Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18878 del 26/09/2016

Cassazione civile sez. VI, 26/09/2016, (ud. 20/07/2016, dep. 26/09/2016), n.18878

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27398-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

A.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 37/4/2013 della TRIBUTARIA REGIONALE di

VENEZIA depositata il 23/04/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/07/16 dal Consigliere dott. NAPOLITANO Lucio.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte,

costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue:

Con sentenza n. 37/4/13, depositata il 23 aprile 2013, non notificata, la CTR del Veneto (Venezia – Mestre) ha rigettato l’appello proposto nei confronti del dott. A.A. dall’Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale, Ufficio Controlli, di Venezia, per la riforma della sentenza di primo grado della CI? di Venezia, che aveva accolto il ricorso proposto dalla contribuente avverso il silenzio – rifiuto dell’Ufficio sull’istanza di rimborso che la contribuente aveva presentato per l’Irap versata negli anni d’imposta dal (OMISSIS). Avverso la pronuncia della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.

L’intimato non ha svolto difese.

Con il primo motivo di ricorso l’Amministrazione finanziaria denuncia violazione dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, assumendo che il giudice d’appello avrebbe fondato il proprio convincimento circa l’assenza di autonoma organizzazione sulla natura dell’attività di medico in convenzione con il SSN per il servizio di medicina generale, sebbene tale circostanza non fosse stata provata dal ricorrente, ma solo marginalmente dedotta nel corpo del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.

Con il secondo motivo la ricorrente Amministrazione denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la sentenza impugnata affermato l’esenzione dall’Irap dell’attività del medico di base, senza che parte ricorrente abbia fornito alcuna prova dell’assenza del requisito di autonoma organizzazione.

Con il terzo e quarto motivo la ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, per l’accertamento della sussistenza del requisito dell’autonoma organizzazione, quanto al terzo motivo riguardo all’entità dei compensi corrisposti a terzi ed all’impiego di un’unità di personale (con riferimento all’anno (OMISSIS)) e, relativamente al quarto motivo, per l’omesso esame dell’esercizio dell’attività nella forma della c.d. medicina di gruppo.

Il primo motivo è in primo luogo inammissibile, poichè la ricorrente tende, subspecie del vizio di violazione di norma di diritto, a sollecitare una diversa valutazione delle risultanze istruttorie rispetto a quella compiuta dal giudice di merito, ciò che è precluso in questa sede (cfr.,tra le molte, Cass. sez. unite 11 giugno 1998, n. 5802; Cass. sez. 65, ord. 7 gennaio 2014, n. 91).

Invero la sentenza impugnata ha espressamente osservato che “la circostanza che il professionista svolga l’incarico di medico di base in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale e che eserciti tale attività, a seguito di un concorso per titoli e con l’iscrizione in speciali elenchi sotto il potere di sorveglianza delle ASL, risulta pacifica dalla documentazione in atti”.

D’altronde, come risulta correlativamente dal quarto motivo di ricorso, con il quale, come si è visto, si lamenta da parte dell’Amministrazione l’omesso esame da parte della decisione impugnata dell’esercizio dell’attività medica nella forma della medicina di gruppo, lo svolgimento da parte del contribuente dell’attività medica per il servizio di medicina generale in convenzione con il SSN è implicitamente ammesso come presupposto dalla stessa Agenzia delle Entrate.

I restanti motivi possono essere quindi congiuntamente esaminati, in quanto tra loro strettamente connessi.

Essi risultano manifestamente infondati.

La decisione impugnata risulta, infatti, in linea con i principi di diritto all’uopo affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte.

In relazione al primo profilo (cfr. Cass. 10 maggio 2016, n. 9451), si è affermato che il requisito dell’autonoma organizzazione di cui al D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2 quale presupposto impositivo dell’Irap, ricorre quando il contribuente: “a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi; inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segretaria ovvero meramente esecutive”.

Nel caso di specie è incontroverso che solo per il (OMISSIS) il professionista si è avvalso della collaborazione di una sola unità di personale dipendente svolgente le su indicate mansioni.

In relazione al secondo profilo si è espresso il principio (cfr. Cass. 13 aprile 2016, n. 7291) secondo cui “in tema di imposta regionale sulle attività produttive, “la medicina di gruppo, ai sensi del D.P.R n. 270 del 2000, art. 40 non è un’associazione tra professionisti, ma un organismo promosso dal servizio sanitario nazionale, sicchè la relativa attività integra il presupposto impositivo non per la forma associativa del suo esercizio, ma solo per l’eventuale sussistenza di un’autonoma organizzazione””.

Nella fattispecie in esame l’Amministrazione, nell’articolazione del motivo, ha riferito invece la sussistenza del presupposto impositivo all’esercizio in sè nella forma associata dell’attività medica da parte del professionista.

La sentenza impugnata ha dato peraltro espressamente conto dello svolgimento dell’attività medica in ambito della c.d. medicina di gruppo, rilevando come nella fattispecie essa si sostanzi in una “condivisione dei costi per le strutture e per la loro manutenzione cui non corrisponde un incremento reddituale del singolo medico in quanto il limite massimo degli assistiti rimane inderogabilmente fissato così come l’entità del compenso corrisposto pro capite”.

Il ricorso va pertanto rigettato per manifesta infondatezza.

Nulla va statuito in ordine alle spese di lite, non avendo l’intimato svolto difese.

Non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, essendo parte ricorrente Amministrazione pubblica per la quale ricorre il meccanismo di prenotazione a debito delle spese (cfr. Cass. sez. unite 8 maggio 2014, n. 9338; più di recente, tra le altre, Cass. sez. 6-L, ord. 29 gennaio 2016, n. 1778).

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2016

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