Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18878 del 28/07/2017
Cassazione civile, sez. VI, 28/07/2017, (ud. 20/06/2017, dep.28/07/2017), n. 18878
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –
Dott. SAMBITO Maria G. C. – Consigliere –
Dott. FERRO Massimo – rel. Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
Sul ricorso proposto da:
G.O., rapp. e dif. dall’avv. Cesare Cardoni e dall’avv.
Guido Conticelli, elett. dom. presso lo studio del primo in Roma,
via dei Gracchi n. 209, come da procura in calce all’atto;
– ricorrente –
contro
Ministero Interno, in persona del Ministro pro tempore elettivamente
domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, PRESSO L’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
contro
PREFETTURA U.T.G. di VITERBO;
– intimato –
per la cassazione della ordinanza Giudice di pace di Viterbo
25.3.2016, n. 80/2016 in R.G. 148/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
giorno 20 giugno 2017 dal Consigliere relatore Dott. Ferro Massimo;
vista la memoria del ricorrente;
il Collegio autorizza la redazione del provvedimento in forma
semplificata, giusta decreto 14 settembre 2016, n. 136/2016 del
Primo Presidente.
Fatto
FATTI DI CAUSA
Rilevato che:
1. O.G. impugna la ordinanza G.d.P. Viterbo 25.3.2016 n. 80/2016 in R.G. 148/2016, con cui è stato respinto il suo ricorso avverso il decreto di espulsione del Prefetto di Viterbo emesso il 18.11.2015, sul presupposto che il denunciato vizio di mancata traduzione del provvedimento risultava giustificato;
2. per l’ordinanza la redazione in lingua italiana e la traduzione in inglese integravano i requisiti di validità del provvedimento di espulsione ai sensi della D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 7, non essendo stato possibile nell’immediatezza, per la prefettura, una notifica allo straniero nella lingua dal medesimo nella specie conosciuta (ucraino);
3. in ogni caso, il deposito tempestivo del ricorso dimostrava che l’istante conosceva contenuto e portata del provvedimento prefettizio;
4. con unico motivo si deduce la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 7, per la mancanza delle concrete circostanze che avrebbero giustificato l’omessa traduzione nella lingua madre (o altra, come il russo, nota al ricorrente).
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Considerato che:
1. l’impossibilità di operare una traduzione anche nella lingua madre del ricorrente è stata oggetto di indicazione in parte motiva del tutto superficiale e di mero stile, così da non potere integrare un quadro giustificativo coerente con il principio, in concreto violato, per cui “in tema di espulsione amministrativa dello straniero, la mancata traduzione del decreto nella lingua propria del destinatario determina la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 7, con conseguente nullità non sanabile del provvedimento, anche in presenza dell’attestazione di indisponibilità del traduttore, qualora la stessa non sia sufficientemente motivata; tale nullità, può essere fatta valere soltanto mediante il ricorso in opposizione, in quanto si verte in materia d’invalidità e non d’inesistenza dell’atto amministrativo, e non può dirsi esclusa per raggiungimento dello scopo, non applicandosi al requisito di validità del decreto espulsivo il principio di sanatoria, proprio del diritto processuale civile.” (Cass. 22607/2015);
2. il mero generico rinvio alle “difficoltà” eccepite dalla prefettura al reperimento nell’immediato di un qualificato interprete non costituisce invero formula idonea a sorreggere la stessa esistenza di una motivazione non contestabile in sede di legittimità, pur dopo la novella del D.L. n. 83 del 2012, data l’assenza di un qualunque riferimento, ancorchè sintetico, alle circostanze che, in concreto, deponevano per la legale “impossibilità” alla traduzione stessa;
3. nella materia, già questa Corte ha invero statuito che “è nullo il provvedimento di espulsione tradotto in lingua veicolare per l’affermata irreperibilità immediata di traduttore nella lingua conosciuta dallo straniero, salvo che l’amministrazione non affermi, ed il giudice conosciuta dallo straniero per la sua rarità ovvero l’inidoneità di tale testo alla comunicazione della decisione in concreto assunta.” (Cass. 14733/2015, 18749/2015);
4. il ricorso va dunque accolto con cassazione del provvedimento impugnato e, decidendo nel merito, annullamento del provvedimento di espulsione emesso a carico del ricorrente dal Prefetto di Viterbo il 18.11.2015; con condanna alle spese come da dispositivo.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e, decidendo nel merito, annulla il provvedimento di espulsione emesso a carico del ricorrente dal Prefetto di Viterbo il 18.11.2015; condanna il controricorrente al pagamento delle spese del procedimento di merito, liquidate in Euro 400 per compensi e 100 per spese e di quelle del presente giudizio, liquidate in Euro 1.000 per compensi, oltre a 100 per spese ed accessori di legge.
Motivazione Semplificata.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 20 giugno 2017.
Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2017