Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18879 del 28/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 28/07/2017, (ud. 20/06/2017, dep.28/07/2017),  n. 18879

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria G. C. – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 17905/2016 R.G. proposto da:

E.E., rappresentato e difeso dall’Avv. Mario Di Frenna, con

domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della

Corte di cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., rappresentato e

difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio in Roma,

via dei Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna n. 56/16

depositata il 12 gennaio 2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 giugno

2017 dal Consigliere Mercolino Guido.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che E.E., cittadino nigeriano, ha proposto ricorso per cassazione, per due motivi, avverso la sentenza del 12 gennaio 2016, con cui la Corte d’appello di Bologna ha accolto il gravame interposto dal Ministero dell’interno avverso l’ordinanza emessa il 6 giugno 2014, con cui il Tribunale di Bologna aveva accolto parzialmente la domanda di riconoscimento della protezione internazionale proposta dall’appellante, riconoscendogli la protezione sussidiaria.

che il Ministero dell’interno ha resistito con controricorso;

che il Collegio ha deliberato, ai sensi del decreto del Primo Presidente del 14 settembre 2016, che la motivazione dell’ordinanza sia redatta in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che con il primo motivo d’impugnazione il ricorrente denuncia la violazione e/o la falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 8 e del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, censurando la sentenza impugnata per aver ritenuto non dimostrata la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria o quanto meno di quella umanitaria, nonostante gli sforzi da lui compiuti per circostanziare la domanda, senza far uso dei poteri officiosi ad essa attribuiti per l’acquisizione di un’adeguata conoscenza della situazione attuale della Nigeria, caratterizzata da un quadro sociale altamente degradato e dall’impossibilità per i cittadini di affidare le proprie sorti alle forze di pubblica sicurezza, corrotte e fuori controllo;

che con il secondo motivo il ricorrente deduce l’omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione su fatti controversi e decisivi per il giudizio, censurando la sentenza impugnata per aver escluso che i fatti narrati integrassero i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale, nonostante la situazione di conflitto interno esistente in Nigeria, riconosciuta dalla medesima Corte d’appello in altre sentenze;

che, nella parte riguardante l’accertamento della situazione generale del Paese di provenienza, le predette censure non attingono la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale, nel rigettare la domanda di riconoscimento della protezione, non ha affatto negato la gravità del quadro sociale e politico descritto dall’ E., avendo invece escluso la configurabilità di un nesso causale tra lo stesso e le vicende personali e familiari del ricorrente;

che, infatti, pur avendo dato atto dell’astratta plausibilità dei fatti esposti a sostegno della domanda, la Corte di merito ne ha escluso l’intrinseca credibilità sulla base di una valutazione estesa a tutti gli aspetti indicati dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, avendo evidenziato, oltre ad alcune contraddizioni indubbiamente emergenti dalla narrazione, la mancanza di riscontri oggettivi ed in particolare documentali, ed avendo ritenuto che il ricorrente non avesse fatto tutto il possibile per procurarseli, pur avendone la possibilità;

che peraltro, nel contestare il predetto apprezzamento, il ricorrente si astiene dal censurare l’osservazione della Corte di merito, secondo cui l’asserita impossibilità di procurarsi i predetti elementi si sarebbe posta in contrasto con la circostanza, ammessa dall’ E., che egli aveva conservato i rapporti con la famiglia di origine, ancora residente nella località di provenienza;

che, nella parte riflettente la sussistenza delle condizioni per l’adozione di una misura di protezione, le censure si risolvono nella sollecitazione di un nuovo apprezzamento dei fatti, non consentito a questa Corte, alla quale non spetta il compito di riesaminare il merito della controversia, ma solo quello di verificare la correttezza giuridica e la coerenza logico-formale delle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata, nei limiti in cui nei limiti in cui quest’ultima è censurabile in sede di legittimità, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel testo modificato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. Un., 7/04/2014, n. 8053 e 8054; Cass., Sez. 6, 8/10/2014, n. 21257);

che il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come dal dispositivo.

PQM

 

dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 – quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, il 20 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2017

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