Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1888 del 25/01/2017


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Cassazione civile, sez. II, 25/01/2017, (ud. 13/10/2016, dep.25/01/2017),  n. 1888

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27819-2012 proposto da:

R.F., (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

SILVIO PELLICO 24, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE VALVO,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato FOLCO TRABALZA;

– ricorrente –

contro

ALLIANZ S.p.a., c.f. (OMISSIS), in persona dei legali rappresentanti

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA MAZZINI, 27,

presso lo studio dell’avvocato PAOLO ZUCCHINALI, che la rappresenta

e difende unitamente agli avvocati BONAVENTURA MINUTOLO, SALVATORE

TRIFIRO’;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 501/2011 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 14/10/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/10/2016 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI;

udito l’Avvocato CESARE ROMANO CARRELLO, con delega dell’Avvocato

GIUSEPPE VALVO difensore della ricorrente, che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato GIUSEPPE SOTTILE, con delega dell’Avvocato SALVATORE

TRIFIRO’ difensore delle controricorrenti, che ha chiesto il rigetto

del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Generale Dott. PRATIS

Pierfelice che ha il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

R.F., con atto di citazione del 22 aprile 2002, conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di Terni, la compagnia Lloyd Adriatico ed esponendo: che la compagnia Lloyd Adriatico, con atto del 9 marzo 1988, conferiva alla sig.ra R. mandato di agente generale per l’Agenzia di (OMISSIS) con portafoglio zero. Il 10 maggio del 2000 la società Lloyd notifica all’agente l’atto di recesso dal contratto di agenzia. La motivazione del suddetto provvedimento faceva riferimento ad un fatto occorso il (OMISSIS) e conclusosi i primi giorni di maggio a seguito di comprovati ammanchi di cassa la R. aveva fatto installare una telecamera, installazione denunciata da tre dipendenti che avevano travisato lo scopo di tale istallazione. Successivamente la R. aderiva all’accordo consensuale propostole dalla Lloyd Adriatico, la quale riconosceva all’agente un’indennità di risoluzione pari a Lire 670.000.000 da erogare in quattro rate il cui ultimo importo sarebbe stato erogato entro il 31 dicembre 2000, si obbligava a riconoscere alla ricorrente le provvigioni che le spettava in virtù dell’art. 20 dell’Accordo nazionale assicurazioni. L’obbligazione della R. consisteva nella risoluzione consensuale del rapporto con conseguente rinuncia delle migliori condizioni. La società Lloyd Adriatico si rendeva inadempiente agli obblighi assunti.

A seguito del recesso consensuale la R. provvedeva a candidarsi come agente presso altre compagnie assicurative e tuttavia ogni trattative si interrompeva nella loro fase finale. Scopriva che nello scambio informativo sugli agenti tra le diverse compagnie la società Lloyd Adriatico non rendeva un quadro veritiero della sua professionalità. In ragione di ciò nel dicembre del 2000 chiedeva alla Procura della Repubblica di Terni un sequestro del dossier che la riguardava presso al sede Lloyd Adriatico e successivamente estendeva la richiesta anche per le direzioni commerciali delle Compagnie assicurative presso le quali aveva presentato al sua canditura.

Ciò posto, la sig.ra R., ritenendo che la Compagnia si era resa inadempiente all’accordo sottoscritto. chiedeva che venisse applicata la disciplina dell’Accordo Nazionale, nonchè il risarcimento del danno subito anche, successivamente, alla stipulazione dell’accordo.

Si costituiva la Compagnia Lloyd Adriatico, eccependo l’incompetenza territoriale del Tribunale di Terni e, contestando le pretese dell’attrice, sostenendo che l’accordo era stato puntualmente soddisfatto.

Il Tribunale di Terni, ritenuta la propria competenza con sentenza del 4 dicembre 2007 respingeva la domanda di risoluzione e di risarcimento proposta dall’attrice e compensava le spese processuali.

