Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18877 del 30/08/2010

Cassazione civile sez. I, 30/08/2010, (ud. 07/07/2010, dep. 30/08/2010), n.18877

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Presidente –

Dott. PROTO Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. VITRONE Ugo – Consigliere –

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Consigliere –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.U.A. CONSORZIO URBANISTICO ARTIGIANO S.C.A.R.L., in persona del

Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI

AMMIRAGLI 114, presso l’avvocato COLLETTI SABINA, rappresentato e

difeso dall’avvocato FRATICELLI CLAUDIO, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositato il

11/06/2008; n. 442/07 E.R.;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/07/2010 dal Presidente Dott. VINCENZO PROTO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto depositato il 25 settembre 2008 la Corte di appello de L’Aquila si e’ pronunciata sulla domanda di equa riparazione del danno proposta dal CUA (Consorzio Urbanistico Artigiano) s.c. a r.l., in persona del liquidatore, che aveva lamentato – ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 2 in riferimento alla conv. per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle liberta’ fondamentali resa esecutiva con L. 4 agosto 1955, n. 848 ed entrata in vigore per l’Italia il 26 ottobre 1955 – la eccessiva durata del processo, da esso promosso per ottenere dalla Regione Marche il pagamento della somma pretesa e introdotto davanti al Tribunale di Ancona con atto notificato il 15 febbraio 1996 e ancor pendente in appello.

La Corte, accertata la mancata definizione del giudizio a distanza di oltre dodici anni, escluso per carenza di prova il danno patrimoniale, ha liquidato equitativamente a titolo di danno non patrimoniale a favore del ricorrente Euro 4.000,00.

Avverso tale decreto il consorzio ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi, cui ha resistito il Ministero della giustizia.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo il consorzio ricorrente denuncia la violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, degli artt. 2056, 1226 c.c., nonche’ degli artt. 6 e 41 conv. per i diritti dell’uomo, lamentando sostanzialmente la non conformita’ del decisum ai principi stabiliti da questa Corte, oltre che in sede CEDU, nella determinazione della durata ragionevole e correlativamente di quella irragionevole del giudizio presupposto.

Col secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione della L. n. 89 del 2001, artt. 2 e 3 degli artt. 2056 e 1226 c.c., nonche’ carenza motivazionale e deduce, sostanzialmente, che la Corte d’appello, nel quantificare l’indennizzo a carico dell’Amministrazione, non abbia in alcun modo considerato, onde pervenire ad una congrua valutazione dei danni, l’entita’ delle pretesa avanzata dal Consorzio e le sue condizioni economiche, ne’ che il tempo trascorso, determinando un pregiudizio per il consorzio, lo ha portato a chiedere la liquidazione amministrativa dell’impresa.

Il ricorso va accolto nei limiti di cui alle seguenti considerazioni.

I criteri di liquidazione applicati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo non possono essere ignorati dal giudice nazionale, il quale puo’ tuttavia apportarvi le deroghe giustificate dalle circostanze concrete della singola vicenda, purche’ motivate e non irragionevoli.

Peraltro, ove non emergano elementi concreti in grado di far apprezzare la peculiare rilevanza del danno non patrimoniale, l’esigenza di garantire che la liquidazione sia satisfattiva di un danno e non indebitamente lucrativa, comporta che la quantificazione del danno non patrimoniale deve essere di regola non inferiore ad Euro 750,00 per ogni anno di ritardo, in relazione ai primi tre anni eccedenti la durata ragionevole, e non inferiore a Euro 1000,00 per quelli successivi, in quanto l’irragionevole durata eccedente tale periodo da ultimo indicato comporta un evidente aggravamento del danno (Cass. 21840/2009).

Poiche’ nella specie il giudice a quo, stabilita la durata complessiva del giudizio in 12 anni, ha quantificato il danno non patrimoniale discostandosi immotivatamente e irragionevolmente dai suindicati criteri, ne’ d’altronde il ricorrente (diffusosi in argomentazioni generiche e non esaustive) ha offerto concreti elementi per una diversa determinazione della durata del giudizio presupposto, il ricorso va accolto nei predetti limiti, e il decreto impugnato va conseguentemente cassato, la causa puo’ essere decisa nel merito, determinando equitativamente in Euro 6.250,00 (di cui Euro 2250,00 per i primi tre anni) il danno non patrimoniale subito dal ricorrente, con gli interessi dalla domanda.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo.

PQM

LA CORTE accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna la resistente Amministrazione al pagamento di Euro 6.250,00 con gli interessi dal giorno della domanda, a favore del Consorzio ricorrente.

Liquida – per la fase di merito – a titolo di onorari Euro 600,00, Euro 380,00 per diritti ed Euro 50,00 per esborsi; per il giudizio di legittimita’ complessivi Euro 600,00 di cui 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima civile, il 7 luglio 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 agosto 2010

 

 

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