Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18879 del 11/09/2020

Cassazione civile sez. trib., 11/09/2020, (ud. 18/12/2019, dep. 11/09/2020), n.18879

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. ARMONE Giovanna Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10809-2014 proposto da:

IMMOBILIARE 2000 SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA OSLAVIA

40, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE ROBERTO MERLINO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANGELO VOLA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA, in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA

VIA. DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO,

che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 77/2013 della Commissione Tributaria Regionale

di Bologna, depositata il 21/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/12/2019 dal Consigliere Dott. ARMONE GIOVANNI MARIA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

1. la società Immobiliare 2000 srl propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di Bologna n. 77, depositata il 21 ottobre 2013, che, in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato legittimo l’avviso di accertamento IVA emesso dall’Ufficio dell’Agenzia delle entrate di Reggio Emilia nei confronti della suddetta società per l’anno 2005;

2. il ricorso è affidato a tre motivi;

3. l’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

1. con il primo motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e la falsa applicazione dell’art. 53 Cost., del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 4, 54 e 54-bis, nonchè della L. 23 dicembre 1994, n. 724, art. 30 e di ogni principio generale antielusivo in materia tributaria;

2. con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omessa o insufficiente o contraddittoria motivazione della sentenza impugnata, per carente ricostruzione della fattispecie concreta;

3. con il terzo motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia omessa e/o insufficiente motivazione circa più fatti controversi e decisivi, motivazione apparente della decisione impugnata con riferimento all’affermato scopo elusivo del contratto concluso “inter partes”;

4. i motivi sono inammissibili;

5. l’inammissibilità del primo motivo riguarda il presunto contrasto della sentenza impugnata con le specifiche norme invocate e discende dal fatto che parte ricorrente non ha in alcun modo indicato sotto quale profilo ciascuna di esse sarebbe stata violata o falsamente applicata, tenendo presente che si tratta di disposizioni composte da numerosi commi, tra loro eterogenee, rispetto alle quali non è individuabile un tratto unificante, neppure come norme anti-elusive;

6. quanto alla dedotta violazione del principio generale antielusivo in materia tributaria, va osservato che la sentenza impugnata ha affermato, con motivazione diffusa e coerente, che l’operazione immobiliare posta in essere dalla Immobiliare 2000 s.r.l. – consistita dapprima nel vendere e poi nel riacquistare allo stesso prezzo un bene immobile, a breve distanza di tempo, in favore di una società avente la sua medesima composizione societaria, senza avere, nell’intervallo tra la vendita e il riacquisto, esercitato alcuna azione giudiziale o stragiudiziale volta a ottenere il pagamento del residuo prezzo non versato – è stata palesemente inesistente, ha dato luogo a una simulazione assoluta ed era dunque diretta all’evasione dell’IVA;

7. secondo la CTR, l’operazione complessiva era “priva di reale contenuto economico differente dal risparmio d’imposta”;

8. alla luce di questa premessa, una censura diretta a evidenziare che tale operazione non poteva essere qualificata come simulatoria, potendosi al più parlare “di una operazione elusiva o al massimo di una pratica abusiva” (pag. 6 del ricorso per cassazione), mette in discussione l’accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito e si risolve dunque in una inammissibile sollecitazione a esercitare un sindacato precluso al giudice di legittimità;

9. l’inammissibilità del secondo motivo è conseguenza del fatto che il ricorso è successivo alla modifica dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, operata dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, conv., con modif., dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, applicabile alle sentenze pubblicate a partire dall’11 settembre 2012, e che, con esso, parte ricorrente denuncia, in modo peraltro generico, l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione della sentenza impugnata, senza individuare il fatto decisivo che avrebbe formato oggetto di discussione tra le parti e il cui esame sarebbe stato omesso dalla sentenza impugnata;

10. il terzo motivo – con il quale parte ricorrente sovrappone, senza neppure la specifica indicazione numerica delle ipotesi contemplate dall’art. 360 c.p.c., l’omessa e/o insufficiente motivazione con la motivazione apparente – è in parte inammissibile e in parte infondato;

11. l’inammissibilità discende dalle stesse ragioni indicate “supra” al p. 9;

12. l’infondatezza riguarda la dedotta motivazione apparente e deriva dal fatto che la sentenza impugnata si è lungamente soffermata sugli indici che, a suo avviso, avrebbero dato luogo a una simulazione assoluta, in tal modo assolvendo pienamente ai requisiti motivazionali, la cui presenza esclude in radice la censurabilità in cassazione della sentenza, anche ex art. 360 c.p.c., n. 1, comma 4;

13. il ricorso va in conclusione rigettato;

14. le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, ex art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidandole in complessivi Euro 13.000,00, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 18 dicembre 2019.

Depositato in cancelleria il 11 settembre 2020

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