Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18877 del 28/07/2017
Cassazione civile, sez. VI, 28/07/2017, (ud. 20/06/2017, dep.28/07/2017), n. 18877
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –
Dott. SAMBITO Maria G. C. – Consigliere –
Dott. FERRO Massimo – rel. Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
Sul ricorso proposto da:
L.C., in proprio e quale I.r.p.t. di (OMISSIS) S.N.C.,
rappr. e dif. dall’avv. Fabiana Fois, nonchè l’avv. Silvio
Cusumano, elett. dom. presso lo studio del primo in Roma, piazza
Prati degli Strozzi n. 26, come da procura in calce all’atto;
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO (OMISSIS) S.N.C., in persona del cur. fall. p.t., rappr. e
dif. dall’avv. Mauro Giardini, elett. dom. presso lo studio
dell’avv. Mario Nuzzo, in Roma, via Cassiodoro n. 9, come da procura
a margine dell’atto;
– controricorrente –
contro
INTEST S.R.L.;
– intimata –
per la cassazione della sentenza App. Milano 17.5.2016, n. 1888/2016
in R.G. 602/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
giorno 16 maggio 2017 dal Consigliere relatore Dott. Ferro Massimo;
il Collegio autorizza la redazione del provvedimento in forma
semplificata, giusta Decreto 14 settembre 2016, n. 136/2016 del
Primo Presidente.
Fatto
FATTI DI CAUSA
Rilevato che:
1. la società (OMISSIS) s.n.c. e il suo l.r.p.t., socio illimitatamente responsabile L.C., impugnano la sentenza Appello Milano 17.5.2016 n. 1888/2016, con cui è stato respinto il proprio reclamo avverso la sentenza Trib. Varese 28.12.2015 dichiarativa del rispettivo fallimento;
2. la corte ha escluso ogni vizio di contraddittorio, per la fase di istruttoria, avendo i falliti partecipato ad essa con memoria e di regolarità della procura, di portata generale, dando conto del superamento dei limiti di cui alla L.Fall., art. 1, quanto alla esposizione debitoria, come da risultanze dello stato passivo anche relativo ai soci e dello stato d’insolvenza, per via di un’esecuzione immobiliare pendente;
3. con un unico complesso motivo L.C., anche per la società, deduce la violazione del contraddittorio relativo al socio A.P. (che non sarebbe stato raggiunto da valida notifica dell’istanza di fallimento), con corrispondente vizio di motivazione e dunque nullità della sentenza di fallimento.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Considerato che:
1. il ricorso è inammissibile, avendo riguardo alla pretesa violazione del contraddittorio relativa al socio P.A., che non risulta aver nè reclamato la sentenza di fallimento, nè impugnato la sentenza della corte d’appello, dunque sul punto gli attuali ricorrenti difettando di interesse; e d’altronde, già Cass. 971/2008 ebbe a stabilire, in tema, che “la mancanza di interesse ad agire, richiesto per qualsiasi domanda dall’art. 100 c.p.c., è rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento, salva la formazione di un giudicato sul punto” anche nella specie “(insussistente), poichè l’esistenza di una utilità concreta al giudizio costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda”.
2. in ogni caso, anche la sentenza resa sul reclamo ha considerato A. come soggetto pienamente partecipe al procedimento di cui alla L.Fall., art. 15, avendo ivi depositato una propria memoria scritta, con ciò assumendo una posizione di consapevole ed espresso contrasto rispetto all’iniziativa di fallimento, secondo un apprezzamento di effettività dell’attività difensiva che non può essere censurato in questa sede con il vizio di motivazione;
3. la circostanza permette di dar corso al principio, come ha avuto già modo di statuire la giurisprudenza di legittimità, per cui “nel procedimento per la dichiarazione di fallimento (…) il diritto di difesa dell’imprenditore è garantito e tutelato purchè il debitore abbia la possibilità di esporre le proprie ragioni, e quindi non solo attraverso l’audizione camerale a norma della L.Fall., art. 15, ma anche mediante attività equipollenti che gli assicurino la possibilità di conoscere e contrastare le ragioni a sostegno del ricorso, come il deposito di scritti difensivi o documenti” (Cass. 23718/2014); il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento di legittimità in favore del controricorrente, liquidate in Euro 8.100 (di cui 100 per esborsi), oltre al 15% a forfait sui compensi e agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
Motivazione Semplificata.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 20 giugno 2017.
Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2017