Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18879 del 30/08/2010
Cassazione civile sez. I, 30/08/2010, (ud. 07/07/2010, dep. 30/08/2010), n.18879
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIA Paolo – Presidente –
Dott. PROTO Vincenzo – rel. Consigliere –
Dott. VITRONE Ugo – Consigliere –
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Consigliere –
Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
M.A. (c.f. (OMISSIS)), L.A.
(c.f. (OMISSIS)), L.G. (c.f.
(OMISSIS)), in proprio e nella qualita’ di eredi di
L.E., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GIULIA DI
COLLOREDO 46, presso l’avvocato DE PAOLA GABRIELE, che li rappresenta
e difende, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrenti –
contro
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del
Consiglio pro tempore, MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in
persona del Ministro pro tempore, domiciliati in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li
rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositato il
11/08/2007; n. 95/07 R.G.;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
07/07/2010 dal Presidente Dott. VINCENZO PROTO;
udito, per i ricorrenti, l’Avvocato DE PAOLA che ha chiesto
l’accoglimento del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
APICE Umberto che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Con decreto depositato in data 11 agosto 2007 la Corte di appello di Firenze si e’ pronunciata sulla domanda di equa riparazione del danno proposta dai sg.ri M.A., A. e L. G., quali eredi di L.E., che aveva lamentato – ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 2 in riferimento alla conv.
per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle liberta’ fondamentali resa esecutiva con L. 4 agosto 1955, n. 848 ed entrata in vigore per l’Italia il 26 ottobre 1955 – la eccessiva durata del processo da lui promosso davanti al davanti al Tar Toscana per ottenere la riliquidazione dell’indennita’ di buonuscita con ricorso depositato il 19 agosto 1999. La Corte, accertato in tre anni e nove mesi il tempo entro il quale e’ stato definito (con sentenza 19 maggio 2003) il giudizio presupposto, ha rigettato la domanda, ritenendo ragionevole la durata della causa. Avverso questo decreto i ricorrenti, quali eredi del sig. L.E., deceduto, – con ricorso notificato alla Presidenza del Consiglio e al Ministero dell’Economia e delle Finanze – denunciano la violazione dell’art. 6 della conv. e della L. n. 89 del 2001, e deducono che anche la frazione di anno doveva essere computata nel calcolo della durata irragionevole del processo. L’Amministrazione intimata ha resistito con controricorso, eccependo in via pregiudiziale la inammissibilia’ del ricorso proposto nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Il ricorrente ha depositato memoria. Il ricorso proposto nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze e’ inammissibile in quanto – come denuncia l’Avvocatura dello Stato – la Corte di appello si e’ pronunciata (nel merito) nei soli confronti della Presidenza del Consiglio e tale statuizione non e’ stata oggetto di censura in questa sede.
Il ricorso proposto nei confronti della Presidenza del consiglio e’ ammissibile ma e’ infondato, in quanto il giudice a quo ha considerato che, alla stregua degli elementi di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2, la durata del processo presupposto doveva essere considerata ragionevole. E tale conclusione non e’ meritevole di censura in questa sede giacche’ la nozione di ragionevole durata del processo non ha carattere assoluto e non si presta ad una determinazione certa, in quanto e’ condizionata da parametri fattuali, strettamente legati alla singola fattispecie, che non consentono di stabilirla facendo riferimento a cadenze temporali rigide e a schemi valutativi predefiniti. La ragionevolezza va quindi, in definitiva, misurata in concreto sia pure avendo come parametro di riferimento il modello di durata media considerato nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (Cass. 21020/2006). Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso proposto nei confronti del Ministero dell’Economia e delle finanze. Rigetta il ricorso notificato alla Presidenza del consiglio. Compensa le spese tra le parti.
Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 7 luglio 2010.
Depositato in Cancelleria il 30 agosto 2010