La Corte di Appello di Perugia, pronunciandosi su appello proposto dalla R., a contraddittorio integro, con sentenza n. 501 del 2011 rigettava l’appello e confermava la sentenza impugnata. Secondo la Corte di Perugia, la Compagnia Lloyd Adriatico non risultava inadempiente, posto che non aveva corrisposto solo la residua somma di Lire 59.715.886, la cui dilazione era condizionata, motivatamente dall’Istituto, alla consegna di fideiussione bancaria, così come era stato stabilito con l’accordo oggetto del giudizio. Quanto al danno alla sua reputazione non risultava dagli atti quali fossero state le informazioni negative che la Compagnia Lloyd Adriatico avrebbe fornito ad altre compagnie, tali da ledere la reputazione della sig.ra R..

La cassazione di questa sentenza è stata chiesta da R.F. con ricorso affidato a cinque motivi. La società Allianz spa, già Lloyd Adriatico ha resistito con controricorso, illustrato con memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.= Con il primo motivo di ricorso, la sig.ra R.F., lamenta il difetto di motivazione: omessa, insufficiente, contraddittoria, circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, con riferimento all’interpretazione del contratto ex art. 1362 c.c. e ss ed alla domanda di risoluzione del contratto ex art. 1455 c.c., in relazione all’art. 360c.p.c., n. 5. Secondo la ricorrente la Corte distrettuale avrebbe confuso, così come aveva fatto il Tribunale, l’indennità per la risoluzione che era stata pattuita con scrittura dell'(OMISSIS), con il saldo derivante con la definizione dei rapporti di dare ed avere conseguente alla cessazione del mandato che, secondo una prospettazione del CTU, sarebbe di Lire 59.715.886. La circostanza che la Corte territoriale avrebbe confuso i due rapporti è confermata dal richiamo alla fideiussione bancaria. Infatti, la Corte territoriale ha ritenuto che la prestazione della fideiussione fosse relativa all’importo di Lire 59.715.886 e non, invece, all’importo di Lire 50.000.000 previsto dalla scrittura dell'(OMISSIS).

La Corte distrettuale, sempre secondo la ricorrente, avrebbe omesso di trattare la questione del credito della R. avente titolo nelle provvigioni che l’accordo dell'(OMISSIS) le riconosceva.

1.1. = Il motivo non ha ragion d’essere.

Come emerge dalla sentenza impugnata, la Corte distrettuale, ha esaminato l’accordo dell'(OMISSIS), attenendosi ai motivi di gravame, con i quali la R. lamentava che la Compagnia si fosse resa inadempiente rispetto alle obbligazioni assunte con tale accordo, ovvero, all’obbligazione di corrispondere entro il 31 dicembre 2000 l’intera somma concordata per la risoluzione consensuale del rapporto e l’obbligazione della Compagnia di corrispondere alla R. tutte le provvigioni. Posto che secondo la R. l’inadempimento della Compagna presentava il requisito della gravità ne aveva chiesto la risoluzione.

La Corte di Appello ha ritenuto, invece, che la Compagnia avrebbe dovuto corrispondere alla R. la somma totale di Lire 59.715.886, la cui corresponsione sarebbe dovuta avvenire alla consegna. alla Compagnia di Assicurazioni. di una fideiussione bancaria. A sua volta aggiunge la sentenza “(….) in sede di definizione era insorto poi un contrasto, nel senso che la compagnia ravvisava a carico della R. una partita di Lire 59.725.886 da compensare con la somma trattenuta, il che determinava in favore della R. un credito residuo di Lire 11.101.256, che le veniva versato, mentre la R. da parte sua rivendicava provvigioni non corrisposte su un ammontare di Lire 15.254.912, ma la Compagnia provvedeva al versamento per un ammontare di Lire 653.306, in base, dunque, alla consulenza tecnica, la sig.ra R. aveva percepito tutte le somme a lei spettanti (…)”.

