Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18877 del 26/09/2016

Cassazione civile sez. VI, 26/09/2016, (ud. 20/07/2016, dep. 26/09/2016), n.18877

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27371-2013 proposto da:

G.M., ((OMISSIS)) elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE

BRUNO BUOZZI 102, presso lo studio dell’avvocato GUGLIELMO FRANSONI,

che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati FRANCESCO

PADOVANI, PASQUALE RUSSO, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso V AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 75/34/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di MILANO del 10/04/2013, depositata il 11/04/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. LUCIO NAPOLITANO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte,

costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue:

Con sentenza n. 75/34/13, depositata l’11 aprile 2013, non notificata, la CTR della Lombardia ha accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Monza e Brianza, nei confronti dell’aver. G.M. per la riforma della sentenza di primo grado della CTP di Milano, che aveva invece accolto il ricorso del contribuente avverso il silenzio – rifiuto dell’Ufficio sull’istanza di rimborso che il contribuente aveva presentato per l’Irap versata negli anni dal (OMISSIS).

Avverso la pronuncia della CTR l’avv. G. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, al quale l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3 nella parte in cui la decisione impugnata ha ritenuto sufficiente a ravvisare il requisito dell’autonoma organizzazione quale presupposto impositivo dell’Irap, unicamente nella mera ricorrenza di “compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l’attività professionale”.

Con il secondo e terzo motivo il ricorrente denuncia altresì omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, che sia stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per avere (secondo motivo) la pronuncia impugnata totalmente omesso di accertare la natura o tipologia dei compiti affidati a terzi e le modalità di svolgimento delle relative prestazioni ed ancora (terzo motivo) per avere omesso di verificare con riferimento a ciascun diverso periodo d’imposta l’entità dei compensi corrisposti a terzi, significativamente diversi anno per anno, per poterne accertare l’eventuale incidenza sui ricavi esposti nelle dichiarazioni per ciascun periodo d’imposta.

I motivi possono essere congiuntamente esaminati, in quanto tra loro strettamente connessi.

Essi risultano manifestamente fondati.

Nel limitarsi ad affermare, in un contesto in cui è incontroverso che il professionista non si sia avvalso nell’espletamento della sua attività di avvocato di alcun collaboratore alle proprie dipendenze, che “i compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l’attività professionale per lune le annualità in discussione, confermano l’esistenza di un’attività autonomamente organizzata”, la decisione impugnata si è posta in contrasto con i principi esposti in materia dalla giurisprudenza di questa Corte, come da ultimo affermati ancora dalle Sezioni Unite di questa Corte (cfr. Cass. 10 maggio 2016, n. 9451), secondo cui il requisito dell’autonoma organizzazione di cui al D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2 quale presupposto impositivo dell’Irap, ricorre quando il contribuente: “a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segretaria ovvero meramente esecutive”.

Nella fattispecie in esame l’errore di diritto in cui è incorsa la decisione impugnata, che ha riscontrato l’esistenza del requisito dell’autonoma organizzazione, quale presupposto impositivo dell’Irap, per il solo fatto che siano stati corrisposti compensi a terzi per prestazioni afferenti l’attività professionale, ha fatto sì che sia del tutto mancato l’accertamento, spettante al giudice di merito, della sussistenza delle condizioni di cui sub b), segnatamente – in assenza di dipendenti e in presenza di beni strumentali adoperati implicitamente riconosciuti esigui – della natura delle spese sostenute per compensi corrisposti a terzi (affermata tout court come direttamente afferente l’attività professionale, senza che ne sia stata specificata la tipologia: ad esempio è stata esclusa da questa Corte la sussistenza del presupposto impositivo con riferimento a compensi corrisposti per attività di consulenza: cfr. Cass. sez. 5, ord. 10 novembre 2009, n. 23778); ed ancora è stato totalmente omesso l’esame dell’entità dei compensi in ragione del singolo anno d’imposta, donde l’impossibilità di valutarne l’abituata o, di contro, l’occasionalità e quindi l’effettiva capacità o meno d’incidenza sulla produzione del reddito del professionista (cfr., tra le altre, Cass. sez. 5, ord-26 giugno 2009, n. 15113).

Giova in proposito rilevare, come emerge anche dalla difesa dell’Agenzia delle Entrate spiegata nel controricorso ritualmente notificato, che il periodo al quale si riferiscono l’istanza di rimborso ed il conseguente silenzio – rifiuto dell’Amministrazione copre un quinquennio (dal (OMISSIS) compreso) e non il solo (OMISSIS) come impropriamente riportato nell’epigrafe della sentenza impugnata, con significative differenze, anno per anno, dell’entità dei compensi corrisposti a terzi.

Diversamente quindi da quanto eccepito dalla difesa erariale, le censure in proposito sollevate dal ricorrente non implicano una riproposizione da parte di quest’ultimo di questioni propriamente di merito, precluse in questa sede, ma attengono, specificamente riguardo ai motivi rubricati sub 2) e 3), a vizio logico della motivazione, prospettato nei limiti di quanto consentito dall’attuale formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, applicabile, ratione temporis, al presente giudizio, atteso che è totalmente mancato da parte del giudice di merito l’esame di quelli che sono fatti decisivi per il giudizio (concernenti la tipologia delle prestazioni rese dai terzi, l’entità dei compensi a loro corrisposti e la relativa ripartizione degli stessi anno per anno) al fine dell’accertamento, istituzionalmente riservato al giudice di merito, in punto di sussistenza o meno del requisito dell’autonoma organizzazione quale presupposto impositivo dell’Irap.

Il ricorso va pertanto accolto per manifesta fondatezza, con conseguente cassazione della pronuncia impugnata e rinvio per nuovo esame a diversa sezione della CTR della Lombardia che, nell’attenersi al principio di diritto, come da ultimo affermato dalle Sezioni Unite e sopra ribadito, verificherà se nella fattispecie il contribuente esercente la professione di avvocato, che ha chiesto il rimborso dell’imposta versata per gli anni di riferimento, abbia fornito la prova, su di lui incombente (cfr., tra le altre, Cass. sez. 5, 5 settembre 2014, a 18749), dell’assenza delle condizioni indicate sub b).

Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, a diversa sezione della CTR della Lombardia.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2016

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