Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18879 del 12/07/2019

Cassazione civile sez. I, 12/07/2019, (ud. 13/06/2019, dep. 12/07/2019), n.18879

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 24720-2018 proposto da:

F.A., rappresentato e difeso dall’Avvocato GIOVANNI MARIA

FACILLA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE DI ANCONA n. 9573/2018, depositato

il 2.8.2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

116.2019 dal Consigliere Dott.ssa ANTONELLA DELL’ORFANO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

F.A. propone ricorso, affidato a quattro motivi, per la cassazione del provvedimento indicato in epigrafe, con cui il Tribunale di Ancona aveva respinto la sua domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, di protezione internazionale sussidiaria e, in via subordinata, per motivi umanitari;

il Ministero dell’Interno è rimasto intimato.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.1. con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, commi 9 ss. e art. 24 Cost., per la mancata fissazione dell’udienza in camera di consiglio per la trattazione del procedimento, in ragione della mancata disponibilità della videoregistrazione dell’audizione del richiedente da parte della Commissione territoriale competente;

1.2. la censura è fondata, essendo acquisito il principio secondo cui, nel giudizio di impugnazione della decisione della Commissione territoriale innanzi all’autorità giudiziaria, in caso di mancanza della videoregistrazione del colloquio, il giudice deve necessariamente fissare l’udienza per la comparizione delle parti, configurandosi, in difetto, la nullità del decreto con il quale viene deciso il ricorso, per violazione del principio del contraddittorio e tale interpretazione è resa evidente non solo dalla lettura, in combinato disposto, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, commi 10 ed 11 che distinguono, rispettivamente, i casi in cui il Giudice può fissare discrezionalmente l’udienza, da quelli in cui egli deve necessariamente fissarla, ma anche dalla valutazione delle intenzioni del legislatore che ha previsto la videoregistrazione quale elemento centrale del procedimento, per consentire al giudice di valutare il colloquio con il richiedente in tutti i suoi risvolti, inclusi quelli non verbali, anche in ragione della natura camerale non partecipata della fase giurisdizionale (cfr. Cass. nn. 27182/2018, 17717/2018);

2. l’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento dei rimanenti motivi;

3. inammissibile è, infine, la richiesta di sospensione cautelare del decreto impugnato, la cui proposizione davanti a questa Corte non è prevista dalla legge;

4. il decreto impugnato va quindi cassato con rinvio al Tribunale di Ancona, anche per la liquidazione delle spese della presente fase.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Ancona, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione Sezione Prima Civile, il 13 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2019

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