Come è del tutto evidente, la Corte distrettuale, non solo non ha omesso di motivare la decisione cui è pervenuta e, cioè, che la Compagnia non fosse inadempiente rispetto alle obbligazioni assunte, ma ha ampiamente spiegato le ragioni per le quali ha escluso il preteso inadempimento della Compagnia. E di più, comunque, con giudizio privo di vizi logici e/o giuridici ha chiarito che, comunque, l’inadempimento (il mancato versamento della somma di Lire 44.460.974, secondo la ricostruzione della R. non si trattava di inadempimento grave da legittimare la risoluzione richiesta.

1.1.a).= La ricorrente, in verità, non ha tenuto conto che nel giudizio di legittimità non può trovare ingresso il motivo di ricorso con il quale la sentenza impugnata venga censurata per vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, qualora esso intenda far valere la rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice al diverso convincimento soggettivo della parte e, in particolare, prospetti un preteso migliore e più appagante coordinamento dei dati acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all’ambito di discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi del percorso formativo di tale convincimento rilevanti, ai sensi della disposizione citata. In caso contrario, infatti, tale motivo di ricorso si risolverebbe in una inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito, e, perciò, in una richiesta diretta all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di Cassazione. (Cass. n. 7394 del 26/03/2010).

2.= Con il secondo motivo, la ricorrente, denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto con riferimento agli artt. 1363 c.c. e ss. in relazione all’art. 360c.p.c., n. 3. Secondo la ricorrente, la Corte di appello avrebbe errato nel ritenere che la fideiussione fosse relativa all’importo di Lire 59.715.886 e non, invece, all’importo dell’ultima rata concordata per la risoluzione del rapporto di agenzia pari a Lire 50.000.000. Avrebbe, altresì, errato, la Corte distrettuale, per aver ritenuto che la condizione operasse, anche dopo il 31 dicembre 2000 e che la fideiussione fosse bancaria.

2.1.= Il motivo è inammissibile, essenzialmente, perchè la ricorrente non spiega sotto quale profilo la Corte distrettuale non avrebbe correttamente applicato il canone interpretativo di cui all’art. 1363 c.c., il quale dispone che “le clausole del contratto si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell’atto”, posto che la ricorrente lamenta, semplicemente, che la Corte distrettuale avrebbe rapportato la fideiussione ad un importo diverso da quello che risulterebbe dall’accordo dell'(OMISSIS) e avrebbe ritenuto che la fideiussione di cui si dice, fosse valida, anche dopo il 31 dicembre 2000 e che la fideiussione fosse bancaria (anche se quest’ultimo rilevo non sempre nell’economia del ragionamento della Corte distrettuale, fosse un elemento rilevante e decisivo).

3.= Con il terzo motivo la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione di norme di diritto con riferimento all’art. 1455 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Secondo la ricorrente, avrebbe errato la Corte distrettuale nell’aver ritenuto l’inadempimento della compagnia Lloyd Adriatico di scarsa importanza, posto che al 31 dicembre la Compagnia era debitrice della R. della somma di Lire 68.898.375.

3.1.= Anche questo motivo è infondato.

Nel caso in esame, la Corte distrettuale ha chiarito, che “(…) in base alla consulenza tecnica d’ufficio la sig.ra R. aveva percepito tutte le somme a lei dovute ed in ogni caso anche a voler configurare come un inadempimento il mancato versamento di Lire 44.460.974 (secondo la ricostruzione della R.) “(…..) non si trattava di un inadempimento grave considerata la notevole differenza tra la somma complessiva versata e le somme trattenute”.

Si tratta, come è evidente, di una valutazione ampiamente condivisibile e, comunque, logica e priva di vizi giuridici, pertanto, non soggetta ad essere vagliata nel giudizio di legittimità.

