Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18879 del 26/09/2016


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Cassazione civile sez. VI, 26/09/2016, (ud. 20/07/2016, dep. 26/09/2016), n.18879

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26445-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

B.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE XXI APRILE

11, presso lo studio dell’avvocato CORRADO MORRONE, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato VITO D’AMBRA, giusta

delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1548/19/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di MILANO del 24/02/2014, depositata il 25/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. LUCIO NAPOLITANO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte,

costituito il contraddittorio camerate sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue:

Con sentenza n 1548/2014, depositata il 25 marzo 2014, non notificata, la CTR della Lombardia ha accolto l’appello proposto dal dott. B.M. nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale Monza e Brianza, per la riforma della sentenza di primo grado della CTP di Milano, che aveva rigettato il ricorso proposto dal dott. B. avverso il silenzio – rifiuto dell’Ufficio sull’istanza di rimborso che il contribuente aveva presentato per l’Irap versata negli anni d’imposta dal (OMISSIS).

Avverso la pronuncia della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, al quale il contribuente resiste con controricorso, ulteriormente illustrato da memoria.

Con il primo motivo di ricorso l’Amministrazione finanziaria denuncia violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – nella parte in cui la sentenza impugnata ha escluso che l’avere svolto il contribuente la propria attività professionale di medico convenzionato con il Servizio di medicina generale, avvalendosi di cooperativa di servizi limitatamente all’espletamento di mansioni di segreteria e pulizia dello studio, integrasse il requisito dell’autonoma organizzazione.

Con il secondo motivo l’amministrazione denuncia ulteriore violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2 e dell’art. 2697 cc. e art. 115 c.p.c. per avere in realtà la CTR fondato il proprio convincimento circa l’insussistenza del requisito dell’autonoma organizzazione sebbene il contribuente non avesse fornito la prova, su di lui incombente, dell’assenza delle relative condizioni, essendo anzi emerso l’impiego non occasionale di personale e di costi rilevanti tali da far ritenere comprovata l’incidenza di siffatti elementi sull’incremento del reddito del professionista.

Con il terzo motivo, infine, la ricorrente Amministrazione denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2 e art. 2082 c.c., per avere svolto il professionista la propria attività in forma associata, detta circostanza, in fatto incontestata, essendo idonea ad integrare il requisito dell’autonoma organizzazione.

Il primo e terzo motivo sono infondati.

In relazione atta questione dedotta nel primo motivo, le Sezioni Unite di questa Corte (cfr. Cass. 10 maggio 2016, n. 9451), hanno affermato il principio che il requisito dell’autonoma organizzazione di cui al D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2 quale presupposto impositivo dell’Irap, ricorre quando il contribuente: “a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’ottanizzatione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni è segretaria ovvero meramente esecutive”.

La sentenza impugnata, accertato che il servizio offerto dalla cooperativa Primary Care è limitato a mansioni esecutive (pulizia dello studio, segreteria), è, pertanto, in linea con il succitato principio di diritto.

Quanto al terzo motivo, va ricordato che le Sezioni Unite di questa Corte hanno espresso il principio (cfr. Cass. 13 aprile 2016, n. 7291) secondo cui “in tema di imposta regionale sulle attività produttive, “la medicina di gruppo, ai sensi del D.P.R. n. 270 del 2000, art. 40 non è un’associazione tra professionisti, ma un organismo promosso dal servizio sanitario nazionale, sicchè la relativa attività integra il presupposto impositivo non per la forma associativa del suo esercizio, ma solo per l’eventuale sussistenza di un’autonoma organizzazione””.

Nella fattispecie in esame l’Amministrazione, nell’articolazione del motivo, ha riferito invece la sussistenza del presupposto impositivo all’esercizio in sè nella forma associata dell’attività medica da parte del professionista.

Infine, deve ritenersi inammissibile il secondo motivo, perchè in realtà, sotto la specie del vizio di violazione di norma di diritto, la ricorrente mira a riproporre questione propriamente di merito, tendendo a sollecitare una diversa valutazione delle risultanze istruttorie, ciò che è precluso in questa sede (cfr.,tra le molte, Cass. sez. unite 11 giugno 1998, n. 5802; Cass. sez. 6-5, ord. 7 gennaio 2014, n. 91).

Il ricorso va pertanto rigettato per manifesta infondatezza.

Il contrasto giurisprudenziale composto dalla succitata pronuncia n. 7291/16 delle Sezioni Unite di questa Corte, intervenuta a giudizio di legittimità già pendente tra le parti, giustifica la compensazione tra le parti medesime delle spese del presente giudizio.

Non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, essendo parte ricorrente Amministrazione pubblica per la quale ricorre il meccanismo di prenotazione a debito delle spese (cfr. Cass. sez. unite 8 maggio 2014, n. 9338; più di recente, tra le altre, Cass. sez. 6-L, ord. 29 gennaio 2016, n. 1778).

PQM

La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2016

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