Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18878 del 12/07/2019

Cassazione civile sez. I, 12/07/2019, (ud. 13/06/2019, dep. 12/07/2019), n.18878

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria C. – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 23971-2018 proposto da:

A.Z., elettivamente domiciliato in ROMA, presso la

Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’Avvocato MARCO GIORGETTI giusta procura speciale estesa in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore

elettivamente domiciliato in ROMA, presso l’Avvocatura Generale

dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza della CORTE DI APPELLO DI ANCONA n. 14/2018,

depositata il 10.1.2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13.6.2019 dal Consigliere Dott.ssa ANTONELLA DELL’ORFANO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

A.Z. propone ricorso, affidato ad unico motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Corte di Appello di Ancona aveva dichiarato inammissibile l’atto di appello avverso l’ordinanza, emessa dal Tribunale di Ancona in data 25.6.2016, con la quale era stata rigettata la sua domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, di protezione internazionale sussidiaria e, in via subordinata, per motivi umanitari;

il Ministero dell’Interno resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.1. il ricorrente, con unico motivo, censura la sentenza impugnata, per violazione di norme di diritto con riguardo all’affermazione della Corte distrettuale secondo cui l’impugnazione, da effettuarsi con ricorso, e non con atto di citazione, il cui deposito era avvenuto oltre il termine di trenta giorni dalla notificazione dell’ordinanza, sarebbe inammissibile;

1.2. l’esame degli atti, consentito a questa Corte in ragione del vizio dedotto, ha consentito di accertare che, come deduce il ricorrente, l’ordinanza del Tribunale, con cui è stata rigettata la domanda volta al riconoscimento della protezione internazionale, è stata comunicata in data 25.6.2016, e l’appello è stato notificato il 25 luglio successivo, entro il termine di trenta giorni;

1.3. la valutazione della tempestività del gravame dovrà esser effettuata dal Giudice del rinvio non già in riferimento al principio (cfr. Cass. nn. 23108/2017, 17420/2017), secondo cui anche dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 142 del 2015, l’appello, proposto ex art. 702 quater c.p.c. avverso la decisione del tribunale di rigetto della domanda volta al riconoscimento della protezione internazionale, deve essere introdotto con citazione e non con ricorso, ma al lume del sopravvenuto principio, affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 28575 del 2018), con cui si è, invece, ritenuto che nel regime del D.Lgs. n. 142 del 2011, art. 19, risultante dalle modifiche introdotte con il D.Lgs. n. 142 del 2015, l’appello, proposto ex art. 702-quater c.p.c., deve esser introdotto con ricorso e non con citazione, con la precisazione che tale nuovo principio di diritto costituisce overrulling processuale;

1.4. le Sezioni Unite hanno, in particolare, evidenziato che fin dall’entrata in vigore della nuova previsione normativa (il D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19 come modificato dal D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 27 comma 1, lett. f)) il Giudice del merito avrebbe dovuto tener conto della difficoltà interpretativa, nascente dalla modifica normativa improvvisa e dissonante con le forme stabilite – secondo l’interpretazione dominante – per l’appello pure nei casi, come questo, di silenzio di un’apposita previsione, e pertanto valutare “l’errore” commesso nella proposizione dell’impugnazione (ove introdotta con atto di citazione, secondo le apparenti regole ordinarie) come suscettibile di una diversa considerazione in forza del bilanciamento dei valori in gioco, tra i quali assume preminenza quello del giusto processo (art. 111 Cost.), volto a tutelare l’effettività dei mezzi di azione e di difesa, anche attraverso la celebrazione di un giudizio che deve tendere, essenzialmente, alla decisione di merito, valutando la possibilità di escludere l’operatività della preclusione o della decadenza derivante dall’overruling nei confronti della parte che abbia confidato incolpevolmente nella consolidata precedente interpretazione della regola stessa (secondo i tracciati interpretativi dominanti al momento della modifica legislativa), la quale, sebbene soltanto sul piano fattuale, aveva comunque creato l’apparenza di una regola conforme alla legge del tempo (Sez. U, Sentenza n. 15144 del 2011);

2. la pronuncia impugnata va quindi cassata, con rinvio alla Corte d’Appello di Ancona in diversa composizione, che esaminerà l’intera vertenza facendo applicazione dei principi di diritto sopra enunciati e provvederà, anche, a statuire anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Ancona in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, Prima Sezione Civile, il 13 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2019

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