dalla Corte Costituzionale con la sentenza 534 del 1990, stante la genericità del riferimento dell’ordinanza alla non illegittimità del provvedimento impugnato con l’opposizione che andava verificato e motivato alla stregua dei motivi dedotti e dei documenti depositati.

I motivi, essendo strettamente connessi, vanno esaminati congiuntamente.

Le censure sono infondate.

Secondo la recente sentenza n. 10506/2010 delle Sezioni Unite nel giudizio di opposizione avverso i provvedimenti irrogativi di sanzioni amministrative, disciplinato dalla L. n. 689 del 1981, artt. 22 e 23, l’ordinanza di cui al citato art. 23, comma 5, con la quale il giudice convalida il provvedimento impugnato per mancata comparizione alla prima udienza dell’opponente che non abbia fatto pervenire tempestiva notizia di un suo legittimo impedimento, è sufficientemente motivata ove il giudice dia espressamente atto di aver valutato la documentazione “hinc ed inde” prodotta, ritenendola inidonea a incidere sulla valenza della pretesa sanzionatoria, senza necessità di una specifica disamina di ciascuna delle censure rivolte al provvedimento impugnato, dovendosi escludere – alla stregua della “ratio” sottesa alla norma, intesa, in coerenza con i principi del giusto processo, alla sollecita definizione dei procedimenti ai quali la parte attrice abbia omesso di dare impulso – che l’onere motivazionale relativo alla sussistenza o meno dei presupposti giustificanti la sanzione irrogata debba conformarsi ai contenuti tipici di una decisione raggiunta all’esito di un giudizio sviluppatosi secondo le forme ordinarie. Pertanto, ove il provvedimento di convalida risponda a tali requisiti, resta esclusa la possibilità, in sede di legittimità, di sindacarne la fondatezza ovvero la persuasività sotto il profilo della completezza e dell’esattezza, risolvendosi solo la motivazione apparente o comunque avulsa dalle risultanze documentali in un vizio rilevabile in sede di legittimità.

Ne consegue che quando, come nella specie, il giudice dia atto di avere esaminato la documentazione è preclusa la deducibilità in sede di legittimità di un vizio di motivazione o di violazioni che infirmino la esattezza della pronuncia.

Il ricorso va rigettato.

Non va adottata alcuna statuizione circa il regolamento delle spese processuali relative alla presente fase, non avendo l’intimato svolto attività difensiva.

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2011

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