Come più volte è stato affermato da questa Corte: in materia di responsabilità contrattuale, la valutazione della gravità dell’inadempimento ai fini della risoluzione di un contratto a prestazioni corrispettive ai sensi dell’art. 1455 c.c. costituisce questione di fatto, la cui valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice del merito, ed è insindacabile in sede di legittimità, ove sorretta da motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici.

4.= la ricorrente, lamenta:

a) Con il quarto motivo, difetto di motivazione: omessa, insufficiente, contraddittoria circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, con riferimento all’illecito extracontrattuale del Lloyd Adriatico ex artt. 2043 e 2598 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5. Secondo la ricorrente, la Corte distrettuale, erroneamente, avrebbe escluso la lamentata lesione alla reputazione personale e professionale, perchè non avrebbe valutato correttamente le prove. E di più, contraddittoria sarebbe la motivazione della sentenza impugnata, che da un lato afferma che le informazioni negative, dispensate da Lloyd Adriatico, erano compatibili con l’andamento negativo del rapporto.

b) Con il quinto motivo, la violazione e falsa applicazione di norme di diritto con riferimento all’art. 2043 c.c. e art. 2598 c.c., n. 3 e della L. n. 675 del 1996, art. 13 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Secondo la ricorrente, la Compagnia Lloyd Adriatico non avrebbe dovuto diffondere notizie, tanto meno negative, sul conto della R. e avrebbe dovuto mantenere la riservatezza sul rapporto intercorso con l’ex agente. In tal modo, la Compagnia Lloyd Adriatico avrebbe posto, sempre secondo la ricorrente, in essere un atto illecito lesivo dei principi della correttezza professionale ed idoneo a danneggiare gravemente R.F..

4.1.= Entrambi i motivi che per l’innegabile connessione che esiste tra gli stessi, vanno esaminati congiuntamente, sono infondati, non solo perchè si risolvono nella richiesta di una nuova e diversa valutazione dei dati processuali non proponibile nel giudizio di cassazione se, come nel caso in esame la valutazione compiuta dalla Corte distrettuale non presenza vizi logici e/o giuridici, ma, soprattutto, perchè la Corte distrettuale ha indicato con chiarezza le ragioni per le quali ha ritenuto di escludere la sussistenza della violazione della reputazione e della riservatezza lamentata dall’attuale ricorrente. Come afferma la sentenza impugnata “(…) tutti i testi escussi hanno si riferito di aver ricevuto informazioni “negative” in relazione all’attrice allorquando si informavano presso la Lloyd Adriatico spa, preliminarmente alla stipulazione dei rapporti e contratti con la stessa. Va però, subito, rimarcato come, da un lato, nessuno dei testi abbia reso chiaro il tenore delle informazioni in oggetto di tal che non appare possibile verificare la natura ed il tenore delle stese sia sotto il profilo della veridicità delle informazioni che sotto quello della continenza e coerenza. Sotto altro aspetto, direttamente da ciò derivante, dette informazioni sono conseguenza alla risoluzione di un rapporto. Appiano ampiamente compatibili (…) con la rappresentazione di una generica non soddisfacente in merito all’andamento del rapporto svoltosi con l’appellante (…)”.

E’ chiaro, dunque, che la Corte distrettuale ha escluso che la Compagnia avesse divulgato, di sua iniziativa, notizie riguardanti il rapporto di agenzia di cui si dice ma piuttosto si trattava di informazione che terzi chiedevano e di cui si disconosce il valore e la portata. E, comunque, si tratta, ancora una volta, di una valutazione di fatto non censurabile nel giudizio di cassazione in quanto correttamente motivata ed immune da vizi logici e giuridici.

In definitiva, il ricorso va rigettato e la ricorrente, in ragione del principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c., condannata al pagamento a favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di Cassazione, che vengono liquidate con il dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare alla parte controricorrente, le spese del presente giudizio di cassazione, che liquida in Euro 3.700,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre spese generali ed accessori, come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte di Cassazione, il 13 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2017

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