Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18878 del 30/08/2010
Cassazione civile sez. I, 30/08/2010, (ud. 07/07/2010, dep. 30/08/2010), n.18878
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIA Paolo – Presidente –
Dott. PROTO Vincenzo – rel. Consigliere –
Dott. VITRONE Ugo – Consigliere –
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Consigliere –
Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
P.M. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA DEGLI AMMIRAGLI 114, presso l’avvocato
COLLETTI SABINA, rappresentata e difesa dall’avvocato FRATICELLI
CLAUDIO, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,
domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositato il
11/06/2008; n. 443/07 E.R.;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
07/07/2010 dal Presidente Dott. VINCENZO PROTO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
APICE Umberto che ha concluso per l’accoglimento del ricorso per
quanto di ragione.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto depositato in data l’1 giugno 2008 la Corte di appello de L’Aquila si e’ pronunciata sulla domanda di equa riparazione del danno proposta dalla sig.ra P.M., che aveva lamentato – ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 2 in riferimento alla conv.
per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle liberta’ fondamentali resa esecutiva con L. 4 agosto 1955, n. 848 ed entrata in vigore per l’Italia il 26 ottobre 1955 – la eccessiva durata del processo, da lei promosso per ottenere il pagamento della somma pretesa e introdotto davanti al Tribunale di Macerata con atto notificato il 9 dicembre 1987 e definito il 12 settembre 2007.
La Corte, accertato il tempo per la definizione del giudizio in diciannove anni e otto mesi, escluso per carenza di prova il danno patrimoniale, ha liquidato equitativamente a titolo di danno non patrimoniale a favore della ricorrente Euro 2.650,00.
Avverso tale decreto la P. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi, cui ha resistito il Ministero della giustizia.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo e col secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, degli artt. 2056 e 1226 c.c., nonche’ degli artt. 6 e 41 conv.per i diritti dell’uomo, e difetto di motivazione, lamentando sostanzialmente la non conformita’ del decisum ai principi stabiliti da questa Corte, oltre che in sede CEDU, avendo la Corte di merito determinato il danno senza una corretta ponderazione della lesione subita dalla ricorrente stessa e senza considerare la natura l’entita’ delle pretesa avanzata e, in particolare, le sue condizioni economiche, sulle quali avrebbe gravemente inciso il tempo trascorso per definire il processo.
Il ricorso va accolto nei limiti di cui alle seguenti considerazioni.
I criteri di liquidazione applicati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo non possono essere ignorati dal giudice nazionale, il quale puo’ tuttavia apportarvi le deroghe giustificate dalle circostanze concrete della singola vicenda, purche’ motivate e non irragionevoli.
Peraltro, ove non emergano elementi concreti in grado di far apprezzare la peculiare rilevanza del danno non patrimoniale, l’esigenza di garantire che la liquidazione sia satisfattiva di un danno e non indebitamente lucrativa, comporta che la quantificazione del danno non patrimoniale deve essere di regola non inferiore ad Euro 750,00 per ogni anno di ritardo, in relazione ai primi tre anni eccedenti la durata ragionevole, e non inferiore a Euro 1000,00 per quelli successivi, in quanto l’irragionevole durata eccedente tale periodo da ultimo indicato comporta un evidente aggravamento del danno (Cass. 21840/2009).
Poiche’ nella specie il giudice a quo, stabilita la durata complessiva del giudizio in 19 anni e otto mesi, ha quantificato il danno non patrimoniale discostandosi irragionevolmente dai suindicati criteri (ne’ la ricorrente, diffusasi in argomentazioni generiche e non esaustive, ha offerto concreti elementi per una valutazione del quantum diversa da quella stabilita’ secondo i predetti criteri), il ricorso va accolto nei predetti limiti. Il decreto impugnato va conseguentemente cassato e la causa puo’ essere decisa nel merito, determinando equitativamente in Euro 16.000,00 (di cui Euro 2250,00 per i primi tre anni) il danno non patrimoniale subito dalla ricorrente, con gli interessi dalla domanda.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna la resistente Amministrazione al pagamento di Euro 16.000,00, con gli interessi dal giorno della domanda, a favore della ricorrente.
Liquida – per la fase di merito – a titolo di onorari Euro 800,00, di diritti Euro 380,00, nonche’ per spese, Euro 50,00; – per il giudizio di legittimita’ complessivi Euro 9.00,00 di cui 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge. Si comunichi ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 5.
Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 7 luglio 2010.
Depositato in Cancelleria il 30 agosto 2010